XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 107
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, dopo le parole: "di lingua tedesca della
provincia di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", di lingua
ladina della regione Trentino-Alto Adige".
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza
linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti
ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta
a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto
la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50 mila
nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca
della provincia di Bolzano, a 30 mila nel caso di liste
espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle
d'Aosta e di lingua slovena del Friuli Venezia-Giulia, a 15
mila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua
ladina della regione Trentino-Alto Adige".