XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 112




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

            "E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali. L'abrogazione parziale è riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.
        Nel caso di pluralità di richieste ammesse a referendum si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque referendum nella medesima consultazione. Per le ulteriori richieste ammesse il referendum è indetto per l'anno o per gli anni successivi, in numero di non più di cinque referendum per ciascun anno".



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