XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 101




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di superare i limiti di distanza fra gli edifici previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 muove dalla necessità, avvertita dai comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, di non sottoporre alla gravosa distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti gli interventi edilizi diretti a riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
        L'applicazione rigorosa ed indiscriminata della predetta distanza minima non inferiore a dieci metri finisce infatti con il rendere estremamente difficoltosi proprio quegli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, specie ubicato nei centri abitati e in zone già caratterizzate da intensa edificazione, che si intendono incentivare anche mediante misure di agevolazione di carattere fiscale.
        La normativa proposta, limitando l'applicazione inderogabile della distanza minima non inferiore a dieci metri tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti ai soli interventi edilizi di nuova costruzione, consente infatti ai comuni di stabilire una diversa e più puntuale disciplina in materia di distanze tra costruzioni che tenga contemporaneamente conto della specificità delle diverse realtà territoriali e dell'esigenza di promuovere il recupero degli edifici esistenti anche mediante interventi di maggiore rilevanza e consistenza comportanti eventuali ampliamenti e sopraelevazione, sempre che, naturalmente, siano conformi agli strumenti urbanistici locali.




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