XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 105




        Onorevoli Colleghi! - Un'analisi anche sommaria dell'attuale stato "fisiopsichico" della nostra società nelle sue diverse articolazioni e componenti, insieme all'affinarsi della sensibilità generale, ci sollecita ad un esame per capire se il quadro organizzativo storico delle associazioni non statali operanti da decenni nei settori specifici della tutela dei diritti morali e sociali e degli interessi economici dei disabili copra in maniera esaustiva le esigenze delle diverse categorie affette da disabilità.
        D'altra parte, l'aumento sempre più consistente e diffuso di queste disabilità, conseguenza di un sistema di vita qual è il nostro, che si manifesta ogni giorno più complesso, fragile, contraddittorio e sottoposto alla perversa dinamica di sofisticate manipolazioni e di violenze di ogni genere, porta ad un incontrollato proliferare delle più varie iniziative nel campo socio-assistenziale. Peraltro, come le cronache testimoniano, tali iniziative sono prive di seri supporti scientifici, mancano di solidità e affidabilità organizzativa, soprattutto di chiare finalità etiche, avendo invece spesso di mira intenti speculativi, ammantati da dichiarazioni di dedizione benefica che inducono facilmente in inganno l'opinione pubblica e particolarmente persone e famiglie che, spinte da necessità di tipo assistenziale per i loro congiunti affetti da qualche disabilità, vanno alla ricerca di chi si presenta, anche se soltanto all'apparenza, nelle vesti del buon samaritano. In questo panorama di così difficile lettura, spesso illusorio ed ingannevole, punti di riferimento solidi, sperimentati e affidabili per la validità del loro operare, per le iniziative nelle quali sono quotidianamente impegnate, per le finalità cui si ispirano, sono le associazioni presenti in maniera articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale da oltre mezzo secolo. Tali sono l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili i cui compiti sono stati definiti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458; l'Unione italiana dei ciechi, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047; l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti inquadrato con legge 21 agosto 1950, n. 698; l'Unione nazionale mutilati per servizio, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che ha a suo presidio la legge 21 marzo 1958, n. 335.
        Inoltre, nel quadro di queste associazioni storiche deve essere inserita e come tale considerata anche l'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), costituita con atto notarile in Roma il 28 marzo 1958 che ha come scopo, in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, "di promuovere la realizzazione di programmi e misure per la diagnosi e l'assistenza sanitaria, la riabilitazione ed ogni altra forma di assistenza a favore degli insufficienti mentali e delle loro famiglie e di curarne gli interessi, promuovere indagini, ricerche e studi sulle relative cause". Operando da oltre quaranta anni sul territorio nazionale con 220 centri in tutte le regioni e province, in rappresentanza di oltre un milione di famiglie di ragazzi affetti da disabilità intellettiva, l'ANFFAS è a buon diritto da considerarsi associazione "storica" di interesse nazionale.
        Le sei associazioni sopra citate costituiscono, pertanto, enti interlocutori dei poteri pubblici nella tutela dei diritti morali e civili e degli interessi economici e sociali delle persone affette da qualsiasi genere di disabilità sia fisica che intellettiva.
        Per queste motivazioni, è stata predisposta la presente proposta di legge.




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