XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 103
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta a sanare una carenza normativa e ad istituire, con
adeguati criteri, l'albo professionale dei pianificatori
urbanistici, territoriali e ambientali.
Già dal 1970 è stato attivato, presso la facoltà di
architettura dell'università di Venezia, un apposito corso di
laurea in urbanistica. Nel 1976 analogo corso di laurea è
stato introdotto presso l'università di Reggio Calabria. Nel
1982 i percorsi formativi sono poi stati modificati con
l'istituzione del corso in pianificazione territoriale e
urbanistica. In seguito sono stati istituiti analoghi corsi di
laurea presso le università di Bari, nel 1989, e di Milano,
nel 1995. In seguito, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1993, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1993, l'ordinamento
universitario della facoltà di architettura è stato modificato
e l'articolo 4 del citato decreto ha introdotto l'articolo
3-bis della tabella XXX allegata al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 24
febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 2 luglio 1993, che nel disciplinare il corso di laurea
in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, tra
le altre cose, prevede che il fine proprio del corso di laurea
sia la formazione di un tecnico specializzato con compiti
relativi "alle analisi delle strutture territoriali e del loro
processo di trasformazione", "alla elaborazione di piani
urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi" e
"alla redazione di strumenti di programmazione settoriale".
Sin dai primi anni di presenza sul mercato del lavoro dei
laureati in urbanistica, circa un migliaio in tutta Italia, è
stato posto il problema del loro inserimento nell'attività
produttiva e di una organica disciplina del settore. Tra le
altre questioni in gioco vi è anche la necessità di chiarire,
tra quanti esercitano la professione di urbanista, il rapporto
tra gli operatori in possesso dello specifico diploma di
laurea e gli altri professionisti - ingegneri e architetti -
che pure operano tradizionalmente in questo campo.
La necessità di provvedere con una disciplina articolata e
specifica sia per l'istituzione di un apposito esame di
abilitazione, sia per l'esatta individuazione della nuova
figura professionale, con la concreta indicazione dei settori
di competenza che formano oggetto dell'attività professionale,
sia, inoltre, per la costituzione di un autonomo organismo di
categoria con struttura analoga a quella degli esistenti
ordini professionali trova conferma in analoghe iniziative che
si sono succedute nel corso delle passate legislature, due
delle quali anche di iniziativa governativa.
La situazione dei laureati in urbanistica, che di per sé
sono costretti ad operare nell'ambito di una incertezza
dettata dalla già citata carenza normativa, si è venuta
aggravando a causa anche di interpretazioni giurisprudenziali,
contraddittorie e discordanti, in merito all'ambito della loro
competenza professionale. La comprensibile esasperazione della
categoria è venuta accentuandosi anche a seguito di talune
decisioni di organi di giustizia amministrativa che sono
giunti perfino a negare loro la competenza a redigere piani
regolatori generali ed altri strumenti urbanistici, ritenendo
questa una materia riservata a professionisti iscritti negli
albi degli architetti e degli ingegneri.
Alla luce di tali fatti, un intervento normativo in questa
materia è ormai indifferibile e necessario, anche per
assicurare che in un settore, qual è quello della
pianificazione urbanistica, particolarmente delicato e in
continua evoluzione, operi personale qualificato e con una
specifica preparazione.
La presente proposta di legge, mentre introduce nel
sistema normativo delle professioni intellettuali per il cui
esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi (articoli
2, 229 e seguenti del codice civile) la nuova categoria con il
relativo albo (articolo 1), dispone una disciplina di base
circa le condizioni e le modalità di tale iscrizione (articoli
2 e 6), circa l'uso del titolo professionale (articolo 3) e
circa il contenuto sostanziale delle attività ricomprese nella
specifica competenza degli appartenenti alla categoria
(articolo 4).
Quanto all'esame di Stato, che per norma costituzionale
(articolo 33, quinto comma, della Costituzione) rappresenta la
condizione per l'abilitazione all'esercizio della professione,
è fatto esplicito rinvio alle speciali disposizioni da emanare
su iniziativa del competente Dicastero della pubblica
istruzione. Una serie di prescrizioni è, inoltre, dettata per
permettere l'immediata operatività della nuova disciplina con
la transitoria iscrizione all'albo prima della concreta
attuazione delle norme sull'esame di Stato (articolo 7) e
mediante l'attribuzione ad una speciale commissione
ministeriale delle funzioni spettanti in materia di iscrizione
all'istituendo organo professionale (articoli 8 e 9) e ad un
commissario straordinario dei compiti relativi alla tenuta
dell'albo fino all'insediamento di detto organo (articolo 10).
E', altresi, prevista - a tutela dei diritti spettanti ai
professionisti, attualmente legittimati ad operare nel settore
dell'urbanistica - ancora la facoltà di iscrizione nel nuovo
albo senza obbligo di cancellazione dall'albo di appartenenza
(articolo 11).
Per gli ulteriori aspetti della nuova disciplina è stata
ritenuta la necessità di una delega al Governo (articolo 12)
per l'emanazione, in tempi brevi, di un ordinamento
professionale che rispetti i princìpi normalmente accolti
dalla regolamentazione attualmente in vigore per la generalità
delle professioni intellettuali legalmente istituite.
Il provvedimento, per la sua portata e per gli scopi che
si prefigge, riveste pertanto un carattere di eccezionale
rilevanza ed urgenza.