XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 101




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti, gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire, anche per le parti del territorio non interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, una distanza minima tra i fabbricati non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.



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