XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 105
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,
l'Unione italiana dei ciechi, l'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale
mutilati per servizio, l'Associazione nazionale fra mutilati
ed invalidi del lavoro e l'Associazione nazionale famiglie di
disabili intellettivi e relazionali sono riconosciuti enti di
interesse nazionale. Essi svolgono i compiti di cui alle leggi
21 agosto 1950, n. 698, 21 marzo 1958, n. 335, e 23 aprile
1965, n. 458, e di cui ai decreti legislativi del Capo
provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e 26 settembre
1947, n. 1047, e al decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, e sono sentiti dai Ministri
proponenti in merito agli schemi di disegni di legge
riguardanti la categoria dei disabili.