XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 116
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986,
n. 97, e successive modificazioni, dopo la parola: "motorie"
sono inserite le seguenti: ", ovvero adattati al trasporto dei
medesimi invalidi,".
2. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
unità sanitarie locali contribuiscono nella stessa misura alla
spesa per l'adattamento di veicoli al trasporto di invalidi
con incapacità motorie, effettuata dai medesimi o da familiari
con essi conviventi".