XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 95




        Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta di legge rappresenta il risultato a cui è giunta la X Commissione del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nel corso della scorsa legislatura in materia di disciplina del franchising.
        Consideriamo indispensabile ripresentare il testo a cui si era pervenuti, per evitare di dovere ripercorrere nuovamente lo stesso lungo iter senza dare norme al settore. E' vero che una direttiva europea ha regolamentato il settore, ma essa è recentemente scaduta ed è stata sostituita da una direttiva di carattere più generale. D'altra parte l'ampio contenzioso accumulato e molte sentenze conseguenti non sembrano tenere conto del contenuto di quelle direttive.
        In molti Paesi europei, nei quali le modalità innovative del commercio sono molto più diffuse che nel nostro, il franchising è comunque disciplinato ed è in forte espansione. E' proprio per questa ragione che l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ha proposto un unico testo normativo per tutte le nazioni, che si pone i medesimi obiettivi della presente proposta di legge.
        E' necessario, urgente per molti versi, disciplinare questa forma di distribuzione di beni commerciali e di servizi, il franchising, in tempi abbastanza rapidi. Il testo approvato dal Senato della Repubblica nel corso della XIII legislatura ha qualche lacuna, o qualche punto che meriterebbe di essere rivisto, ma da esso si può opportunamente partire per definire norme migliori.
        In esso risultano essenziali alcuni requisiti del contratto di franchising e si considera decisivo, al fine della stipulazione di esso, l'obbligo di fornire particolari informazioni.
        Il quadro delle informazioni richieste dalla proposta di legge è sufficientemente esteso, tale da creare una condizione di tutela nei confronti del contraente più debole.
        Altri punti qualificanti della proposta di legge riguardano, ad esempio, il tema dell'elenco delle imprese che deve essere tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si è ritenuto importante non affidare esclusivamente al rapporto fra le parti una serie di informazioni. Esse devono servire ovviamente anche per tutte le elaborazioni statistiche che sono proprie del sistema che fa riferimento alle camere di commercio e consentiranno perciò di monitorare lo sviluppo dell'attività di franchising.
        Nello stesso tempo, la norma impone a chi vuole sviluppare una rete di franchising di avere una relazione con una struttura pubblica in grado di garantire il corretto e trasparente svolgimento dell'attività economica intrapresa.
        Tale meccanismo è sembrato non tanto un appesantimento burocratico, come qualcuno ha paventato, ma la presenza in campo di un terzo interlocutore che svolga nei fatti una funzione di garante, in quanto depositario di una serie di informazioni. Altro elemento che deve essere oggetto di considerazione è il tema della sperimentazione. Questa è una delle questioni sulle quali durante la scorsa legislatura si è discusso maggiormente, ed è stata risolta pensando ad una formula che mette nelle condizioni l'affiliato di potersi confrontare con un'esperienza di durata sufficientemente lunga nel tempo già realizzata da parte dell'affiliante, ed anche non ristretta ad un unico caso pilota. Nello stesso tempo, abbiamo previsto la possibilità di avere una fase sperimentale di durata triennale nel corso della quale la rete può tuttavia essere fortemente allargata. Si prevede, inoltre, un minimo di due unità, una delle quali gestita direttamente per un periodo massimo di tre anni. Per cui, in quel periodo la rete può essere anche considerevolmente più ampia pur restando sperimentale ma può avere anche un radicamento, una estensione che consente di fare partire la collocazione sul mercato dei beni e dei servizi con un impulso molto consistente. In tale modo si intende conciliare sia l'interesse dell'affiliante di proporre in tempi rapidi la diffusione dei beni attraverso una forma, quella del franchising, particolarmente dinamica nel conquistare il mercato; sia quello dell'affiliato che ha bisogno di confrontarsi, di avere una proposta che abbia certezze di sperimentazione, che non sia improvvisata e di incerto futuro.
        Il franchising ha grandissime potenzialità, esistono segnali di uno sviluppo forte anche nel nostro Paese di questa modalità distributiva, ma esiste anche, in questo momento, una giungla priva di regole, con tutte le ricadute negative che questo comporta.
        Quella del franchising è una formula che viene scelta come strumento per diffondere rapidamente un know how fino ad oggi inesistente nel nostro Paese. E' evidente che quando il fenomeno franchising tocca punti così delicati occorre garantire normative certe. Altrimenti il rischio è che in questa "giungla" il contraente più forte, che è indubbiamente il franchisor, animato dalla volontà di avere le "mani libere", finisca per depotenziare tutte le opportunità di crescita che invece sono presenti. Esse verrebbero fortemente limitate da un mercato privo di regole, come è stato fino ad oggi questo specifico settore. La delicatezza di questo tema è principalmente sentito dalle catene di franchising più affermate e sperimentate.
        La presente proposta di legge può così centrare un obiettivo di carattere generale. Una serie di previsioni si legano le une alle altre e hanno una loro coerenza. L'avere sottolineato, ad esempio, all'articolo 1, quali sono i contratti di franchising, anche qualora vengano definiti diversamente, è frutto delle esperienze derivanti dalle audizioni nei lavori preparatori, con l'intento di arginare gli effetti negativi che ci sono stati presentati. Fra tanti operatori seri, infatti, ve ne sono anche alcuni che hanno utilizzato opportunità del franchising creando grossissimi problemi.
        L'articolo 1 della proposta di legge reca la definizione di franchising o affiliazione commerciale, di konw how, di diritto d'ingresso, di royalties, di accordo di franchising e di beni dell'affiliante. L'articolo 2 stabilisce gli obblighi dell'affiliante in merito al contratto di franchising, in particolare l'obbligo di uniformarsi alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, e successive modificazioni. In sostanza si stabilisce l'obbligo di indicare espressamente nel contratto l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso; le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties; l'ambito della eventuale esclusiva territoriale; la specifica del konw how fornito dall'affiliante all'affiliato; le caratteristiche dei servizi offerti in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento e formazione; le condizioni di rinnovo, risoluzione e eventuale rescissione di contratto.
        L'articolo 3 stabilisce che presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia istituito un apposito elenco delle imprese che hanno costituito o intendono costituire una rete di franchising. L'articolo 4 fissa gli obblighi dell'affiliante, l'articolo 5 stabilisce gli obblighi dell'affiliato. L'articolo 6 tratta dei comportamenti di affiliante ed affiliato che debbono essere ispirati a lealtà, correttezza e buona fede.
        L'articolo 7 stabilisce che le controversie relative ai contratti di franchising siano sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. L'articolo 8 stabilisce l'annullamento del contratto quando una delle parti fornisce false informazioni. L'articolo 9 reca norme transitorie e finali, stabilendo che le nuove disposizioni si applichino a tutti i contratti di franchising in corso alla data di entrata in vigore della legge. Gli accordi stipulati in precedenza debbono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni contenute nella legge, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.




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