XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 106




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le funzioni assegnate ai notai dall'articolo 2556 del codice civile possono essere svolte, con i medesimi obblighi, anche dagli avvocati, dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, nonché dai consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi professionali.
        2. Sono estesi ai professionisti di cui al comma 1 le funzioni e gli adempimenti previsti per i notai dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Art. 2.

        1. Gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro sono tenuti a dare comunicazione dell'elenco dei contratti di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile all'albo professionale di appartenenza entro lo stesso termine previsto per l'iscrizione nel registro delle imprese.
        2. Presso ogni albo e ordine professionale è tenuto un apposito registro in cui i presidenti annotano l'elenco dei contratti di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile, comunicati dai propri iscritti. Alle informazioni contenute in tale registro possono accedere, in qualsiasi momento, l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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