XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 83




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo).

        1. Al fine di definire e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo di sistemi innovativi nell'ambito delle attività produttive e delle infrastrutture, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di produzione e commercializzazione di beni e servizi innovativi, denominato "Sistema innovazione ricerca impresa occupazione" (SIRIO), con cadenza triennale, in attuazione delle direttive e degli indirizzi impartiti dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali e delle comunicazioni, d'intesa con le parti sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le città metropolitane e il Forum sulla società dell'informazione, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

                b) individuare gli obiettivi, gli strumenti, i punti di eccellenza, nonché le priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
                c) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

                d) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale SIRIO, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali e delle comunicazioni.

        2. Al monitoraggio sull'attuazione del programma SIRIO, provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


Art. 2.

(Osservatorio delle tecnologie).

        1. A decorrere dal 1^ ottobre 2001, mediante il coordinamento e l'integrazione delle strutture esistenti con funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, che ha sede in Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese attraverso un'azione di monitoraggio dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese relativamente alla disponibilità, all'utilizzo di tecnologie e alle connesse conseguenze socio-economiche.
        2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal programma SIRIO nonché di valutare le condizioni nel mercato reale e nel mercato potenziale, domestico ed internazionale, di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore specifico.
        3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi ed offre servizi di assistenza e consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili ai sensi delle leggi nazionali di spesa e dei fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio provvede a fornire a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché la remunerazione dei componenti in base ai criteri utilizzati per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
        5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere, pari a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Fondo per l'innovazione nei servizi).

        1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici in ambito urbano, entro il 1^ ottobre 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione di lire 100 miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Il Fondo può finanziare fino al 70 per cento del costo di investimenti innovativi, comprensivo del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, delle relative indagini geognostiche e della direzione dei lavori; le agevolazioni sono concesse in relazione alle diverse aree di intervento, nonché alle carenze nei servizi e nell'organizzazione del sistema urbano.
        2. Per beneficiare delle provvidenze del Fondo possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, nonché società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. Entro il 1^ ottobre 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a individuare, con procedura di evidenza pubblica, il soggetto affidatario della gestione del Fondo, con specifiche competenze in materia di valutazione di progetti innovativi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dagli enti locali cointeressati e dalle regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006.


Art. 4.

(Accordo di programma per l'innovazione
tecnologica).

        1. Per la realizzazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra piccole e medie imprese di distretto e poli tecnologici, finalizzati alla realizzazione di interventi per l'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di quelli esistenti, ovvero alla realizzazione di programmi di ricerca applicata od orientati ad incentivare l'attività di sviluppo precompetitiva, a decorrere dall'anno 2001 le risorse del Fondo di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono incrementate di lire 20 miliardi.
        2. Il Fondo di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, eroga contributi alle piccole e medie imprese fino a concorrenza delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, per l'acquisizione di azioni o quote dei poli tecnologici, in misura non superiore al 50 per cento del costo della partecipazione.
        3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a definire i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.


Art. 5.

(Garanzie alle piccole e medie imprese per investimenti in
ricerca e sviluppo tecnologico).

        1. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accordato a titolo gratuito ed è ammesso fino al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento concesso o della partecipazione di piccole e medie imprese in investimenti di ricerca industriale o attività di sviluppo precompetitiva. Ai fini della presente legge per "ricerca industriale" si intende, ai sensi dell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Per "attività di sviluppo precompetitiva" si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.


Art. 6.

(Partecipazioni in piccole
e medie imprese innovative).

        1. I benefìci del Fondo per la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono estesi alla concessione di anticipazioni di durata non superiore a dieci anni a banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per la copertura in misura non superiore al 90 per cento del costo di acquisto di partecipazioni temporanee acquisite o da acquisire nel capitale di imprese, costituite come società di capitali, a fronte di investimenti in ricerca industriale ed attività di sviluppo precompetitiva, come definite all'articolo 5 della presente legge. All'atto della dismissione della partecipazione, l'importo dell'anticipazione è restituito al Fondo in un'unica soluzione, diminuito di una commissione di gestione pari al 2 per cento del valore della partecipazione all'atto dell'acquisizione.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 4 e delle anticipazioni di cui al presente articolo.


Art. 7.

(Fondi mobiliari chiusi per l'innovazione
tecnologica).

        1. Al fine di favorire l'acquisizione agevolata da parte di banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di partecipazioni temporanee al capitale di piccole e medie imprese a fronte di investimenti in ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva, le società di gestione di fondi mobiliari chiusi costituiti ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, specializzate nell'acquisizione di azioni o quote di piccole e medie imprese che realizzano programmi di ricerca applicata o attività di sviluppo precompetitiva, possono richiedere contributi al Fondo per la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e successive modificazioni, per il finanziamento dell'attività di selezione dei progetti e delle relative analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato di tali indagini ed istruttorie.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e successive modificazioni, è incrementato di lire 20 miliardi.

Art. 8.

(Bonus fiscale).

        1. Ai sottoscrittori di quote di fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 7 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento dell'ammontare delle risorse investite nei fondi medesimi fino a concorrenza delle risorse pari a lire 50 miliardi stanziate in apposito fondo con decreto del Ministro delle finanze, emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, i sottoscrittori si avvalgono del conto fiscale, di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, deducendo il credito d'imposta dalle somme dovute per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale medesimo, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali è concessa una tolleranza di pari importo. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 1, definisce le norme di attuazione relative alla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.


Art. 9.

(Formazione professionale).

        1. A decorrere dal 1^ ottobre 2001 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a riservare una quota pari a lire 10 miliardi sul Fondo di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per il finanziamento di progetti presentati da piccole e medie imprese finalizzati alla formazione di personale specializzato nell'utilizzo di strumenti, impianti ed attrezzature funzionali all'adozione di tecnologie innovative nei processi produttivi. Tale riserva può finanziare, altresì, i progetti presentati da banche o intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per la formazione di personale di alta qualificazione specializzato nell'analisi dei mercati di riferimento dei prodotti innovativi.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è incrementato di lire 10 miliardi.


Art. 10.

(Finanziamento alla progettualità dei
Programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio).

        1. Per il finanziamento della progettualità dei Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che prevedono la realizzazione di infrastrutture economiche funzionali all'insediamento di attività produttive ad alto contenuto di innovazione, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2001. Per gli anni successivi al 2001 la determinazione del relativo stanziamento è stabilita con la legge finanziaria.
        2. Alle iniziative produttive ed infrastrutturali volte a realizzare distretti digitali nelle zone dove sono localizzati patti territoriali e contratti d'area con l'insediamento di attività produttive, di formazione e di servizio ad alto contenuto di innovazione tecnologica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
        3. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da assegnare, con priorità, ai patti territoriali e ai contratti d'area ove siano localizzate iniziative produttive ed infrastrutturali ad alto contenuto di innovazione tecnologica tali da favorire la realizzazione e lo sviluppo di distretti digitali.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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