XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 105
Onorevoli Colleghi! - Un'analisi anche sommaria
dell'attuale stato "fisiopsichico" della nostra società nelle
sue diverse articolazioni e componenti, insieme all'affinarsi
della sensibilità generale, ci sollecita ad un esame per
capire se il quadro organizzativo storico delle associazioni
non statali operanti da decenni nei settori specifici della
tutela dei diritti morali e sociali e degli interessi
economici dei disabili copra in maniera esaustiva le esigenze
delle diverse categorie affette da disabilità.
D'altra parte, l'aumento sempre più consistente e diffuso
di queste disabilità, conseguenza di un sistema di vita qual è
il nostro, che si manifesta ogni giorno più complesso,
fragile, contraddittorio e sottoposto alla perversa dinamica
di sofisticate manipolazioni e di violenze di ogni genere,
porta ad un incontrollato proliferare delle più varie
iniziative nel campo socio-assistenziale. Peraltro, come le
cronache testimoniano, tali iniziative sono prive di seri
supporti scientifici, mancano di solidità e affidabilità
organizzativa, soprattutto di chiare finalità etiche, avendo
invece spesso di mira intenti speculativi, ammantati da
dichiarazioni di dedizione benefica che inducono facilmente in
inganno l'opinione pubblica e particolarmente persone e
famiglie che, spinte da necessità di tipo assistenziale per i
loro congiunti affetti da qualche disabilità, vanno alla
ricerca di chi si presenta, anche se soltanto all'apparenza,
nelle vesti del buon samaritano. In questo panorama di così
difficile lettura, spesso illusorio ed ingannevole, punti di
riferimento solidi, sperimentati e affidabili per la validità
del loro operare, per le iniziative nelle quali sono
quotidianamente impegnate, per le finalità cui si ispirano,
sono le associazioni presenti in maniera articolata e diffusa
su tutto il territorio nazionale da oltre mezzo secolo. Tali
sono l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili i
cui compiti sono stati definiti dalla legge 23 aprile 1965, n.
458; l'Unione italiana dei ciechi, disciplinata dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre
1947, n. 1047; l'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti inquadrato con legge 21 agosto
1950, n. 698; l'Unione nazionale mutilati per servizio,
disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e l'Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro che ha a suo presidio la legge
21 marzo 1958, n. 335.
Inoltre, nel quadro di queste associazioni storiche deve
essere inserita e come tale considerata anche l'Associazione
nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali
(ANFFAS), costituita con atto notarile in Roma il 28 marzo
1958 che ha come scopo, in base al decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, di riconoscimento
della personalità giuridica dell'Associazione, "di promuovere
la realizzazione di programmi e misure per la diagnosi e
l'assistenza sanitaria, la riabilitazione ed ogni altra forma
di assistenza a favore degli insufficienti mentali e delle
loro famiglie e di curarne gli interessi, promuovere indagini,
ricerche e studi sulle relative cause". Operando da oltre
quaranta anni sul territorio nazionale con 220 centri in tutte
le regioni e province, in rappresentanza di oltre un milione
di famiglie di ragazzi affetti da disabilità intellettiva,
l'ANFFAS è a buon diritto da considerarsi associazione
"storica" di interesse nazionale.
Le sei associazioni sopra citate costituiscono, pertanto,
enti interlocutori dei poteri pubblici nella tutela dei
diritti morali e civili e degli interessi economici e sociali
delle persone affette da qualsiasi genere di disabilità sia
fisica che intellettiva.
Per queste motivazioni, è stata predisposta la presente
proposta di legge.