XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 116




        Onorevoli Colleghi! - La legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, stabilisce la riduzione dell'IVA al 2 per cento per l'acquisto di autoveicoli adattati alla guida di invalidi con ridotte o impedite capacità motorie, titolari di patenti speciali.
        La legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissa a carico delle unità sanitarie locali un contributo pari al 20 per cento della spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti speciali con incapacità motorie permanenti.
        Il legislatore si è dunque preoccupato di agevolare gli invalidi adulti e in possesso di patenti speciali di guida, senza tener conto degli invalidi minorenni o, comunque, senza patente di guida.
        Appare dunque equo estendere i benefici di cui alle leggi n. 97 del 1986 e n. 104 del 1992 anche all'acquisto o all'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto degli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. Noi proponiamo di conseguire questo obiettivo attraverso semplici modifiche delle leggi citate.
        Data la rilevanza sociale del provvedimento, vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare la presente proposta di legge.




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