XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 81




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e della direttiva
87/217/CEE).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

                a) verificare l'attuazione della legge 27 marzo 1992, n.257, ed in particolare:

                1) l'istituzione e il funzionamento della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

                2) la predisposizione e l'efficacia del piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

                3) la predisposizione dei disciplinari tecnici per il trasporto, il deposito, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti di amianto;

                4) l'individuazione dei requisiti per l'omologazione nonché la definizione dei requisiti tecnici relativi ai marchi dei prodotti e dei materiali sostitutivi dell'amianto;

                5) la definizione delle normative e della tecnologia per gli interventi di bonifica;

                6) la definizione e l'efficacia delle norme di attuazione di cui all'articolo 6 della citata legge n.527 del 1994;

                7) l'attuazione e gli eventuali risultati della Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali nonché dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, di cui all'articolo 7 della citata legge n.527 del 1994;

                b) verificare l'attuazione delle disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.257, da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, delle imprese pubbliche e private, anche esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto;

                c) verificare l'attuazione della direttiva 87/217/CEE, del Consiglio, del 19 marzo 1987, recepita dall'articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n.146, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.114, con particolare riferimento all'applicazione ed all'efficacia dei valori limite per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, nonché delle norme relative all'obbligo della redazione del piano di lavoro per la demolizione di manufatti e la rimozione di materiali contenenti amianto e per la raccolta e trasmissione dati;

                d) svolgere e avviare indagini atte a fare luce sull'applicazione della legge n.257 del 1992 e in modo particolare sulla decoibentazione delle carrozze ferroviarie;

                e) prospettare soluzioni legislative e amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali;

                f) presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta al termine dei propri lavori nonché riferire ogni volta che lo ritenga opportuno.

        2. La Commissione procede alle indagini e agli esami di sua competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 392 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e richieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        3. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle imprese pubbliche e private e a quelle esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto tutti gli atti o documenti ritenuti necessari per le finalità di cui alla presente legge.


Art. 5.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punito a norma dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia. La Commissione si avvale altresì di tre esperti designati, rispettivamente, dai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di quattro esperti designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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