XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 95
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, rientrano, anche se
diversamente definiti, nel franchising o affiliazione
commerciale i rapporti che sono caratterizzati dalla presenza
di un soggetto, affiliante, fornitore o franchisor, che
mette a disposizione di un altro soggetto, affiliato,
acquirente o franchisee, un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità,
disegni, diritti di autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo
l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per know how, un patrimonio di conoscenze
pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto,
sostanziale ed individuato; per segreto, che il know
how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa
configurazione e composizione dei suoi elementi, non è
generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale,
che il know how comprende conoscenze indispensabili
all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei
beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know
how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai
criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa
rapportata al valore economico ed all'entità dell'insegna
dell'affiliante che l'affiliato versa al momento della stipula
del contratto di franchising;
c) per royalties, una percentuale che
l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro
d'affari del medesimo o in quota fissa, da versare anche in
quote fisse periodiche;
d) per accordo di franchising principale o
master franchising, un contratto tra due imprese, in
base al quale una, l'affiliante, concede ad un'altra,
l'affiliante principale, giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla prima, dietro corrispettivo finanziario
diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un
franchising allo scopo di stipulare accordi di
franchising con terzi;
e) per beni dell'affiliante, i beni prodotti
dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati
dal nome dell'affiliante.
Art. 2.
(Obblighi).
1. Il contratto di franchising deve essere
redatto per iscritto a pena di nullità e deve espressamente
prevedere l'obbligazione delle parti di conformarsi alla
disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n.2790/1999 della
Commissione, del 22 dicembre 1999, e successive
modificazioni.
2. Il contratto di cui al comma 1 non può essere in
contrasto, a pena di nullità, con i princìpi stabiliti dalla
presente legge.
3. Per la costituzione di una rete di franchising
l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria
formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con
almeno due unità, metà delle quali gestite da affiliati
pilota. Nel periodo di sperimentazione, che non può eccedere i
tre anni, si applicano i princìpi stabiliti nella presente
legge.
4. Qualora il contratto sia a tempo determinato,
l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata
minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e
comunque non inferiore a cinque anni. E' fatta salva l'ipotesi
di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle
parti.
5. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle
eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere
prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso
minimo garantito da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale
sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali
ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know how fornito
dall'affiliante all'affiliato;
e) le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o
eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 3.
(Elenco delle imprese
con attività di franchising).
1. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è istituito un apposito elenco al
quale devono iscriversi le imprese che hanno costituito o
intendono costituire una rete di franchising.
2. Al fine dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le
imprese devono presentare, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dove
hanno sede, la seguente documentazione:
a) denominazione societaria, indirizzo, numero di
registrazione societaria, codice fiscale e partita IVA;
b) denominazione dei diritti di proprietà
industriale o intellettuale, certificazione della titolarità o
licenze degli stessi e loro durata;
c) definizione dell'oggetto di attività di
franchising e dell'eventuale numero di unità in
franchising attivate, indicando i punti di vendita
diretti dell'affiliante e i punti di vendita degli
affiliati.
3. Nel caso di accordo di franchising principale,
l'affiliato principale, ai fini di cui al comma 2, deve
inoltre presentare la documentazione relativa ai dati
dell'affiliante, in ordine a nome, indirizzo, ragione sociale
e durata dell'accordo.
4. Ogni anno, le imprese iscritte all'elenco di cui al
comma 1 comunicano eventuali nuove aperture o chiusure delle
unità in franchising nonché variazioni intervenute
rispetto a quanto indicato nella documentazione di cui ai
commi 2 e 3.
5. Eventuali costi di tenuta ed aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 1 sono a carico delle imprese.
Art. 4.
(Obblighi dell'affiliante).
1. Almeno un mese prima della sottoscrizione di un
contratto che abbia le caratteristiche del franchising,
anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve
consegnare all'aspirante affiliato copia completa del
contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati,
ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e
specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra
cui ragione sociale e capitale sociale e, previa richiesta
dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi
tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora
esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel
sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del
deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo,
che abbia eventualmente la proprietà degli stessi;
c) una sintetica illustrazione degli elementi
caratterizzanti l'attività oggetto del franchising;
d) una lista degli affiliati al momento operanti
nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno,
del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli
ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività
dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti
dell'affiliante, negli ultimi tre anni, relativamente al
sistema di franchising in esame, sia da affiliati sia da
terzi privati o da pubbliche autorità;
g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se
possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga;
tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o
promessa di risultato.
Art. 5.
(Obblighi dell'affiliato).
1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia
indicata nel contratto, senza il preventivo consenso
dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine
al contenuto dell'attività oggetto del franchising.
Art. 6.
(Comportamenti).
1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei
confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato
a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente
fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che
lo stesso ritenga necessari o utili, ai fini della
stipulazione del contratto di franchising, a meno che
non si tratti di informazioni oggettivamente riservate, o la
cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di
terzi.
2. L'affiliante deve motivare, all'aspirante affiliato,
l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei
dati dallo stesso richiesti.
3. L'aspirante affiliato deve tenere, nei confronti
dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà,
correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in
modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e
dato la cui conoscenza risulti necessaria od opportuna ai fini
della stipulazione del contratto di franchising, anche
se non espressamente richiesti dall'affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione).
1. Le controversie relative ai contratti di
franchising di cui alla presente legge sono sottoposte
al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui
territorio ha sede l'affiliato.
Art. 8.
(Annullamento del contratto).
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra
parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi
dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento
del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti i contratti di franchising in corso nel territorio
dello Stato alla data di entrata in vigore della legge
stessa.
2. Gli accordi anteriori alla data di entrata in vigore
della presente legge qualificabili come contratti di
franchising, se non stipulati a norma dell'articolo 2,
comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le
disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta
data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle
disposizioni della presente legge i contratti anteriori
stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.