XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 83




        Onorevoli Colleghi! - Dopo l'ingresso del nostro Paese nell'area Euro, la competitività del nostro sistema produttivo deve essere ricercata non più solo od essenzialmente sul terreno dei costi, ma promuovendo la qualità dei prodotti e dei processi. Diviene dunque sempre più urgente l'attuazione di politiche per favorire l'innovazione tecnologica, arma essenziale per difendersi dalla crescente competizione internazionale. Le politiche pubbliche devono stimolare l'iniziativa e il coinvolgimento di tutti gli attori che essendo, in varia natura, verticalmente integrati, svolgono un ruolo insostituibile nel processo di innovazione: governo centrale e regionale, sindacati, grandi imprese, ma anche piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo del nostro sistema industriale, sistema bancario, centri di ricerca pubblici, università e centri di formazione professionale.
        La presente proposta di legge intende fornire, al riguardo, alcuni strumenti operativi per concretizzare una politica a favore dell'innovazione tecnologica senza dimenticare la necessità di creare un ambiente urbano moderno ed "intelligente", adatto a creare le necessarie sinergie di sistema. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo di sistemi innovativi, all'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede una delega al Governo (da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema innovazione ricerca impresa occupazione (SIRIO). Tale programma, elaborato con cadenza triennale, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza (secondo gli indirizzi e le direttive impartiti dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali e delle comunicazioni e di intesa con le parti sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le città metropolitane ed il Forum sulla società dell'informazione) ha come obiettivo principale l'individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. A titolo meramente esemplificativo, i "punti di eccellenza" da perseguire potrebbero essere individuati nei seguenti settori:

            a) informatica (software; codici di rete; e-commerce); TV digitale; trattamento e trasferimento suono (immagini e dati standard di concessione);

            b) sistemi di telecomunicazione;

            c) virtual reality;

            d) spazio (satelliti, componentistica, bassa frequenza);

            e) biotecnologie;

            f) cibernetica;

            g) materiali (chimica fine e struttura della materia);

            h) nuova generazione di macchine a controllo numerico.

