XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 81




        Onorevoli Colleghi! - Negli anni scorsi, in seguito all'incendio di una vettura ferroviaria le cui fiamme dispersero nell'aria polveri di amianto, la procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile della manutenzione e "correnti rotabili" del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli, nonché un dirigente della ditta "Slataper" di Trieste alla quale le Ferrovie dello Stato avevano appaltato la decoibentazione delle vetture ferroviarie.
        Nei mesi precedenti a questo evento, il pubblico ministero Casella aveva disposto il sequestro di decine di vetture parcheggiate nello scalo ferroviario di Gianturco in attesa di essere decoibentate. Un'altra inchiesta giudiziaria era stata aperta dalla procura di Torre Annunziata in seguito ad una denuncia di lavoratori delle Ferrovie dello Stato che hanno segnalato la presenza di carrozze dismesse "contaminate" nello scalo torrese, documento che sottolinea "le condizioni di estrema pericolosità per la salute dei lavoratori dello scalo ma anche per quella degli utenti e degli abitanti che vivono nella zona".
        A nove anni dalla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.257, c'è da chiedersi qual è la reale situazione delle carrozze da decoibentare o decoibentate e se esistono pericoli e quali per la salute pubblica.
        Occorre che il Parlamento, su una materia così delicata ed importante, sia in grado di sapere quali siano le modalità di decontaminazione delle vetture e qual'è il luogo di stoccaggio, successivo alla rottamazione, dell'amianto stesso.
        Ma il problema non è certo limitato alle carrozze ferroviarie. Le circa tremila applicazioni dell'amianto vanno dall'edilizia ai rivestimenti antincendio, agli isolanti, alle condotte, ai tubi per acquedotti, ai tetti ed alle coperture di edifici, alle pavimentazioni ed alle soffittature. Esiste dunque una larga esposizione a questa sostanza per lavoratori e cittadini che vivono nelle vicinanze dei luoghi di produzione o a contatto di queste applicazioni.
        Le fibre di amianto sono assunte per inalazione oppure tramite ingestione. L'a sbestosi è la malattia dovuta a queste fibre che provoca la cicatrizzazione del sistema polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.
        L'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.
        Il mesotelioma ha un tempo di latenza valutato in venti-trenta anni. L'amianto è dunque una vera e propria sostanza cancerogena che non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che ne dovessero essere esposti.
        Sono imputabili all'amianto più di quattrocento morti l'anno. Considerando la lunga latenza delle malattie connesse all'esposizione all'amianto, si possono prevedere un numero crescente di decessi nei prossimi anni.
        La citata legge n.257 del 1992 recepiva dopo un grave ritardo la direttiva 87/217/CEE, del Consiglio, del 19 marzo 1987, che regolamentava l'estrazione, l'importazione la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e dettava norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
        In seguito ad una delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 1993 (articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n.146) veniva emanato un decreto con ulteriori norme per l'attuazione della citata direttiva 87/217/CEE, nel quale, con una operazione scientificamente discutibile, venivano fissati dei valori limite per le emissioni di amianto in atmosfera e per la presenza dello stesso materiale negli effluenti liquidi.
        Riteniamo che sia non più rinviabile una verifica puntuale e severa dell'attuazione di queste norme, delle loro carenze, facendo scaturire da un bilancio dell'esperienza fin qui condotta in merito alla cessazione dell'impiego dell'amianto e alla bonifica conseguente, ulteriori proposte per rendere più incisiva l'iniziativa delle amministrazioni statali e degli enti locali.




Frontespizio Testo articoli