XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 105




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Unione italiana dei ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e l'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali sono riconosciuti enti di interesse nazionale. Essi svolgono i compiti di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 21 marzo 1958, n. 335, e 23 aprile 1965, n. 458, e di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e 26 settembre 1947, n. 1047, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sono sentiti dai Ministri proponenti in merito agli schemi di disegni di legge riguardanti la categoria dei disabili.



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