XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 114




        Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta di legge è quello di risolvere un'impasse giuridica ed amministrativa ai danni di quanti, a tutti gli effetti, possono essere qualificati vittime di guerra, ma ai quali la legge non riconosce tale diritto per un cavillo formale.
        Ci riferiamo ad un episodio che risale alla seconda guerra mondiale, alle imprese dei soldati marocchini del generale Juin che compirono scempi e violentarono centinaia tra uomini e donne nelle zone intorno a Cassino, gran parte dei quali contrassero gravi malattie trasmesse per contagio sessuale.
        Ora, moltissimi di loro non sono più in vita, ma in favore dei pochi altri rimasti è possibile intervenire a colmare una gravissima lacuna legislativa che ha di fatto escluso dal diritto al trattamento pensionistico di guerra le vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici.
        La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n.     561, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, laddove non prevedono un trattamento pensionistico che indennizzi i danni, anche non patrimoniali, subiti dalle vittime di violenza carnale; la Corte dei conti ha accolto l'istanza presentata dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra e ha ordinato al Ministero del tesoro di provvedere alla liquidazione di un trattamento pensionistico rapportato al danno.
        In realtà, tali sentenze sono inapplicabili perché, stando a quanto asserito dal comitato di liquidazione, l'ordinamento pensionistico manca della norma che autorizza la risarcibilità del danno in questione e in genere del danno morale o non patrimoniale.
        Al fine di rendere giustizia, se pur con gravissimo ritardo, a quanti sono stati così vilmente colpiti, chiediamo la tempestiva approvazione di questo provvedimento che va a modificare una volta per tutte il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra nel senso indicato e riconosce la condizione di invalido alle vittime di violenza carnale subìta in occasione di eventi bellici ascrivendole alla prima categoria della tabella C allegata al medesimo testo unico.




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