XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 73




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio è a tutt'oggi contenuta nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973.
        Nell'ambito della manovra economica collegata alla legge finanziaria per il 1990, vennero apportate alcune sostanziali modifiche agli importi delle tasse su operazioni e concorsi a premio con il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, mentre con un disegno di legge, nell'ambito della stessa manovra di bilancio (X legislatura AS 1897-ter, concernente norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ad operazioni a premio), si individuarono alcune interessanti e valide modificazioni da opportare agli aspetti procedurali ed amministrativi delle manifestazioni a premi.
        Come si ricorderà, l'iter di tale disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica nel luglio del 1990 e quindi passato all'esame della Camera dei deputati come AC n. 5001, non si è tuttavia mai concluso.
        Proprio la mancata approvazione di un disegno di legge nei confronti del quale una parte del Parlamento si era espressa favorevolmente, suggerisce di riprendere in mano l'intera materia, in considerazione dell'interesse che essa riveste per i settori del commercio e dell'industria e della conseguente necessità di dare una definitiva soluzione legislativa ai vari problemi che oggi pone la citata normativa del 1939, solo parzialmente affrontati e risolti con il decreto-legge n. 322 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 1989.
      A tal fine, si è ritenuto preferibile riformulare completamente tutta la disciplina relativa allo svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio utilizzando, da una parte, le disposizioni del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, ritenute ancora valide e, dall'altra, gli stessi spunti innovatori contenuti nel sopra citato disegno di legge e suggerendo l'introduzione di un testo organico di riforma dell'intera normativa.
        Inoltre, nell'intento di dare alla nuova normativa maggiore snellezza e semplicità, si è preferito conferirle il compito essenziale di individuare nella sostanza il significato di concorsi e di operazioni a premio, i casi di esclusione ed i princìpi generali da applicare per lo svolgimento delle operazioni rinviando ad apposito regolamento disposizioni di dettaglio e le varie forme applicative.
        L'obiettivo di questa proposta di legge vuole essere proprio quello di adeguare alle moderne esigenze del commercio e degli scambi, ed alle manifestazioni promozionali e propagandistiche finalizzate ad una diffusione dei prodotti commerciali, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.
        I principali problemi posti dalle norme oggi vigenti sono dovuti proprio alla non recente datazione della legge, che le impedisce di tenere conto dell'evoluzione subita dall'apparato distributivo, all'ingrosso e al minuto, del commercio italiano, evoluzione del resto affermatasi in maniera più incisiva soprattutto nell'ultimo decennio.
        La normativa sulle manifestazioni a premio tuttora vigente era infatti stata studiata per le esigenze di singoli produttori, che nel lancio di nuovi prodotti avvertivano l'esigenza di iniziative promozionali, o delle tradizionali forme del commercio basate sulla iniziativa individuale. Ma il comparto del commercio si è profondamente modificato: da una parte, infatti, si sono sempre più affermati e diffusi i fenomeni della grande distribuzione, quali grandi magazzini e supermercati all'ingrosso e al minuto. Dall'altra, si sono sviluppate forme di distribuzione organizzata che hanno dato luogo a fenomeni di associazionismo economico tra imprese.
        Sotto la forma di unioni volontarie e di gruppi d'acquisto organizzati, più imprese si associano utilizzando un marchio comune, che quindi fornisce garanzia di omogeneità dei beni e delle condizioni di vendita.
        Queste forme di associazione non vengono tuttavia riconosciute come unico soggetto commerciale ai fini dell'effettuazione di un'operazione a premio dalla disciplina de qua. Ne deriva, evidentemente, una grave sperequazione con le altre forme commerciali, in particolare con quelle della grande distribuzione. Le due forme commerciali, pur essendo perfettamente assimilabili sul piano dell'attività svolta e su quello delle garanzie e dell'affidabilità dei prodotti commercializzati, si diversificano solo per la diversa forma giuridica adottata: le une come catena di distribuzione di un'unica impresa, con un'unica e definita ditta commerciale, le altre come associazione giuridicamente rilevante (società di capitali, consorzio), di più imprese all'ingrosso e al dettaglio, e quindi, di più ditte.
        La sperequazione si concreta nel fatto che un gruppo di commercio associato non può promuovere un'operazione a premio per tutti gli associati, non figurando come unica ditta: ogni singolo esercizio distributivo si vedrà dunque costretto ad adempiere singolarmente gli oneri amministrativi ed economici previsti per lo svolgimento di un'operazione a premio, come si trattasse di un'operazione autonoma.
