XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 83
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Al fine di definire e qualificare la programmazione
degli interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo di
sistemi innovativi nell'ambito delle attività produttive e
delle infrastrutture, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definire un programma per la ricerca e lo
sviluppo di sistemi di produzione e commercializzazione di
beni e servizi innovativi, denominato "Sistema innovazione
ricerca impresa occupazione" (SIRIO), con cadenza triennale,
in attuazione delle direttive e degli indirizzi impartiti dai
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali e delle
comunicazioni, d'intesa con le parti sociali e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le
città metropolitane e il Forum sulla società
dell'informazione, nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) individuare gli obiettivi, gli strumenti, i
punti di eccellenza, nonché le priorità da realizzare in
materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema
produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e
sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in
particolare nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999;
c) promozione e sostegno alla diffusione di
innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della
produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine
di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema
produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
d) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in
materia di innovazione tecnologica, in funzione degli
obiettivi definiti dal programma triennale SIRIO, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, dell'ambiente, delle politiche agricole e
forestali e delle comunicazioni.
2. Al monitoraggio sull'attuazione del programma SIRIO,
provvede il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) con le modalità di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 2.
(Osservatorio delle tecnologie).
1. A decorrere dal 1^ ottobre 2001, mediante il
coordinamento e l'integrazione delle strutture esistenti con
funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle
tecnologie, di seguito denominato "Osservatorio".
L'Osservatorio, che ha sede in Roma, ha come scopo principale
lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della
tecnica nelle diverse aree del Paese attraverso un'azione di
monitoraggio dei risultati conseguiti nel settore pubblico e
in quello delle imprese relativamente alla disponibilità,
all'utilizzo di tecnologie e alle connesse conseguenze
socio-economiche.
2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio
associato al finanziamento di investimenti innovativi e
favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione
di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica,
l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e
sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire
un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello
stato della ricerca nei settori individuati dal programma
SIRIO nonché di valutare le condizioni nel mercato reale e nel
mercato potenziale, domestico ed internazionale, di una
scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore
specifico.
3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli
investimenti innovativi ed offre servizi di assistenza e
consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e
periferica, per la strutturazione e il finanziamento di
progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire
l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze
pubbliche disponibili ai sensi delle leggi nazionali di spesa
e dei fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere
l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate,
l'Osservatorio provvede a fornire a tutti gli interessati
informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di esperti per la politica della
ricerca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e successive modificazioni, definisce la
composizione, le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio, nonché la remunerazione dei componenti in
base ai criteri utilizzati per la determinazione dei compensi
per attività di pari qualificazione professionale.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il
compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 5
miliardi annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere, pari a
lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Fondo per l'innovazione nei servizi).
1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi
innovativi ai servizi pubblici in ambito urbano, entro il 1^
ottobre 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Fondo per l'innovazione
nei servizi, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha
una dotazione di lire 100 miliardi, è destinato al
finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che
prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in
materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle
aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Il Fondo può
finanziare fino al 70 per cento del costo di investimenti
innovativi, comprensivo del costo degli studi di fattibilità,
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
dell'intervento, delle relative indagini geognostiche e della
direzione dei lavori; le agevolazioni sono concesse in
relazione alle diverse aree di intervento, nonché alle carenze
nei servizi e nell'organizzazione del sistema urbano.
2. Per beneficiare delle provvidenze del Fondo possono
presentare progetti, corredati da uno studio di
prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi,
enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici,
nonché società di trasformazione urbana costituite ai sensi
dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. Entro il 1^ ottobre 2001, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvede a individuare, con
procedura di evidenza pubblica, il soggetto affidatario della
gestione del Fondo, con specifiche competenze in materia di
valutazione di progetti innovativi. I progetti finanziati dal
Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati
dagli enti locali cointeressati e dalle regioni e possono
beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali
della Commissione delle Comunità europee per gli anni
2000-2006.
Art. 4.
(Accordo di programma per l'innovazione
tecnologica).
1. Per la realizzazione di accordi di programma quadro di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, tra piccole e medie imprese di
distretto e poli tecnologici, finalizzati alla realizzazione
di interventi per l'introduzione di nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di quelli esistenti, ovvero alla
realizzazione di programmi di ricerca applicata od orientati
ad incentivare l'attività di sviluppo precompetitiva, a
decorrere dall'anno 2001 le risorse del Fondo di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
sono incrementate di lire 20 miliardi.
2. Il Fondo di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, eroga contributi alle piccole e
medie imprese fino a concorrenza delle risorse di cui al comma
1 del presente articolo, per l'acquisizione di azioni o quote
dei poli tecnologici, in misura non superiore al 50 per cento
del costo della partecipazione.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a definire i
criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Garanzie alle piccole e medie imprese per investimenti in
ricerca e sviluppo tecnologico).
1. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è accordato a titolo gratuito ed è ammesso fino al 90
per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento concesso o
della partecipazione di piccole e medie imprese in
investimenti di ricerca industriale o attività di sviluppo
precompetitiva. Ai fini della presente legge per "ricerca
industriale" si intende, ai sensi dell'allegato I della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee n. 96/C45/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17
febbraio 1996, la ricerca pianificata o le indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a
punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o
comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi
produttivi o servizi esistenti. Per "attività di sviluppo
precompetitiva" si intende la concretizzazione dei risultati
della ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi,
modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o
alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo
prototipo non idoneo a fini commerciali.
Art. 6.
(Partecipazioni in piccole
e medie imprese innovative).
1. I benefìci del Fondo per la concessione di
anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono
estesi alla concessione di anticipazioni di durata non
superiore a dieci anni a banche ed intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, ed alle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, per la copertura in misura non superiore al 90 per cento
del costo di acquisto di partecipazioni temporanee acquisite o
da acquisire nel capitale di imprese, costituite come società
di capitali, a fronte di investimenti in ricerca industriale
ed attività di sviluppo precompetitiva, come definite
all'articolo 5 della presente legge. All'atto della
dismissione della partecipazione, l'importo dell'anticipazione
è restituito al Fondo in un'unica soluzione, diminuito di una
commissione di gestione pari al 2 per cento del valore della
partecipazione all'atto dell'acquisizione.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede a definire i criteri
e le modalità per la concessione delle garanzie di cui
all'articolo 4 e delle anticipazioni di cui al presente
articolo.
Art. 7.
(Fondi mobiliari chiusi per l'innovazione
tecnologica).
1. Al fine di favorire l'acquisizione agevolata da parte
di banche, intermediari finanziari e società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo di partecipazioni temporanee al
capitale di piccole e medie imprese a fronte di investimenti
in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva,
le società di gestione di fondi mobiliari chiusi costituiti ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, specializzate nell'acquisizione di
azioni o quote di piccole e medie imprese che realizzano
programmi di ricerca applicata o attività di sviluppo
precompetitiva, possono richiedere contributi al Fondo per la
concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo
comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e successive
modificazioni, per il finanziamento dell'attività di selezione
dei progetti e delle relative analisi di mercato, in misura
non superiore al 50 per cento del costo documentato di tali
indagini ed istruttorie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, e successive modificazioni, è
incrementato di lire 20 miliardi.
Art. 8.
(Bonus fiscale).
1. Ai sottoscrittori di quote di fondi mobiliari chiusi di
cui all'articolo 7 è riconosciuto un credito d'imposta pari al
10 per cento dell'ammontare delle risorse investite nei fondi
medesimi fino a concorrenza delle risorse pari a lire 50
miliardi stanziate in apposito fondo con decreto del Ministro
delle finanze, emanato entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, i sottoscrittori si avvalgono del conto fiscale, di
cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni, deducendo il credito d'imposta dalle somme
dovute per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto
fiscale medesimo, ivi incluse quelle dovute in qualità di
sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di
corrispondente regolazione contabile per i concessionari della
riscossione, ai quali è concessa una tolleranza di pari
importo. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al
comma 1, definisce le norme di attuazione relative alla
regolazione contabile per i concessionari della
riscossione.
Art. 9.
(Formazione professionale).
1. A decorrere dal 1^ ottobre 2001 il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a
riservare una quota pari a lire 10 miliardi sul Fondo di cui
all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per il
finanziamento di progetti presentati da piccole e medie
imprese finalizzati alla formazione di personale specializzato
nell'utilizzo di strumenti, impianti ed attrezzature
funzionali all'adozione di tecnologie innovative nei processi
produttivi. Tale riserva può finanziare, altresì, i progetti
presentati da banche o intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per la formazione di personale di alta
qualificazione specializzato nell'analisi dei mercati di
riferimento dei prodotti innovativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, il Fondo di cui all'articolo 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, è incrementato di lire 10 miliardi.
Art. 10.
(Finanziamento alla progettualità dei
Programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio).
1. Per il finanziamento della progettualità dei Programmi
di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del
territorio, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che
prevedono la realizzazione di infrastrutture economiche
funzionali all'insediamento di attività produttive ad alto
contenuto di innovazione, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno 2001. Per gli anni successivi al 2001 la
determinazione del relativo stanziamento è stabilita con la
legge finanziaria.
2. Alle iniziative produttive ed infrastrutturali volte a
realizzare distretti digitali nelle zone dove sono localizzati
patti territoriali e contratti d'area con l'insediamento di
attività produttive, di formazione e di servizio ad alto
contenuto di innovazione tecnologica si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote
da assegnare, con priorità, ai patti territoriali e ai
contratti d'area ove siano localizzate iniziative produttive
ed infrastrutturali ad alto contenuto di innovazione
tecnologica tali da favorire la realizzazione e lo sviluppo di
distretti digitali.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente
legge, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.