XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 95
Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta
di legge rappresenta il risultato a cui è giunta la X
Commissione del Senato della Repubblica, in sede deliberante,
nel corso della scorsa legislatura in materia di disciplina
del franchising.
Consideriamo indispensabile ripresentare il testo a cui si
era pervenuti, per evitare di dovere ripercorrere nuovamente
lo stesso lungo iter senza dare norme al settore. E'
vero che una direttiva europea ha regolamentato il settore, ma
essa è recentemente scaduta ed è stata sostituita da una
direttiva di carattere più generale. D'altra parte l'ampio
contenzioso accumulato e molte sentenze conseguenti non
sembrano tenere conto del contenuto di quelle direttive.
In molti Paesi europei, nei quali le modalità innovative
del commercio sono molto più diffuse che nel nostro, il
franchising è comunque disciplinato ed è in forte
espansione. E' proprio per questa ragione che l'Istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato ha
proposto un unico testo normativo per tutte le nazioni, che si
pone i medesimi obiettivi della presente proposta di legge.
E' necessario, urgente per molti versi, disciplinare
questa forma di distribuzione di beni commerciali e di
servizi, il franchising, in tempi abbastanza rapidi. Il
testo approvato dal Senato della Repubblica nel corso della
XIII legislatura ha qualche lacuna, o qualche punto che
meriterebbe di essere rivisto, ma da esso si può
opportunamente partire per definire norme migliori.
In esso risultano essenziali alcuni requisiti del
contratto di franchising e si considera decisivo, al
fine della stipulazione di esso, l'obbligo di fornire
particolari informazioni.
Il quadro delle informazioni richieste dalla proposta di
legge è sufficientemente esteso, tale da creare una condizione
di tutela nei confronti del contraente più debole.
Altri punti qualificanti della proposta di legge
riguardano, ad esempio, il tema dell'elenco delle imprese che
deve essere tenuto dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Si è ritenuto importante non
affidare esclusivamente al rapporto fra le parti una serie di
informazioni. Esse devono servire ovviamente anche per tutte
le elaborazioni statistiche che sono proprie del sistema che
fa riferimento alle camere di commercio e consentiranno perciò
di monitorare lo sviluppo dell'attività di
franchising.
Nello stesso tempo, la norma impone a chi vuole sviluppare
una rete di franchising di avere una relazione con una
struttura pubblica in grado di garantire il corretto e
trasparente svolgimento dell'attività economica intrapresa.
Tale meccanismo è sembrato non tanto un appesantimento
burocratico, come qualcuno ha paventato, ma la presenza in
campo di un terzo interlocutore che svolga nei fatti una
funzione di garante, in quanto depositario di una serie di
informazioni. Altro elemento che deve essere oggetto di
considerazione è il tema della sperimentazione. Questa è una
delle questioni sulle quali durante la scorsa legislatura si è
discusso maggiormente, ed è stata risolta pensando ad una
formula che mette nelle condizioni l'affiliato di potersi
confrontare con un'esperienza di durata sufficientemente lunga
nel tempo già realizzata da parte dell'affiliante, ed anche
non ristretta ad un unico caso pilota. Nello stesso tempo,
abbiamo previsto la possibilità di avere una fase sperimentale
di durata triennale nel corso della quale la rete può tuttavia
essere fortemente allargata. Si prevede, inoltre, un minimo di
due unità, una delle quali gestita direttamente per un periodo
massimo di tre anni. Per cui, in quel periodo la rete può
essere anche considerevolmente più ampia pur restando
sperimentale ma può avere anche un radicamento, una estensione
che consente di fare partire la collocazione sul mercato dei
beni e dei servizi con un impulso molto consistente. In tale
modo si intende conciliare sia l'interesse dell'affiliante di
proporre in tempi rapidi la diffusione dei beni attraverso una
forma, quella del franchising, particolarmente dinamica
nel conquistare il mercato; sia quello dell'affiliato che ha
bisogno di confrontarsi, di avere una proposta che abbia
certezze di sperimentazione, che non sia improvvisata e di
incerto futuro.
Il franchising ha grandissime potenzialità, esistono
segnali di uno sviluppo forte anche nel nostro Paese di questa
modalità distributiva, ma esiste anche, in questo momento, una
giungla priva di regole, con tutte le ricadute negative che
questo comporta.
Quella del franchising è una formula che viene
scelta come strumento per diffondere rapidamente un know
how fino ad oggi inesistente nel nostro Paese. E' evidente
che quando il fenomeno franchising tocca punti così
delicati occorre garantire normative certe. Altrimenti il
rischio è che in questa "giungla" il contraente più forte, che
è indubbiamente il franchisor, animato dalla volontà di
avere le "mani libere", finisca per depotenziare tutte le
opportunità di crescita che invece sono presenti. Esse
verrebbero fortemente limitate da un mercato privo di regole,
come è stato fino ad oggi questo specifico settore. La
delicatezza di questo tema è principalmente sentito dalle
catene di franchising più affermate e sperimentate.
La presente proposta di legge può così centrare un
obiettivo di carattere generale. Una serie di previsioni si
legano le une alle altre e hanno una loro coerenza. L'avere
sottolineato, ad esempio, all'articolo 1, quali sono i
contratti di franchising, anche qualora vengano definiti
diversamente, è frutto delle esperienze derivanti dalle
audizioni nei lavori preparatori, con l'intento di arginare
gli effetti negativi che ci sono stati presentati. Fra tanti
operatori seri, infatti, ve ne sono anche alcuni che hanno
utilizzato opportunità del franchising creando
grossissimi problemi.
L'articolo 1 della proposta di legge reca la definizione
di franchising o affiliazione commerciale, di konw
how, di diritto d'ingresso, di royalties, di accordo
di franchising e di beni dell'affiliante. L'articolo 2
stabilisce gli obblighi dell'affiliante in merito al contratto
di franchising, in particolare l'obbligo di uniformarsi
alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 2790/1999
della Commissione, del 22 dicembre 1999, e successive
modificazioni. In sostanza si stabilisce l'obbligo di indicare
espressamente nel contratto l'ammontare degli investimenti e
delle eventuali spese di ingresso; le modalità di calcolo e di
pagamento delle royalties; l'ambito della eventuale
esclusiva territoriale; la specifica del konw how
fornito dall'affiliante all'affiliato; le caratteristiche
dei servizi offerti in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione, allestimento e formazione; le
condizioni di rinnovo, risoluzione e eventuale rescissione di
contratto.
L'articolo 3 stabilisce che presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sia istituito un apposito
elenco delle imprese che hanno costituito o intendono
costituire una rete di franchising. L'articolo 4 fissa
gli obblighi dell'affiliante, l'articolo 5 stabilisce gli
obblighi dell'affiliato. L'articolo 6 tratta dei comportamenti
di affiliante ed affiliato che debbono essere ispirati a
lealtà, correttezza e buona fede.
L'articolo 7 stabilisce che le controversie relative ai
contratti di franchising siano sottoposte al tentativo
obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha
sede l'affiliato. L'articolo 8 stabilisce l'annullamento del
contratto quando una delle parti fornisce false informazioni.
L'articolo 9 reca norme transitorie e finali, stabilendo che
le nuove disposizioni si applichino a tutti i contratti di
franchising in corso alla data di entrata in vigore
della legge. Gli accordi stipulati in precedenza debbono
essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni
contenute nella legge, entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.