XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 114
Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta
di legge è quello di risolvere un'impasse giuridica ed
amministrativa ai danni di quanti, a tutti gli effetti,
possono essere qualificati vittime di guerra, ma ai quali la
legge non riconosce tale diritto per un cavillo formale.
Ci riferiamo ad un episodio che risale alla seconda guerra
mondiale, alle imprese dei soldati marocchini del generale
Juin che compirono scempi e violentarono centinaia tra uomini
e donne nelle zone intorno a Cassino, gran parte dei quali
contrassero gravi malattie trasmesse per contagio sessuale.
Ora, moltissimi di loro non sono più in vita, ma in favore
dei pochi altri rimasti è possibile intervenire a colmare una
gravissima lacuna legislativa che ha di fatto escluso dal
diritto al trattamento pensionistico di guerra le vittime di
violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici.
La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n.
561, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del
testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
laddove non prevedono un trattamento pensionistico che
indennizzi i danni, anche non patrimoniali, subiti dalle
vittime di violenza carnale; la Corte dei conti ha accolto
l'istanza presentata dall'Associazione nazionale vittime
civili di guerra e ha ordinato al Ministero del tesoro di
provvedere alla liquidazione di un trattamento pensionistico
rapportato al danno.
In realtà, tali sentenze sono inapplicabili perché, stando
a quanto asserito dal comitato di liquidazione, l'ordinamento
pensionistico manca della norma che autorizza la risarcibilità
del danno in questione e in genere del danno morale o non
patrimoniale.
Al fine di rendere giustizia, se pur con gravissimo
ritardo, a quanti sono stati così vilmente colpiti, chiediamo
la tempestiva approvazione di questo provvedimento che va a
modificare una volta per tutte il testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra nel senso indicato e riconosce
la condizione di invalido alle vittime di violenza carnale
subìta in occasione di eventi bellici ascrivendole alla prima
categoria della tabella C allegata al medesimo testo unico.