XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 106
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le funzioni assegnate ai notai dall'articolo 2556 del
codice civile possono essere svolte, con i medesimi obblighi,
anche dagli avvocati, dai dottori commercialisti, dai
ragionieri e periti commerciali, nonché dai consulenti del
lavoro iscritti ai rispettivi albi professionali.
2. Sono estesi ai professionisti di cui al comma 1 le
funzioni e gli adempimenti previsti per i notai dall'articolo
7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e dal testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
Art. 2.
1. Gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e
periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro sono tenuti
a dare comunicazione dell'elenco dei contratti di cui al primo
comma dell'articolo 2556 del codice civile all'albo
professionale di appartenenza entro lo stesso termine previsto
per l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Presso ogni albo e ordine professionale è tenuto un
apposito registro in cui i presidenti annotano l'elenco dei
contratti di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice
civile, comunicati dai propri iscritti. Alle informazioni
contenute in tale registro possono accedere, in qualsiasi
momento, l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.