XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 107




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nella parte in cui prevede la possibilità per i partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di presentare liste di propri candidati, omette di elencare i gruppi o partiti politici espressi dalla minoranza linguistica ladina, con ciò escludendo dal proprio ambito di applicazione una minoranza riconosciuta costituzionalmente al pari di quella francese della Valle d'Aosta, di quella slovena del Friuli Venezia-Giulia e di quella tedesca della provincia di Bolzano.
        Si tratta di una grave lacuna che la presente proposta di legge intende colmare, eliminando una palese discriminazione tra le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro ordinamento giuridico e una ancor più evidente discriminazione tra i cittadini della regione Trentino-Alto Adige, in cui gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco si vedono riconosciuta la facoltà di esprimere propri candidati a rappresentarli in seno al Parlamento europeo, mentre i cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino non hanno questa facoltà.
        L'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige riconosce parità di diritti ai cittadini della regione, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono - dunque anche quello ladino - e salvaguarda le rispettive caratteristiche etniche e culturali; anche la Carta costituzionale sancisce il riconoscimento giuridico e la tutela delle minoranze linguistiche. Infine, proprio questo Parlamento ha approvato alcune norme tese a rendere effettivo il contenuto dell'articolo 6 della Costituzione: se gli interessi delle minoranze linguistiche costituiscono una ricchezza ed un valore giuridicamente riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento, si rende opportuna la loro presenza nei luoghi della decisione politica affinché possano contribuire alla formazione dell'indirizzo generale. Ciò è vero per le istituzioni locali e nazionali e tanto più lo è per quelle comunitarie.
        Il Trattato di Maastricht, all'articolo 138 A, ha previsto l'articolazione della struttura del Parlamento europeo in partiti, fattore importante dell'integrazione europea. E' questa la chiave di lettura del Trattato di Maastricht, che ha inteso dare un forte impulso all'integrazione europea in vista del superamento dell'Europa dei mercati ed in favore della costituzione dell'Europa dei cittadini. In questo senso, rivestono un ruolo importantissimo i rappresentanti dei popoli nelle istituzioni comunitarie ed in particolare nel Parlamento, espressione diretta dei cittadini in quanto unico organo comunitario eletto a suffragio universale. L'obiettivo primario del Trattato di Maastricht, ossia l'integrazione europea, è perseguito attraverso la previsione di un organo, il Parlamento appunto, che sia la sede deputata alla rappresentanza dell'Europa dei popoli e che rispecchi le complesse componenti delle varie società nazionali a livello europeo.
        Ogni Parlamento dovrebbe essere in grado di riflettere a livello politico-istituzionale la natura composita della società e i corpi rappresentativi devono rispecchiare tutte le principali caratteristiche politiche, culturali, economiche ed etnico-linguistiche della società.
        In questo quadro bisogna allora permettere la rappresentanza politica delle minoranze linguistiche, compresa quella ladina, e porre attenzione ai sistemi selettivi dei corpi rappresentativi che devono essere adottati con criteri tali da permettere di raggiungere il risultato, che in altre parole devono consentire la rappresentanza effettiva delle diverse componenti sociali.
        La citata legge n. 18 del 1979, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, prevedendo un quorum non inferiore a 50 mila voti ottenuti, uguale per tutti i candidati delle liste espresse dalle minoranze linguistiche, introduce di fatto una preclusione all'effettiva elezione del rappresentante espresso dalle minoranze linguistiche. Considerata l'entità numerica delle popolazioni francese, slovena e ladina, la soglia delle 50 mila preferenze si risolve in una clausola di sbarramento alla rappresentanza delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta, slovena del Friuli Venezia-Giulia e ladina del Trentino-Alto Adige, consentendo solo ai rappresentanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano di raggiungere tale soglia. Ancora una volta si tratta di un'ingiusta discriminazione, non solo fra minoranze linguistiche presenti nella stessa regione, ma fra tutte le minoranze linguistiche riconosciute dal nostro ordinamento giuridico.
        E' quindi necessario modificare questa disposizione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo un quorum differenziato per le diverse liste espresse dalle minoranze linguistiche, che sia più adatto alla consistenza numerica delle popolazioni minoritarie e che garantisca una presenza non solo simbolica, bensì effettiva dei rappresentanti delle minoranze linguistiche in seno al Parlamento europeo, in modo da dare corpo ad una significativa ed efficace influenza degli interessi minoritari in sede di decisione politica e da eliminare le discriminazioni che evidentemente ostacolano l'integrazione tra i popoli, sia a livello europeo che a livello nazionale.




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