XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 96
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice civile).
1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice
civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la sezione I
- Disposizioni generali.
2. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dalla
seguente sezione:
"Sezione I-bis - Degli agenti di assicurazione.
Art. 1753. (Agenti di assicurazione). - Al rapporto
di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di
contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della
sezione I per quanto non disciplinato dalla presente sezione.
Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da
patti contrari.
Art. 1753-bis. - (Patti di deroga del diritto di
esclusiva). - L'agente e l'impresa mandante hanno il
diritto, rispettivamente, di accettare e di conferire altri
mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale
disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di
valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti
assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente
si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le
imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona,
purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso
con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non
comporta recesso da rapporto agenziale, né può costituire
giusta causa di recesso dell'altra parte.
Art. 1753-ter. - (Consenso dell'agente a modificazioni
del rapporto). - Riduzioni del territorio dell'agente e
riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del
preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il
proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo
indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni del numero degli agenti non comportano
risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella
gestione dell'azienda; le modificazioni in aumento richiedono
il loro consenso scritto.
Art. 1753-quater. (Recesso illecito). - E' nullo il
recesso determinato da motivi di discriminazione politica,
sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione
per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di
origine legale o contrattuale.
Art. 1753-quinquies. (Conseguenze del recesso). -
Nei casi di recesso, ivi compreso il caso di recesso per
giusta causa, l'agente ha diritto ad essere assistito nelle
operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione
sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha
altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine
rapporto, in misura pari ad almeno il settanta per cento,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione e
per la parte residua entro i due mesi successivi".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1753-bis si
applicano anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge
ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non
apposte.
Art. 2.
(Clausole vessatorie).
1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia,
commissione, affiliazione commerciale, concessione di vendita
o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni,
promozione di affari e prestazione di servizi ad imprese, le
clausole di cui ai numeri 2), 3), 6), 10), 11), 14), 16), 19)
e 20) del secondo comma dell'articolo 1469-bis del
codice civile.
Art. 3.
(Contrattazione collettiva).
1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed
organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti
assicurativi maggiormente rappresentative.
2. La maggiore rappresentatività di cui al comma 1 è
dedotta dalla consistenza associativa delle singole
organizzazioni sindacali.
Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi).
1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei
risultati della negoziazione collettiva previste da accordi
sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in
vigore sessanta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che,
entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20
per cento dei destinatari un referendum confermativo.
2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla
maggioranza dei votanti.
Art. 5.
(Società agenziali).
1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di
assicurazione costituiti in forma di società commerciali di
capitali o di persone.
2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed
essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli
agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative
previsti per gli iscritti dagli statuti.
Art. 6.
(Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura
civile).
1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si
applica alle società agenziali costituite in forma di società
di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed
attenda personalmente all'attività agenziale.
Art. 7.
(Soci di società personali).
1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una
società di persone si osservano a tutela dell'affidamento
delle parti e senza pregiudizio delle norme della sezione
I-bis del capo X del titolo III del libro quarto del
codice civile, le previsioni di cui al presente articolo.
2. Nell'ipotesi di successione della società di persone
nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto
socio del la società subentrante, il rapporto dell'agente o
coagente originario si considera unico ed ininterrotto ai fini
dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da
accordi collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composizione della società,
la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere
dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora
mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle
quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti
illegittimi costituenti giusta causa di recesso del
preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha
diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine
rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.
Art. 8.
(Subagenti).
1. La disciplina di cui agli articoli 2 e 6 si applica
anche ai subagenti di assicurazione.
2. Le norme della sezione I-bis del capo X del
titolo III del libro quarto del codice civile si applicano in
quanto compatibili con la specificità del rapporto
subagenziale, fermi restando i diritti di cui agli articoli
1750, 1751 e 1751-bis del medesimo codice.