        In relazione agli obiettivi definiti, lo stesso programma dovrebbe provvedere al riordino degli incentivi e delle agevolazioni in materia di innovazione tecnologica; dovrebbe inoltre individuare strumenti per promuovere e sostenere la diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di accrescere la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano.
        All'attuazione e al monitoraggio del programma SIRIO dovrà sovrintendere il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
        All' articolo 2 della proposta di legge, si istituisce l'Osservatorio delle tecnologie, anche mediante l'opportuno coordinamento di strutture già esistenti e aventi analoghe finalità. L'Osservatorio ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
        L'Osservatorio ha altresì il compito di coinvolgere, con l'avvio di metodologie e sistemi di valutazione tecnologica, il sistema finanziario e del credito nel finanziamento dell'innovazione (l'analisi e la valutazione delle tecnologie consentono infatti di conoscere lo stato della ricerca in un determinato settore; il "valore aggiunto" di una scoperta o di un'innovazione rispetto allo "stato della tecnica"; le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale; queste conoscenze consentono di ridurre in misura considerevole il rischio associato al finanziamento di iniziative ad alto contenuto di innovazione e quindi rendono disponibili risorse finanziarie private più abbondanti ed a buon mercato).
        L'Osservatorio opera, in sintesi, come "nucleo di valutazione degli investimenti innovativi" e come advisor di policy di innovazione sul territorio che offre servizi di assistenza e consulenza nella strutturazione e nel finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione alla pubblica amministrazione (amministrazione statale centrale e periferica), enti locali (comuni, province, comunità montane) e territoriali (regioni; queste ultime, in particolare, con la legge n. 59 del 1997 hanno piena competenza sull'innovazione tecnologica e devono legiferare in materia). Rappresenta inoltre uno straordinario veicolo per le imprese in generale e per le piccole e medie imprese in particolare (che incorporano innovazione "di nicchia" di processo e di prodotto e che hanno difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche) per far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili ai sensi delle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari.
        L'Osservatorio ha, infine, il compito di fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni corrette sulle tecnologie e sui loro effetti.
        La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
        Per polarizzare l'innovazione nei sistemi urbani delle aree a ritardo di sviluppo si prevede l'istituzione di un Fondo con dotazione economica pari a lire 100 miliardi, destinato a finanziare gli studi di fattibilità e l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici locali in ambito urbano. Beneficiari delle risorse del Fondo sono progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree in ritardo. Il Fondo può finanziare fino al 70 per cento del costo dell'investimento (comprensivo del rimborso del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, delle relative indagini geognostiche e della direzione lavori); la misura delle agevolazioni è graduata in relazione alle diverse aree di intervento (sono agevolati in misura più elevata gli scambi di innovazione tra le zone del Mezzogiorno, vale a dire, ad esempio, da un'area meridionale a più elevato tasso di sviluppo ad un'area meridionale con gravi carenze nei servizi e nell'organizzazione del sistema urbano). Per beneficiare delle provvidenze del Fondo possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali (anche costituiti in consorzi), enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per l'affidamento della gestione del Fondo (che richiede competenze in materia di valutazione dei progetti innovativi) si prevede una procedura di evidenza pubblica. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva devono essere cofinanziati dagli enti locali cointeressati e dalle regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006.
        La presente proposta di legge si propone anche di istituire, nell'ambito della programmazione negoziata, uno specifico "accordo di programma per l'innovazione tecnologica" tra piccole e medie imprese di distretto e poli tecnologici finalizzato alla realizzazione di interventi per l'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di quelli esistenti, ovvero alla realizzazione di programmi di ricerca applicata od orientato ad incentivare l'attività di sviluppo precompetitiva. Scopo principale di tale accordo è consentire l'ingresso delle piccole e medie imprese di distretto nei poli tecnologici, mediante acquisizione di azioni o quote. Gli accordi di programma per l'innovazione tecnologica potranno a tale scopo beneficiare di risorse aggiuntive, erogate dal Fondo per la ricerca applicata di cui alla legge n. 46 del 1982, destinati alle piccole e medie imprese che intendano acquisire azioni o quote dei poli tecnologici (in misura non superiore al 50 per cento del costo della partecipazione). Questa agevolazione consente di individuare forme stabili di collaborazione sulle tecnologie innovative tra le piccole e medie imprese di distretto e i poli tecnologici e consente, altresì, ai due sistemi di lavorare in sinergia per lo sviluppo del territorio (in particolare nelle aree del Mezzogiorno). La presenza di rappresentanti delle imprese nel consiglio di amministrazione dei poli tecnologici impegna inoltre tali strutture a lavorare "al servizio" del territorio e del sistema produttivo del distretto.
        Per favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e la sua applicazione ai processi produttivi, la disponibilità attuale di risorse a valere sul bilancio dello Stato e del settore pubblico allargato non è sufficiente (l'Italia destina a ricerca e sviluppo circa il 50 per cento delle risorse stanziate dai Paesi europei più sviluppati).
        Per colmare tale divario è necessario prevedere opportuni incentivi (come già avviene estesamente all'estero) per attirare capitali privati e, in generale, favorire un accesso agevolato alle fonti di finanziamento alle piccole e medie imprese che investono in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.
        Per la definizione di "ricerca industriale" occorre fare riferimento all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996; in tale documento la ricerca industriale è definita "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti". L'"attività di sviluppo precompetitiva" è definita "la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali" (articolo 5 della proposta di legge).
        Per favorire il ricorso alla "finanza agevolata", gli articoli 5 e 6 rafforzano ed integrano alcuni strumenti già esistenti: la garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cosiddetto "Fondo Bersani"), è accordata a titolo gratuito; è inoltre previsto un incremento della copertura della garanzia fino al 90 per cento su tutto il territorio nazionale in luogo degli attuali livelli dell'80 per cento e del 60 per cento, rispettivamente, per le zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato dell'Unione europea, e per i restanti territori.
