XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 82
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di realizzare un ulteriore ampliamento della
rete di raccolta del gioco del lotto, stabilito ai sensi
dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, ed attuato dal decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
30 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
28 del 4 febbraio 2000, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è autorizzata a rilasciare concessioni per
la istituzione di nuovi punti di raccolta a tutte le categorie
di esercenti commerciali individuate ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Il rilascio delle nuove concessioni di cui all'articolo
1 avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) assicurare, prioritariamente, l'istituzione di
un punto di raccolta del gioco del lotto in ogni comune o
bacino di comuni con almeno 5.000 abitanti, che ne sia
totalmente sprovvisto, per estenderla, successivamente, nei
centri metropolitani e nelle relative circoscrizioni qualora
siano scarsamente serviti;
b) l'ubicazione nel territorio deve tenere conto
di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza con altri
punti di raccolta, in modo da garantire, progressivamente, il
raggiungimento di alti indici di produttività;
c) subordinare il rilascio alla disponibilità di
un idoneo locale per la installazione dei terminali;
d) assicurare il rispetto della redditività
garantita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile
1990, n. 85, per le ricevitorie già funzionanti;
e) garantire l'osservanza delle disposizioni
stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 22 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29
dicembre 1999, per le ricevitorie degli ex dipendenti del
lotto, la cui concessione è stata rilasciata a seguito di
dimissioni dall'impiego pubblico.
Art. 3.
1. Per ottenere la concessione di una ricevitoria del
lotto deve essere presentata apposita domanda agli ispettorati
compartimentali dei monopoli di Stato, competenti per
territorio, da parte degli interessati, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di
priorità per il rilascio delle concessioni è fissato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite
le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di
monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto,
maggiormente rappresentative su base nazionale, tenuto conto
dei seguenti elementi:
a) indice di frequentazione del locale;
b) distanza dalle altre ricevitorie;
c) mancanza di cause di esclusione previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al
versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di una somma una tantum di lire 5 milioni per ogni
terminale.