XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 101
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la realizzazione degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per gli interventi di
ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti, gli
strumenti urbanistici comunali possono stabilire, anche per le
parti del territorio non interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale, una distanza minima tra i fabbricati non inferiore
a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.