XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 82




        Onorevoli Colleghi! - Il gioco del lotto assicura allo Stato, senza alcuna costrizione, un flusso di entrate di oltre cinquemila miliardi di lire all'anno, mediante versamenti volontari e spontanei degli scommettitori.
        Eppure la distribuzione dei punti di raccolta, operata nel 1987, ha evidenziato notevoli limiti di approssimatività, lasciando sguarnite intere regioni e sforniti migliaia di comuni, pur con un numero elevato di abitanti, con conseguenti perdite per l'erario.
        In tutti gli altri Paesi, europei ed extraeuropei, i punti di raccolta sono ubicati presso tutti i locali che abbiano una elevata frequentazione. Solo in Italia, la rete delle ricevitorie è limitata alle sole rivendite di tabacchi, oltre ad un esiguo numero di ex dipendenti del Ministero delle finanze, ruolo lotto.
        Se, in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, è stato incrementato (decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 1999), in modo consistente, il gettito erariale proveniente dal gioco del lotto ed il numero dei soggetti autorizzati, sempre, però, limitandolo ai titolari di rivendite di generi di monopolio, occorre ampliare, razionalizzandola al massimo, la rete delle ricevitorie, fino a coprire omogeneamente tutte le aree sprovviste o scarsamente servite.
        Bisogna quindi istituire subito nuovi punti di raccolta in tutti i comuni o bacini di comuni con un minimo di 5.000 abitanti che ne siano totalmente sprovvisti, per poi estenderli nei centri metropolitani, capoluoghi di regione, e nelle relative circoscrizioni.
        L'assegnazione delle concessioni dovrà essere effettuata, con procedura semplificata, fra tutte le categorie di esercenti il commercio individuate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
        Si potrà così raddoppiare il gettito derivante dal gioco del lotto, con il reperimento di nuovi scommettitori, senza disperdere o frazionare i flussi di giocatori già serviti dalle attuali ricevitorie, alle quali comunque deve essere assicurato un bacino riservato, mediante una congrua distanza dalle nuove ricevitorie e deve essere garantita la redditività prevista dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85.
        Va sottolineato, peraltro, che la diffusione dei punti di raccolta offrirà altresì ampie occasioni di lavoro con la creazione di nuovi posti, tenuto conto che ogni terminale installato comporta l'utilizzo di uno o due operatori.
        Da queste ovvie considerazioni scaturisce la presente proposta di legge, che, insieme, incrementerà l'occupazione e assicurerà nuove entrate per lo Stato, recuperando giocatori nelle zone prive o malservite dagli attuali punti di raccolta del lotto.
        All'articolo 1 è prevista la possibilità di rilasciare concessioni per la raccolta del gioco del lotto a tutti gli esercenti un'attività commerciale.
        All'articolo 2 sono indicati i criteri e le condizioni per l'assegnazione della relativa concessione.
        All'articolo 3 sono previsti i requisiti essenziali ed il meccanismo concorsuale per ottenere la ricevitoria.




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