XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 114




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono riconosciuti la condizione di invalido di guerra e il diritto al trattamento pensionistico di guerra a coloro che risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici, a titolo di indennizzo per i danni, anche non patrimoniali, subìti.


Art. 2.

        1. L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subìto menomazioni nell'integrità fisica, perdita di un congiunto o danni anche non patrimoniali derivanti da violenza carnale".


Art. 3.

        1. Il trattamento pensionistico riservato alle vittime di violenza carnale consumata in occasione di eventi bellici è di natura non reversibile e si intende parificato a quello previsto dalla tabella C allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per le invalidità ascritte alla prima categoria.
        2. Il termine per la presentazione delle domande da inviare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Servizio delle pensioni guerra ed assegni vari a particolari categorie, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico di cui all'articolo 1, scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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