XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 112
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge quando lo richiedono un milione di
elettori o cinque Consigli regionali. L'abrogazione parziale è
riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o
dell'atto avente valore di legge.
Nel caso di pluralità di richieste ammesse a
referendum si terrà conto del loro ordine di presentazione
per la fissazione di non più di cinque referendum nella
medesima consultazione. Per le ulteriori richieste ammesse il
referendum è indetto per l'anno o per gli anni
successivi, in numero di non più di cinque referendum
per ciascun anno".