XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 81
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e della direttiva
87/217/CEE).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 27 marzo
1992, n.257, ed in particolare:
1) l'istituzione e il funzionamento della Commissione
per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
2) la predisposizione e l'efficacia del piano di
indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale
del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al
controllo dell'attività di bonifica;
3) la predisposizione dei disciplinari tecnici per il
trasporto, il deposito, il trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti di amianto;
4) l'individuazione dei requisiti per l'omologazione
nonché la definizione dei requisiti tecnici relativi ai marchi
dei prodotti e dei materiali sostitutivi dell'amianto;
5) la definizione delle normative e della tecnologia
per gli interventi di bonifica;
6) la definizione e l'efficacia delle norme di
attuazione di cui all'articolo 6 della citata legge n.527 del
1994;
7) l'attuazione e gli eventuali risultati della
Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria
delle tecnologie industriali nonché dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono, di cui all'articolo 7 della citata
legge n.527 del 1994;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni
della legge 27 marzo 1992, n.257, da parte dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, delle aziende sanitarie locali, delle imprese
pubbliche e private, anche esercenti servizi di smaltimento o
qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione
dell'impiego di amianto;
c) verificare l'attuazione della direttiva
87/217/CEE, del Consiglio, del 19 marzo 1987, recepita
dall'articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n.146, e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.114, con particolare
riferimento all'applicazione ed all'efficacia dei valori
limite per le emissioni in atmosfera e negli effluenti
liquidi, nonché delle norme relative all'obbligo della
redazione del piano di lavoro per la demolizione di manufatti
e la rimozione di materiali contenenti amianto e per la
raccolta e trasmissione dati;
d) svolgere e avviare indagini atte a fare luce
sull'applicazione della legge n.257 del 1992 e in modo
particolare sulla decoibentazione delle carrozze
ferroviarie;
e) prospettare soluzioni legislative e
amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata
ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali;
f) presentare al Parlamento una relazione
sull'attività svolta al termine dei propri lavori nonché
riferire ogni volta che lo ritenga opportuno.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami di
sua competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 392 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti
relativi a indagini e richieste parlamentari. Se l'autorità
giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non
poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso e a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.
3. La Commissione può richiedere alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali,
alle aziende sanitarie locali, alle imprese pubbliche e
private e a quelle esercenti servizi di smaltimento o
qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione
dell'impiego di amianto tutti gli atti o documenti ritenuti
necessari per le finalità di cui alla presente legge.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto è punito a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si
avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro
della giustizia. La Commissione si avvale altresì di tre
esperti designati, rispettivamente, dai Ministri della sanità,
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e di quattro esperti designati,
rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche,
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e dalle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.