XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 115




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che sottopongo al vostro esame propone una modifica al codice della navigazione ed, in particolare, all'articolo 318, in materia di nazionalità dei componenti dell'equipaggio. L'articolo in oggetto è stato sostituito dal decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, che ha recepito la situazione in cui versavano le flotte mercantili e navali che lamentavano una crisi occupazionale a rovescio, nel senso di una crescente scarsità di offerta di personale italiano a bordo ed erano "bloccate" da una vetusta norma che impediva di avvalersi in misura maggiore di personale straniero altamente disponibile.
        La nuova formulazione dell'articolo 318 ha posto rimedio a tale ostacolo, ed è stata ulteriormente modificata nel 2001, con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel senso di adeguarsi alla situazione della reale offerta di lavoro, che vede una ampia disponibilità di forze lavoro extracomunitarie.
        La presente proposta di legge, sulla base delle recentissime modifiche, che demandano alla contrattazione collettiva la possibilità di definire la composizione degli equipaggi, modifica il comma 3 dell'articolo 318 in oggetto, sopprimendo la disposizione che fissa la quota dei marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria impiegati quale personale di bassa forza di bordo e prevedendo che anche per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima si possa fare ricorso alla contrattazione collettiva, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
        Una tempestiva approvazione della presente proposta di legge consentirebbe di risolvere le esigenze di un comparto nazionale che già da tempo risente e denuncia la scarsa disponibilità da parte dei nostri concittadini e permetterebbe, inoltre, di legalizzare la posizione di cittadini extracomunitari.




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