XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, le parole: "che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore alla metà dell'intero equipaggio" sono sostituite dalle seguenti: "che la composizione del personale di bassa forza di bordo sia stabilita attraverso accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi del comma 2. A tale personale si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 2, secondo periodo".



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