XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 116




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, dopo la parola: "motorie" sono inserite le seguenti: ", ovvero adattati al trasporto dei medesimi invalidi,".
        2. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le unità sanitarie locali contribuiscono nella stessa misura alla spesa per l'adattamento di veicoli al trasporto di invalidi con incapacità motorie, effettuata dai medesimi o da familiari con essi conviventi".



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