XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 103
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Albo e ordine professionale).
1. E' istituito l'albo professionale dei pianificatori
urbanistici, territoriali e ambientali, di seguito denominato
"albo".
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione.
3. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale
dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali; essi
possono esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.
Art. 2.
(Divieto di iscrizione all'albo).
1. Non possono essere iscritti all'albo i pubblici
dipendenti cui sia vietato, dagli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza, l'esercizio della libera
professione; essi sono iscritti, a richiesta, nell'elenco
speciale di cui all'articolo 6.
2. I pubblici dipendenti, cui sia consentito l'esercizio
della libera professione, sono soggetti alla disciplina
dell'ordine solo per ciò che riguarda l'esercizio della libera
professione.
Art. 3.
(Titolo professionale).
1. Il titolo di pianificatore urbanistico, territoriale e
ambientale spetta a coloro che, in possesso del titolo
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore
urbanistico, territoriale e ambientale, di cui all'articolo 5,
hanno conseguito detta abilitazione e sono iscritti al
relativo albo.
Art. 4.
(Oggetto della professione).
1. Formano oggetto della professione di pianificatore
urbanistico, territoriale e ambientale tutte le attività
riguardanti la disciplina e gli ambiti di natura
socio-economica dell'uso del territorio, ivi compresi tutti
gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali concernenti le
operazioni di salvaguardia e di trasformazione strutturale del
suolo nonchè la protezione dell'ambiente.
2. Sono escluse dalla professione di cui al comma 1 tutte
le attività relative alla progettazione architettonica,
tecnica, statica e tecnologica dei manufatti edilizi e delle
infrastrutture.
3. L'elencazione di cui al presente articolo non
pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre
categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti
vigenti in materia.
Art. 5.
(Esame di Stato).
1. I programmi e le modalità di ammissione e di
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale di pianificatore
urbanistico, territoriale e ambientale sono determinati con
regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
(Iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).
1. Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei
pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a territori non uniti politicamente alla
Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro
della Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento
di reciprocità;
b) godimento dei diritti civili;
c) abilitazione all'esercizio della
professione;
d) residenza nel territorio della Repubblica
italiana.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione nell'albo e
nell'elenco speciale).
1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento
recante disposizioni sull'esame di Stato, di cui all'articolo
5, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 6 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo
il conseguimento del diploma di laurea in urbanistica o in
pianificazione territoriale e urbanistica ovvero in
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, una
effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due
anni.
Art. 8.
(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale).
1. Alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale
di cui all'articolo 6, ed alla loro tenuta fino
all'insediamento del consiglio dell'ordine provvede una
commissione nominata con decreto del Ministro della
giustizia.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di
cassazione, che la presiede, e da quattro membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e
ambientale ovvero che sono titolari di cattedra o incaricati
in una delle discipline con applicazione professionale nel
settore della pianificazione suddetta. Sono addetti
all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del
Ministero della giustizia.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente della
commissione, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le domande di iscrizione devono essere presentate dagli
interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine,
al Ministero della giustizia - ufficio delle libere
professioni.
5. La commissione di cui al comma 1 delibera con la
presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne
fa le veci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo e
dell'elenco speciale, li deposita, nei trenta giorni
successivi, presso il Ministero della giustizia, il quale ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
Art. 9.
(Modalità per la prima
formazione dell'albo).
1. Il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina
della commissione di cui all'articolo 8, ed all'emanazione
delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione
dell'albo e dell'elenco speciale.
Art. 10.
(Commissario straordinario).
1. Entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco
speciale, il Ministro della giustizia procede alla nomina di
un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla
tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino all'insediamento
del consiglio dell'ordine nonchè di indire l'elezione di detto
consiglio, secondo le modalità fissate dall'ordinamento
professionale di cui all'articolo 12.
Art. 11.
(Iscrizione nell'albo da parte
degli architetti ed ingegneri).
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
possono essere iscritti nell'albo gli ingegneri e gli
architetti iscritti nei rispettivi albi professionali i quali
dimostrano di aver esercitato effettivamente, con carattere
esclusivo o almeno prevalente per almeno cinque anni non
consecutivi, attività che formano oggetto della professione di
programmatore urbanistico, territoriale e ambientale e
presentano domanda entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel nuovo
albo non comporta la cancellazione dall'albo di originaria
appartenenza.
Art. 12.
(Delega al Governo
per l'ordinamento professionale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti l'ordinamento della professione di
pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la determinazione del campo di attività e la
indicazione delle prestazioni di competenza non devono
importare attribuzione di attività in via esclusiva;
b) la costituzione degli organi professionali deve
ispirarsi a princìpi democratici;
c) l'alta vigilanza sull'ordine professionale deve
essere esercitata dal Ministro della giustizia, tramite i
procuratori generali della Repubblica;
d) i procedimenti relativi all'iscrizione ed alla
cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare
devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei
diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.