XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 103




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Albo e ordine professionale).

        1. E' istituito l'albo professionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali, di seguito denominato "albo".
        2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.
        3. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali; essi possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.


Art. 2.

(Divieto di iscrizione all'albo).

        1. Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti cui sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, l'esercizio della libera professione; essi sono iscritti, a richiesta, nell'elenco speciale di cui all'articolo 6.
        2. I pubblici dipendenti, cui sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.


Art. 3.

(Titolo professionale).

        1. Il titolo di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale, di cui all'articolo 5, hanno conseguito detta abilitazione e sono iscritti al relativo albo.

Art. 4.

(Oggetto della professione).

        1. Formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale tutte le attività riguardanti la disciplina e gli ambiti di natura socio-economica dell'uso del territorio, ivi compresi tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali concernenti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione strutturale del suolo nonchè la protezione dell'ambiente.
        2. Sono escluse dalla professione di cui al comma 1 tutte le attività relative alla progettazione architettonica, tecnica, statica e tecnologica dei manufatti edilizi e delle infrastrutture.
        3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti vigenti in materia.


Art. 5.

(Esame di Stato).

        1. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

(Iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

        1. Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali occorrono i seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

            b) godimento dei diritti civili;

            c) abilitazione all'esercizio della professione;

            d) residenza nel territorio della Repubblica italiana.


Art. 7.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione nell'albo e
nell'elenco speciale).

        1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento recante disposizioni sull'esame di Stato, di cui all'articolo 5, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in urbanistica o in pianificazione territoriale e urbanistica ovvero in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.


Art. 8.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale).

        1. Alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 6, ed alla loro tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia.
        2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale ovvero che sono titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore della pianificazione suddetta. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero della giustizia.
        3. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro più anziano per età.
        4. Le domande di iscrizione devono essere presentate dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, al Ministero della giustizia - ufficio delle libere professioni.
        5. La commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
        6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
        7. La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.


Art. 9.

(Modalità per la prima
formazione dell'albo).

        1. Il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 8, ed all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione dell'albo e dell'elenco speciale.


Art. 10.

(Commissario straordinario).


        1. Entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, il Ministro della giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino all'insediamento del consiglio dell'ordine nonchè di indire l'elezione di detto consiglio, secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui all'articolo 12.


Art. 11.

(Iscrizione nell'albo da parte
degli architetti ed ingegneri).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti nell'albo gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali i quali dimostrano di aver esercitato effettivamente, con carattere esclusivo o almeno prevalente per almeno cinque anni non consecutivi, attività che formano oggetto della professione di programmatore urbanistico, territoriale e ambientale e presentano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel nuovo albo non comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.


Art. 12.

(Delega al Governo
per l'ordinamento professionale).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'ordinamento della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la determinazione del campo di attività e la indicazione delle prestazioni di competenza non devono importare attribuzione di attività in via esclusiva;

            b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a princìpi democratici;

            c) l'alta vigilanza sull'ordine professionale deve essere esercitata dal Ministro della giustizia, tramite i procuratori generali della Repubblica;
            d) i procedimenti relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.



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