XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 96




        Onorevoli Colleghi! - Le più recenti discussioni sulle tariffe, l'efficienza e il tasso di concorrenza presenti nelle attività assicurative del nostro Paese, hanno messo in luce che uno degli snodi più delicati per garantire che la liberalizzazione avviata negli anni passati produca tutti i suoi possibili benèfici effetti è quello della rete distributiva e dei canali di vendita dei prodotti assicurativi.
        Come è noto, quale canale di vendita nel nostro Paese è ancora largamente prevalente, almeno nel ramo degli infortuni, la rete agenziale, la quale appare però fortemente ingessata nelle vecchie disposizioni legislative alle quali si è intrecciato un sedimento contrattuale che ha visto una progressiva soggezione dell'agente ai dettami delle compagnie di assicurazione. Prova ne sia che il rapporto contrattuale di gran lunga più diffuso oggi è quello che prevede la deroga solo unilaterale dell'obbligo di esclusiva da parte delle compagnie di assicurazione.
        L'assoluta precarietà che ne deriva e le conseguenze sulle condizioni che pregiudicano lo sviluppo di una solida attività imprenditoriale da parte degli agenti di assicurazione sono evidenti. Esse minano la possibilità che questo importante patrimonio professionale compia quel salto di qualificazione richiesto dalle grandi opportunità di crescita del mercato assicurativo del nostro Paese.
        L'obiettivo della presente proposta di legge non è tuttavia meramente quello di tutelare una importante risorsa imprenditoriale, ma principalmente di mettere in relazione il riordino della rete distributiva dei prodotti assicurativi con i temi della liberalizzazione e della concorrenza nel settore.
        L'ingessamento dei canali di vendita rappresenta infatti un potente ostacolo al pieno dispiegarsi della concorrenza, testimoniato dalla difficoltà con la quale imprese estere si cimentano con il mercato italiano. Anzi, la possibilità che nel mercato assicurativo operino agenti che siano in grado di offrire prodotti di diverse assicurazioni costituisce il mezzo più semplice e diretto per sottrarre i consumatori alle negative conseguenze del ricostituirsi di posizioni di oligopolio discendenti dal controllo esclusivo della rete distributiva da parte di ciascuna compagnia e per consentire loro di acquisire una nuova consapevolezza in tema di bisogni assicurativi e circa il migliore modo di soddisfarli.
        Il testo della presente proposta di legge deriva dalla discussione avvenuta nella X Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica nel corso della XIII legislatura. Tale discussione ha portato a scegliere con decisione la strada della liberalizzazione, la sola in grado di consentire la massima estensione delle diverse modalità di rapporto contrattuale tra agenti di assicurazione e compagnie.
        Nel corso del complesso esame svoltosi presso la citata Commissione, a partire dalla seduta del 10 giugno 1998, sono stati approfonditi i diversi aspetti della materia e si è tenuto conto delle osservazioni avanzate durante le audizioni delle parti interessate volte a garantire una sufficiente flessibilità organizzativa delle compagnie di assicurazione e un equilibrato rapporto tra previsioni legislative e contrattazione collettiva. Si è pervenuti, quindi alla formulazione di un testo, (che la presente proposta di legge riproduce) rispetto al quale si è manifestata un'ampia convergenza sulla scelta di definire il rapporto tra l'agente e l'impresa mandante come un rapporto plurimo (plurimandatari), con ciò realizzando la più ampia liberalizzazione e concorrenza nel settore, con conseguenze positive per la tutela dei consumatori.
        Al tempo stesso, si è stabilita la possibilità di derogare a tale disposizione, consentendo la realizzazione di rapporti di esclusiva nelle varie forme vigenti, purché sia stabilita la facoltà di disdetta con preavviso e fatta salva la facoltà dell'impresa di valersi di strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi.
        Nella presente proposta di legge sono altresì previste disposizioni di tutela per gli agenti di assicurazione con riferimento alle modificazioni unilaterali del rapporto, al recesso illecito e alle conseguenze del recesso per giusta causa. Tali disposizioni sono contenute all'articolo 1 recante modifiche al codice civile.
        Nell'articolo 2 sono indicate le clausole di carattere vessatorio che vengono considerate inefficaci se inserite in contratti di agenzia o similari. All'articolo 3 vengono regolate le modalità di contrattazione collettiva e all'articolo 4 le procedure e l'efficacia degli accordi collettivi. Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono la disciplina delle società, di capitali o di persone, costituite dagli agenti di assicurazione. L'articolo 8, infine, estende la normativa proposta anche ai subagenti di assicurazione.




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