XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 115
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che
sottopongo al vostro esame propone una modifica al codice
della navigazione ed, in particolare, all'articolo 318, in
materia di nazionalità dei componenti dell'equipaggio.
L'articolo in oggetto è stato sostituito dal decreto-legge n.
457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30
del 1998, che ha recepito la situazione in cui versavano le
flotte mercantili e navali che lamentavano una crisi
occupazionale a rovescio, nel senso di una crescente scarsità
di offerta di personale italiano a bordo ed erano "bloccate"
da una vetusta norma che impediva di avvalersi in misura
maggiore di personale straniero altamente disponibile.
La nuova formulazione dell'articolo 318 ha posto rimedio a
tale ostacolo, ed è stata ulteriormente modificata nel 2001,
con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel senso di adeguarsi alla
situazione della reale offerta di lavoro, che vede una ampia
disponibilità di forze lavoro extracomunitarie.
La presente proposta di legge, sulla base delle
recentissime modifiche, che demandano alla contrattazione
collettiva la possibilità di definire la composizione degli
equipaggi, modifica il comma 3 dell'articolo 318 in oggetto,
sopprimendo la disposizione che fissa la quota dei marittimi
di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria
impiegati quale personale di bassa forza di bordo e prevedendo
che anche per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca
marittima si possa fare ricorso alla contrattazione
collettiva, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
Una tempestiva approvazione della presente proposta di
legge consentirebbe di risolvere le esigenze di un comparto
nazionale che già da tempo risente e denuncia la scarsa
disponibilità da parte dei nostri concittadini e
permetterebbe, inoltre, di legalizzare la posizione di
cittadini extracomunitari.