XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 115
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 318 del codice della
navigazione, le parole: "che del personale di bassa forza di
bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore alla
metà dell'intero equipaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"che la composizione del personale di bassa forza di bordo sia
stabilita attraverso accordi collettivi nazionali stipulati ai
sensi del comma 2. A tale personale si applicano le
disposizioni di cui al medesimo comma 2, secondo periodo".