XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 82




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di realizzare un ulteriore ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto, stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, ed attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a rilasciare concessioni per la istituzione di nuovi punti di raccolta a tutte le categorie di esercenti commerciali individuate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 2.

        1. Il rilascio delle nuove concessioni di cui all'articolo 1 avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) assicurare, prioritariamente, l'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in ogni comune o bacino di comuni con almeno 5.000 abitanti, che ne sia totalmente sprovvisto, per estenderla, successivamente, nei centri metropolitani e nelle relative circoscrizioni qualora siano scarsamente serviti;

            b) l'ubicazione nel territorio deve tenere conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza con altri punti di raccolta, in modo da garantire, progressivamente, il raggiungimento di alti indici di produttività;

            c) subordinare il rilascio alla disponibilità di un idoneo locale per la installazione dei terminali;

            d) assicurare il rispetto della redditività garantita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, per le ricevitorie già funzionanti;
            e) garantire l'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 22 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1999, per le ricevitorie degli ex dipendenti del lotto, la cui concessione è stata rilasciata a seguito di dimissioni dall'impiego pubblico.


Art. 3.

        1. Per ottenere la concessione di una ricevitoria del lotto deve essere presentata apposita domanda agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, competenti per territorio, da parte degli interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di priorità per il rilascio delle concessioni è fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente rappresentative su base nazionale, tenuto conto dei seguenti elementi:

            a) indice di frequentazione del locale;

            b) distanza dalle altre ricevitorie;

            c) mancanza di cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

        2. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una somma una tantum di lire 5 milioni per ogni terminale.



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