XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 103




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a sanare una carenza normativa e ad istituire, con adeguati criteri, l'albo professionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali.
        Già dal 1970 è stato attivato, presso la facoltà di architettura dell'università di Venezia, un apposito corso di laurea in urbanistica. Nel 1976 analogo corso di laurea è stato introdotto presso l'università di Reggio Calabria. Nel 1982 i percorsi formativi sono poi stati modificati con l'istituzione del corso in pianificazione territoriale e urbanistica. In seguito sono stati istituiti analoghi corsi di laurea presso le università di Bari, nel 1989, e di Milano, nel 1995. In seguito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1993, l'ordinamento universitario della facoltà di architettura è stato modificato e l'articolo 4 del citato decreto ha introdotto l'articolo 3-bis della tabella XXX allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 24 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, che nel disciplinare il corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, tra le altre cose, prevede che il fine proprio del corso di laurea sia la formazione di un tecnico specializzato con compiti relativi "alle analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione", "alla elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi" e "alla redazione di strumenti di programmazione settoriale".
        Sin dai primi anni di presenza sul mercato del lavoro dei laureati in urbanistica, circa un migliaio in tutta Italia, è stato posto il problema del loro inserimento nell'attività produttiva e di una organica disciplina del settore. Tra le altre questioni in gioco vi è anche la necessità di chiarire, tra quanti esercitano la professione di urbanista, il rapporto tra gli operatori in possesso dello specifico diploma di laurea e gli altri professionisti - ingegneri e architetti - che pure operano tradizionalmente in questo campo.
        La necessità di provvedere con una disciplina articolata e specifica sia per l'istituzione di un apposito esame di abilitazione, sia per l'esatta individuazione della nuova figura professionale, con la concreta indicazione dei settori di competenza che formano oggetto dell'attività professionale, sia, inoltre, per la costituzione di un autonomo organismo di categoria con struttura analoga a quella degli esistenti ordini professionali trova conferma in analoghe iniziative che si sono succedute nel corso delle passate legislature, due delle quali anche di iniziativa governativa.
        La situazione dei laureati in urbanistica, che di per sé sono costretti ad operare nell'ambito di una incertezza dettata dalla già citata carenza normativa, si è venuta aggravando a causa anche di interpretazioni giurisprudenziali, contraddittorie e discordanti, in merito all'ambito della loro competenza professionale. La comprensibile esasperazione della categoria è venuta accentuandosi anche a seguito di talune decisioni di organi di giustizia amministrativa che sono giunti perfino a negare loro la competenza a redigere piani regolatori generali ed altri strumenti urbanistici, ritenendo questa una materia riservata a professionisti iscritti negli albi degli architetti e degli ingegneri.
        Alla luce di tali fatti, un intervento normativo in questa materia è ormai indifferibile e necessario, anche per assicurare che in un settore, qual è quello della pianificazione urbanistica, particolarmente delicato e in continua evoluzione, operi personale qualificato e con una specifica preparazione.
        La presente proposta di legge, mentre introduce nel sistema normativo delle professioni intellettuali per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi (articoli 2, 229 e seguenti del codice civile) la nuova categoria con il relativo albo (articolo 1), dispone una disciplina di base circa le condizioni e le modalità di tale iscrizione (articoli 2 e 6), circa l'uso del titolo professionale (articolo 3) e circa il contenuto sostanziale delle attività ricomprese nella specifica competenza degli appartenenti alla categoria (articolo 4).
        Quanto all'esame di Stato, che per norma costituzionale (articolo 33, quinto comma, della Costituzione) rappresenta la condizione per l'abilitazione all'esercizio della professione, è fatto esplicito rinvio alle speciali disposizioni da emanare su iniziativa del competente Dicastero della pubblica istruzione. Una serie di prescrizioni è, inoltre, dettata per permettere l'immediata operatività della nuova disciplina con la transitoria iscrizione all'albo prima della concreta attuazione delle norme sull'esame di Stato (articolo 7) e mediante l'attribuzione ad una speciale commissione ministeriale delle funzioni spettanti in materia di iscrizione all'istituendo organo professionale (articoli 8 e 9) e ad un commissario straordinario dei compiti relativi alla tenuta dell'albo fino all'insediamento di detto organo (articolo 10). E', altresi, prevista - a tutela dei diritti spettanti ai professionisti, attualmente legittimati ad operare nel settore dell'urbanistica - ancora la facoltà di iscrizione nel nuovo albo senza obbligo di cancellazione dall'albo di appartenenza (articolo 11).
        Per gli ulteriori aspetti della nuova disciplina è stata ritenuta la necessità di una delega al Governo (articolo 12) per l'emanazione, in tempi brevi, di un ordinamento professionale che rispetti i princìpi normalmente accolti dalla regolamentazione attualmente in vigore per la generalità delle professioni intellettuali legalmente istituite.
        Il provvedimento, per la sua portata e per gli scopi che si prefigge, riveste pertanto un carattere di eccezionale rilevanza ed urgenza.




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