XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 112
Onorevoli Colleghi! - L'istituto referendario è a
tutt'oggi l'espressione più viva e diretta della volontà
popolare. Sono ancora sentiti, nonostante gli anni, gli echi
delle grandi campagne referendarie in materia di diritti
civili (ci riferiamo ai referendum sull'aborto e sul
divorzio) e più recentemente, se pur con valutazioni politiche
assai diverse, in materia elettorale, con la consultazione sul
sistema maggioritario.
Forse proprio questa caratteristica dei "vecchi"
referendum, la loro vasta eco, costituisce il fattore
discriminante che ci spinge oggi a voler intervenire sulla
normativa dell'istituto referendario, che ha sensibilmente
perduto la sua funzione originaria e da strumento di
mobilitazione e affermazione della volontà popolare su grandi
temi e princìpi democratici, si va rivelando un cavilloso
meccanismo, a volte distortivo, o una sorta di abdicazione
legislativa del Parlamento.
Se il referendum va senz'altro salvaguardato, un uso
improprio rischia di produrre effetti opposti, quali la caduta
di interesse popolare e la sempre minore partecipazione dei
cittadini al voto.
Ci sembra opportuno sottolineare l'inaudita
intensificazione delle consultazioni referendarie, in
particolare quando la richiesta di abrogazione riguarda leggi
o parti di esse che necessiterebbero di dibattito e confronto
e i cui argomenti non possono essere risolti in maniera così
radicale.
Per questi motivi proponiamo alcune modifiche alla
normativa vigente, vale a dire: 1) l'innalzamento ad un
milione del numero di firme richiesto per l'ammissione di un
referendum, in primo luogo per una giusta compensazione
rispetto alle 500.000 firme fissate nel 1946 con una
popolazione che risaliva all'epoca a poco più della metà di
quella di oggi e in secondo luogo quale discriminante per
verificare l'effettiva rilevanza di un tema sottoposto a
richiesta di referendum nella coscienza popolare; 2)
l'obbligo di procedere per singoli articoli o singoli commi
quando si intende abrogare parzialmente una legge; 3) un tetto
massimo di cinque referendum in un'unica consultazione
annuale, al fine di evitare di ingenerare negli elettori
confusione e incomprensione su tematiche le più disparate.
La presente proposta di legge costituzionale è rivolta a
questo Parlamento, nella speranza che condivida quanto esposto
e, nell'interesse di tutti, collabori alla formazione di una
nuova e più equa disciplina dell'istituto referendario.