XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 96
Onorevoli Colleghi! - Le più recenti discussioni sulle
tariffe, l'efficienza e il tasso di concorrenza presenti nelle
attività assicurative del nostro Paese, hanno messo in luce
che uno degli snodi più delicati per garantire che la
liberalizzazione avviata negli anni passati produca tutti i
suoi possibili benèfici effetti è quello della rete
distributiva e dei canali di vendita dei prodotti
assicurativi.
Come è noto, quale canale di vendita nel nostro Paese è
ancora largamente prevalente, almeno nel ramo degli infortuni,
la rete agenziale, la quale appare però fortemente ingessata
nelle vecchie disposizioni legislative alle quali si è
intrecciato un sedimento contrattuale che ha visto una
progressiva soggezione dell'agente ai dettami delle compagnie
di assicurazione. Prova ne sia che il rapporto contrattuale di
gran lunga più diffuso oggi è quello che prevede la deroga
solo unilaterale dell'obbligo di esclusiva da parte delle
compagnie di assicurazione.
L'assoluta precarietà che ne deriva e le conseguenze sulle
condizioni che pregiudicano lo sviluppo di una solida attività
imprenditoriale da parte degli agenti di assicurazione sono
evidenti. Esse minano la possibilità che questo importante
patrimonio professionale compia quel salto di qualificazione
richiesto dalle grandi opportunità di crescita del mercato
assicurativo del nostro Paese.
L'obiettivo della presente proposta di legge non è
tuttavia meramente quello di tutelare una importante risorsa
imprenditoriale, ma principalmente di mettere in relazione il
riordino della rete distributiva dei prodotti assicurativi con
i temi della liberalizzazione e della concorrenza nel
settore.
L'ingessamento dei canali di vendita rappresenta infatti
un potente ostacolo al pieno dispiegarsi della concorrenza,
testimoniato dalla difficoltà con la quale imprese estere si
cimentano con il mercato italiano. Anzi, la possibilità che
nel mercato assicurativo operino agenti che siano in grado di
offrire prodotti di diverse assicurazioni costituisce il mezzo
più semplice e diretto per sottrarre i consumatori alle
negative conseguenze del ricostituirsi di posizioni di
oligopolio discendenti dal controllo esclusivo della rete
distributiva da parte di ciascuna compagnia e per consentire
loro di acquisire una nuova consapevolezza in tema di bisogni
assicurativi e circa il migliore modo di soddisfarli.
Il testo della presente proposta di legge deriva dalla
discussione avvenuta nella X Commissione (Industria, commercio
e turismo) del Senato della Repubblica nel corso della XIII
legislatura. Tale discussione ha portato a scegliere con
decisione la strada della liberalizzazione, la sola in grado
di consentire la massima estensione delle diverse modalità di
rapporto contrattuale tra agenti di assicurazione e
compagnie.
Nel corso del complesso esame svoltosi presso la citata
Commissione, a partire dalla seduta del 10 giugno 1998, sono
stati approfonditi i diversi aspetti della materia e si è
tenuto conto delle osservazioni avanzate durante le audizioni
delle parti interessate volte a garantire una sufficiente
flessibilità organizzativa delle compagnie di assicurazione e
un equilibrato rapporto tra previsioni legislative e
contrattazione collettiva. Si è pervenuti, quindi alla
formulazione di un testo, (che la presente proposta di legge
riproduce) rispetto al quale si è manifestata un'ampia
convergenza sulla scelta di definire il rapporto tra l'agente
e l'impresa mandante come un rapporto plurimo
(plurimandatari), con ciò realizzando la più ampia
liberalizzazione e concorrenza nel settore, con conseguenze
positive per la tutela dei consumatori.
Al tempo stesso, si è stabilita la possibilità di derogare
a tale disposizione, consentendo la realizzazione di rapporti
di esclusiva nelle varie forme vigenti, purché sia stabilita
la facoltà di disdetta con preavviso e fatta salva la facoltà
dell'impresa di valersi di strumenti di distribuzione dei
prodotti assicurativi.
Nella presente proposta di legge sono altresì previste
disposizioni di tutela per gli agenti di assicurazione con
riferimento alle modificazioni unilaterali del rapporto, al
recesso illecito e alle conseguenze del recesso per giusta
causa. Tali disposizioni sono contenute all'articolo 1 recante
modifiche al codice civile.
Nell'articolo 2 sono indicate le clausole di carattere
vessatorio che vengono considerate inefficaci se inserite in
contratti di agenzia o similari. All'articolo 3 vengono
regolate le modalità di contrattazione collettiva e
all'articolo 4 le procedure e l'efficacia degli accordi
collettivi. Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono la disciplina
delle società, di capitali o di persone, costituite dagli
agenti di assicurazione. L'articolo 8, infine, estende la
normativa proposta anche ai subagenti di assicurazione.