        Il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata richiede congrui incentivi alla realizzazione di prototipi. La progettazione e la "messa a punto" di un primo prototipo implicano infatti un forte impegno finanziario per l'impresa, con un elevato rischio associato: se il prototipo non dovesse incontrare il gradimento sul mercato, la relativa perdita potrebbe incidere negativamente sui bilanci aziendali.
        L'articolo 6 prevede l'incremento della capitalizzazione delle piccole e medie imprese innovative, favorendo l'acquisizione agevolata da parte di banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 317 del 1991), di partecipazioni temporanee al capitale delle piccole e medie imprese a fronte di investimenti in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva. A tale scopo, i benefìci del Fondo per la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono estesi alla concessione di anticipazioni di durata non superiore a dieci anni a banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo in misura pari al 90 per cento (in luogo dell'attuale 50 per cento) del costo di acquisto di partecipazioni temporanee acquisite o da acquisire nel capitale di imprese, costituite come società di capitali, a fronte di investimenti in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva. Si prevede che l'importo dell'anticipazione sia restituito al Fondo in un'unica soluzione, all'atto della dismissione della partecipazione, diminuito di una commissione di gestione pari al 2 per cento del valore della partecipazione all'atto dell'acquisizione. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 non richiedono ulteriori stanziamenti oltre alle dotazioni finanziarie di cui già dispongono le leggi ivi citate; non sono pertanto previsti oneri addizionali sul bilancio dello Stato anche perché le modifiche in oggetto consentono di rendere i due strumenti più idonei ad assorbire cofinanziamenti comunitari a valere sul quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
        Le operazioni di acquisto di partecipazioni temporanee di imprese a fronte di investimenti in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva sono poco frequenti (il Fondo per la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha infatti sinora finanziato solo un'operazione): anche se agevolate, le banche sono riluttanti ad investire risorse consistenti in operazioni altamente rischiose e che richiedono un forte impegno finanziario per acquisire all'esterno i servizi necessari. Per valutare la convenienza ad entrare nel capitale di una piccola e media impresa innovativa è infatti necessario, oltre ad un'accurata valutazione dell'investimento in ricerca industriale e/o in attività di sviluppo precompetitiva (con una stima approfondita del relativo business plan), anche una "ricerca di mercato" che consenta una verifica della domanda potenziale e dei mercati di sbocco. Queste stime, assai complesse (perché in casi frequenti si tratta di analizzare le potenzialità commerciali di un prodotto che "non c'è" in un mercato che deve ancora nascere) sono oggi acquistate dai soggetti finanziatori all'estero (generalmente nei Paesi anglosassoni) a costi elevati. E' evidente che una banca avrà interesse ad avviare l'operazione solo se questa si presenta largamente profittevole e relativamente poco rischiosa.
        Per ridurre il rischio associato all'acquisizione di partecipazioni in piccole e medie imprese innovative e contenere i costi relativi alla valutazione della affidabilità delle imprese e dei progetti, all'articolo 7 della proposta di legge si prevede che le società di gestione di fondi mobiliari chiusi costituiti ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di piccole e medie imprese che realizzano programmi di ricerca applicata o attività di sviluppo precompetitiva, possano richiedere contributi al Fondo per la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 782 del 1980, per il finanziamento dell'attività di selezione dei progetti e delle relative analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato di tali indagini ed istruttorie. In considerazione del maggiore fabbisogno finanziario che così si determina, il citato Fondo è incrementato di lire 20 miliardi.
        La raccolta di risparmio attraverso i fondi mobiliari chiusi così realizzata consente di reperire risorse presso risparmiatori qualificati ed investitori istituzionali, mediante emissione di quote del fondo da riutilizzare per investimenti in società innovative medie e piccole.
        La valutazione dei progetti e dei mercati di riferimento è accentrata nella società di gestione del fondo che può avvalersi, in una prima fase, di risorse pubbliche con le quali avviare l'attività di selezione dei progetti e le relative analisi di mercato.
        Contestualmente, all'articolo 8 si dispone un'agevolazione fiscale destinata ai risparmiatori ed agli investitori istituzionali che investano risorse in tali fondi specializzati.
        Al fine di consolidare i risultati ottenuti nelle aree del centro-nord nell'ambito dell'innovazione di processo e favorire la diffusione di tali innovazioni anche nelle imprese di nuova costituzione nelle aree depresse del Paese, appare particolarmente utile finanziare, con legge, la formazione di personale specializzato presso le imprese nell'utilizzo del software delle macchine utensili e nell'utilizzo di programmi CAD e CAM per adeguare l'hardware delle macchine utensili agli obiettivi della produzione, sia in termini di processo che di prodotto.
        Appare inoltre opportuno finanziare la formazione dei quadri dirigenti del settore bancario nell'analisi dei mercati di riferimento dei prodotti innovativi. Per tali finalità, l'articolo 9 dispone apposita riserva a valere su una quota pari a lire 10 miliardi del Fondo di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 1997, per il finanziamento sia dei progetti presentati da piccole e medie imprese sia dei progetti presentati da banche o intermediari finanziari per la formazione di personale specializzato.
        Per favorire la nascita di imprese competitive, un punto essenziale è lo sviluppo di adeguate infrastrutture economiche. A tale fine, i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998), che prevedono la realizzazione di infrastrutture economiche funzionali all'insediamento di attività produttive ad alto contenuto di innovazione, potranno disporre, per il finanziamento di tali progetti, di lire 50 miliardi di risorse aggiuntive.
        La presente proposta di legge prevede inoltre che alle iniziative produttive ed infrastrutturali volte a realizzare "distretti digitali" nelle zone dove sono localizzati patti territoriali e contratti d'area con l'insediamento di attività produttive, di formazione e di servizio ad alto contenuto di innovazione tecnologica, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di semplificazione contabile ed amministrativa e di variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
        Si prevede inoltre che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determini le quote da assegnare, con priorità ai patti territoriali e ai contratti d'area ove siano localizzate iniziative produttive ed infrastrutturali ad alto contenuto di innovazione tecnologica tali da favorire la realizzazione e lo sviluppo di distretti digitali.




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