XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 101
Onorevoli Colleghi! - La proposta di superare i limiti
di distanza fra gli edifici previsti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968 muove dalla necessità,
avvertita dai comuni in sede di formazione e di revisione
degli strumenti urbanistici, di non sottoporre alla gravosa
distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti gli interventi edilizi diretti a
riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
L'applicazione rigorosa ed indiscriminata della predetta
distanza minima non inferiore a dieci metri finisce infatti
con il rendere estremamente difficoltosi proprio quegli
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
edilizio, specie ubicato nei centri abitati e in zone già
caratterizzate da intensa edificazione, che si intendono
incentivare anche mediante misure di agevolazione di carattere
fiscale.
La normativa proposta, limitando l'applicazione
inderogabile della distanza minima non inferiore a dieci metri
tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti ai
soli interventi edilizi di nuova costruzione, consente infatti
ai comuni di stabilire una diversa e più puntuale disciplina
in materia di distanze tra costruzioni che tenga
contemporaneamente conto della specificità delle diverse
realtà territoriali e dell'esigenza di promuovere il recupero
degli edifici esistenti anche mediante interventi di maggiore
rilevanza e consistenza comportanti eventuali ampliamenti e
sopraelevazione, sempre che, naturalmente, siano conformi agli
strumenti urbanistici locali.