XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 107




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: "di lingua tedesca della provincia di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige".


Art. 2.

        1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50 mila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano, a 30 mila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena del Friuli Venezia-Giulia, a 15 mila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige".



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