XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 116
Onorevoli Colleghi! - La legge 9 aprile 1986, n. 97, e
successive modificazioni, stabilisce la riduzione dell'IVA al
2 per cento per l'acquisto di autoveicoli adattati alla guida
di invalidi con ridotte o impedite capacità motorie, titolari
di patenti speciali.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissa a carico delle
unità sanitarie locali un contributo pari al 20 per cento
della spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore
dei titolari di patenti speciali con incapacità motorie
permanenti.
Il legislatore si è dunque preoccupato di agevolare gli
invalidi adulti e in possesso di patenti speciali di guida,
senza tener conto degli invalidi minorenni o, comunque, senza
patente di guida.
Appare dunque equo estendere i benefici di cui alle leggi
n. 97 del 1986 e n. 104 del 1992 anche all'acquisto o
all'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto degli
invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. Noi
proponiamo di conseguire questo obiettivo attraverso semplici
modifiche delle leggi citate.
Data la rilevanza sociale del provvedimento, vi invito,
onorevoli colleghi, ad approvare la presente proposta di
legge.