XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 106




        Onorevoli Colleghi! - L'attività di impresa nei ritmi della società moderna richiede procedure snelle che le consentano di svilupparsi senza gli ostacoli burocratici che rischiano di limitarne l'esercizio.
        In Italia, la semplificazione della vita amministrativa è tanto più necessaria per favorire lo sviluppo di una moderna imprenditoria che consenta di rendere più competitivo ed europeo il mercato del lavoro.
        La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di una semplificazione delle procedure e dei contratti che regolano il trasferimento della proprietà dell'azienda o il godimento della stessa, attraverso un ampliamento del numero di soggetti a ciò legittimati e una agevolazione delle procedure necessarie. Prima del 1993, la normativa disponeva semplicemente che i contratti per l'iscrizione nel registro delle imprese venissero denunziati a cura delle parti entro il termine prestabilito.
        Successivamente, la legge 12 agosto 1993, n. 310, recante "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli", all'articolo 6, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, introducendo l'obbligatorietà della prestazione del notaio rogante o autenticante a garanzia del contratto stesso contro eventuali utilizzi illeciti delle operazioni di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda.
        La volontà del legislatore, nel redigere il testo delle norme contenute nella citata legge n. 310 del 1993 era finalizzata a introdurre e garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle suddette operazioni. Si ritiene tuttavia che tale finalità non venga assolutamente snaturata se si consente ad altri professionisti di adempiere agli obblighi di cui la legge n. 310 del 1993 ha investito i soli notai.
        La presente proposta di legge prevede dunque che i soggetti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché dei consulenti del lavoro possano anch'essi adempiere alle disposizioni di pubblicità che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese e la registrazione del contratto.
        In tal modo si permetterebbe a molti imprenditori di avvalersi di un iter meno complesso, potendo essi appoggiarsi sulla consulenza e sulle prestazioni di professionisti legali, fiscali e aziendali con i quali hanno già avviato rapporti di lavoro.
        Di norma, infatti, sono proprio i commercialisti o gli avvocati che predispongono gli atti e i documenti necessari per i trasferimenti di proprietà o per l'acquisizione del godimento dell'azienda e dunque appare ragionevole permettere agli stessi soggetti di portare a compimento le procedure da essi avviate.
        La semplificazione risulta evidente e comporta per gli imprenditori vantaggi sia in termini economici che di tempo, senza intaccare le competenze dei notai che rimarrebbero inalterate.
        A garanzia dell'operato di queste categorie di professionisti vi sono i rispettivi ordini e albi professionali che, essendo assoggettati al controllo del Ministero della giustizia, assicurano un'adeguata vigilanza sui propri iscritti. Inoltre, le sedi degli ordini professionali diventerebbero anche archivio di raccolta delle informazioni sui contratti di cui all'articolo 2556 del codice civile, in modo da agevolare e facilitare il controllo sia da parte degli organi della categoria, che da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
        Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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