XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 82
Onorevoli Colleghi! - Il gioco del lotto assicura allo
Stato, senza alcuna costrizione, un flusso di entrate di oltre
cinquemila miliardi di lire all'anno, mediante versamenti
volontari e spontanei degli scommettitori.
Eppure la distribuzione dei punti di raccolta, operata nel
1987, ha evidenziato notevoli limiti di approssimatività,
lasciando sguarnite intere regioni e sforniti migliaia di
comuni, pur con un numero elevato di abitanti, con conseguenti
perdite per l'erario.
In tutti gli altri Paesi, europei ed extraeuropei, i punti
di raccolta sono ubicati presso tutti i locali che abbiano una
elevata frequentazione. Solo in Italia, la rete delle
ricevitorie è limitata alle sole rivendite di tabacchi, oltre
ad un esiguo numero di ex dipendenti del Ministero delle
finanze, ruolo lotto.
Se, in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 724 del
1994, e successive modificazioni, è stato incrementato
(decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato 30 dicembre 1999), in modo consistente,
il gettito erariale proveniente dal gioco del lotto ed il
numero dei soggetti autorizzati, sempre, però, limitandolo ai
titolari di rivendite di generi di monopolio, occorre
ampliare, razionalizzandola al massimo, la rete delle
ricevitorie, fino a coprire omogeneamente tutte le aree
sprovviste o scarsamente servite.
Bisogna quindi istituire subito nuovi punti di raccolta in
tutti i comuni o bacini di comuni con un minimo di 5.000
abitanti che ne siano totalmente sprovvisti, per poi
estenderli nei centri metropolitani, capoluoghi di regione, e
nelle relative circoscrizioni.
L'assegnazione delle concessioni dovrà essere effettuata,
con procedura semplificata, fra tutte le categorie di
esercenti il commercio individuate ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
Si potrà così raddoppiare il gettito derivante dal gioco
del lotto, con il reperimento di nuovi scommettitori, senza
disperdere o frazionare i flussi di giocatori già serviti
dalle attuali ricevitorie, alle quali comunque deve essere
assicurato un bacino riservato, mediante una congrua distanza
dalle nuove ricevitorie e deve essere garantita la redditività
prevista dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile
1990, n. 85.
Va sottolineato, peraltro, che la diffusione dei punti di
raccolta offrirà altresì ampie occasioni di lavoro con la
creazione di nuovi posti, tenuto conto che ogni terminale
installato comporta l'utilizzo di uno o due operatori.
Da queste ovvie considerazioni scaturisce la presente
proposta di legge, che, insieme, incrementerà l'occupazione e
assicurerà nuove entrate per lo Stato, recuperando giocatori
nelle zone prive o malservite dagli attuali punti di raccolta
del lotto.
All'articolo 1 è prevista la possibilità di rilasciare
concessioni per la raccolta del gioco del lotto a tutti gli
esercenti un'attività commerciale.
All'articolo 2 sono indicati i criteri e le condizioni per
l'assegnazione della relativa concessione.
All'articolo 3 sono previsti i requisiti essenziali ed il
meccanismo concorsuale per ottenere la ricevitoria.