XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 106
Onorevoli Colleghi! - L'attività di impresa nei ritmi
della società moderna richiede procedure snelle che le
consentano di svilupparsi senza gli ostacoli burocratici che
rischiano di limitarne l'esercizio.
In Italia, la semplificazione della vita amministrativa è
tanto più necessaria per favorire lo sviluppo di una moderna
imprenditoria che consenta di rendere più competitivo ed
europeo il mercato del lavoro.
La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di
una semplificazione delle procedure e dei contratti che
regolano il trasferimento della proprietà dell'azienda o il
godimento della stessa, attraverso un ampliamento del numero
di soggetti a ciò legittimati e una agevolazione delle
procedure necessarie. Prima del 1993, la normativa disponeva
semplicemente che i contratti per l'iscrizione nel registro
delle imprese venissero denunziati a cura delle parti entro il
termine prestabilito.
Successivamente, la legge 12 agosto 1993, n. 310, recante
"Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e
nella composizione della base sociale delle società di
capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei
trasferimenti di proprietà dei suoli", all'articolo 6, ha
sostituito il secondo comma dell'articolo 2556 del codice
civile, introducendo l'obbligatorietà della prestazione del
notaio rogante o autenticante a garanzia del contratto stesso
contro eventuali utilizzi illeciti delle operazioni di
trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda.
La volontà del legislatore, nel redigere il testo delle
norme contenute nella citata legge n. 310 del 1993 era
finalizzata a introdurre e garantire la massima trasparenza
nello svolgimento delle suddette operazioni. Si ritiene
tuttavia che tale finalità non venga assolutamente snaturata
se si consente ad altri professionisti di adempiere agli
obblighi di cui la legge n. 310 del 1993 ha investito i soli
notai.
La presente proposta di legge prevede dunque che i
soggetti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché
dei consulenti del lavoro possano anch'essi adempiere alle
disposizioni di pubblicità che richiedono l'iscrizione nel
registro delle imprese e la registrazione del contratto.
In tal modo si permetterebbe a molti imprenditori di
avvalersi di un iter meno complesso, potendo essi
appoggiarsi sulla consulenza e sulle prestazioni di
professionisti legali, fiscali e aziendali con i quali hanno
già avviato rapporti di lavoro.
Di norma, infatti, sono proprio i commercialisti o gli
avvocati che predispongono gli atti e i documenti necessari
per i trasferimenti di proprietà o per l'acquisizione del
godimento dell'azienda e dunque appare ragionevole permettere
agli stessi soggetti di portare a compimento le procedure da
essi avviate.
La semplificazione risulta evidente e comporta per gli
imprenditori vantaggi sia in termini economici che di tempo,
senza intaccare le competenze dei notai che rimarrebbero
inalterate.
A garanzia dell'operato di queste categorie di
professionisti vi sono i rispettivi ordini e albi
professionali che, essendo assoggettati al controllo del
Ministero della giustizia, assicurano un'adeguata vigilanza
sui propri iscritti. Inoltre, le sedi degli ordini
professionali diventerebbero anche archivio di raccolta delle
informazioni sui contratti di cui all'articolo 2556 del codice
civile, in modo da agevolare e facilitare il controllo sia da
parte degli organi della categoria, che da parte dell'autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della
presente proposta di legge.