XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 114
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono riconosciuti la condizione di invalido di guerra e
il diritto al trattamento pensionistico di guerra a coloro che
risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate
in occasione di eventi bellici, a titolo di indennizzo per i
danni, anche non patrimoniali, subìti.
Art. 2.
1. L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La pensione, assegno o indennità di
guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto
risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da
parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della
guerra, abbiano subìto menomazioni nell'integrità fisica,
perdita di un congiunto o danni anche non patrimoniali
derivanti da violenza carnale".
Art. 3.
1. Il trattamento pensionistico riservato alle vittime di
violenza carnale consumata in occasione di eventi bellici è di
natura non reversibile e si intende parificato a quello
previsto dalla tabella C allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, per le invalidità ascritte alla
prima categoria.
2. Il termine per la presentazione delle domande da
inviare al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi - Servizio delle pensioni
guerra ed assegni vari a particolari categorie, ai fini del
conseguimento del trattamento pensionistico di cui
all'articolo 1, scade decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi per il triennio 2001-2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.