        Di questa distorsione si è tenuto conto, e si è inteso superarla con la formulazione fornita nell'articolo 3, dove è stata riconosciuta soggettività giuridica alle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico e dove è stato espressamente consentito a più soggetti di unirsi in un'associazione o in un comitato per effettuare in comune una medesima manifestazione a premio. In tal modo si ritiene possano venire risolti anche i problemi di associazioni a carattere temporaneo, create per scopi culturali o sportivi, o nate in occasioni di particolari festeggiamenti, quali associazioni di via, di commercianti di una località turistica, eccetera.
        Una normativa non discriminante, che miri a privilegiare le esigenze di carattere economico del commercio moderno, anziché reprimerle attraverso procedure amministrative penalizzanti, può indirettamente favorire in maniera più che proporzionale lo sviluppo di determinate manifestazioni, con un conseguente incremento del gettito da esse derivante.
        Oltre a ciò, va rilevato che tornerebbe a sicuro vantaggio dell'amministrazione finanziaria lo snellimento delle procedure burocratiche di avvio delle operazioni a premio.
        Del resto, solo la antica datazione della legge de qua impedisce ad una rigida lettura delle sue disposizioni di adeguarsi alle più moderne manifestazioni della prassi commerciale: non c'è dubbio che nello spirito della legge fosse insito il principio di tutelare la promozione e lo sviluppo commerciale, impedendo soltanto che determinate operazioni violassero norme poste a tutela della concorrenza tra imprese, ovvero la tutela dell'ordine e della fede pubblica. Non era certamente nello spirito della legge discriminare il funzionamento delle operazioni a premio in ragione del soggetto economico, soprattutto di fronte a forme di associazionismo per l'epoca impensabili.
        Riguardo a tali soggetti, non si è ritenuto necessario specificare che il responsabile dello svolgimento della manifestazione debba assumere personalità giuridica, in quanto anche una associazione non riconosciuta o un comitato possono acquisire rilievo fiscale. Si ritiene infatti eccessivamente oneroso sottoporre alle formalità relative all'acquisizione della personalità giuridica enti di fatto creati al solo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare una manifestazione a premio tra soggetti che a tale fine si associano.
        Per quanto attiene alla responsabilità, si è ritenuto opportuno rinviare alle relative disposizioni civilistiche, che possono essere richiamate a seconda della natura assunta dalla forma associativa prescelta (comitato, associazione non riconosciuta, società).
        Un altro problema posto dalla attuale normativa, ed al quale si è cercato di offrire soluzione con la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 4, concerne l'esatta delimitazione delle manifestazioni di sorte che sono considerate operazioni a premio, e che pertanto vanno assoggettate alla normativa amministrativa e fiscale de qua. Il citato decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 1989, ha stabilito infatti all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 che "Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato".
        Tale disposizione, secondo l'interpretazione autentica fornita dallo stesso legislatore, andava correttamente intesa nel senso che "il prodotto propagandato può essere contestualmente più di uno, e dunque anche in questo caso la norma deve avere vigore" (confronta atto Camera 22 novembre 1989, Commissione VI, pagina 83, parere del relatore Usellini).
        Una più restrittiva interpretazione della disposizione, per altro di per sé giustificabile, dato il suo stesso tenore letterale, ha tuttavia portato a contrarie pronunce giurisprudenziali, con le quali si è affermato che devono essere ricomprese tra le operazioni a premio le manifestazioni propagandistiche di un determinato prodotto, accompagnate da offerte di riduzioni di prezzo su altri beni.
        La formulazione proposta nella presente proposta di legge, pertanto, non ha altro scopo se non quello di ripristinare l'originaria ratio della norma, quella stessa voluta dal legislatore del decreto-legge n. 332 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 1989.
        Con l'articolo 5 viene stabilito l'ammontare della tassa di lotteria dovuta per lo svolgimento di concorsi e di operazioni a premio. Va precisato che tale ammontare era stato modificato dal più volte citato decreto-legge n. 332 del 1989, che aveva fissato l'aliquota della tassa per i concorsi a premi nella misura del 30 per cento. Con la presente proposta di legge si chiede una riduzione di tale aliquota percentuale, al fine di armonizzarla con quella delle operazioni a premio, rimasta al 10 per cento. Si ritiene infatti che una attenuazione del carico fiscale sullo svolgimento di tali manifestazioni, di natura commerciale e di propaganda, potrebbe non comportare una rilevante flessione del gettito, potendo per converso costituire un maggiore incentivo al loro svolgimento.
        Importanti innovazioni rispetto alla normativa prevista dalla legge del 1939 riguardano gli aspetti procedurali relativi alla fase di avvio dei concorsi e delle operazioni a premio - in parte toccati anche dal richiamato disegno di legge n. 1897-ter- che sono stati disciplinati nell'articolo 8 della presente proposta di legge.
        L'articolo 8 introduce una disciplina senz'altro più snella e agevole, che mira in tal modo a salvaguardare sia le necessità operative delle imprese, sia i molteplici oneri di carattere amministrativo che gravano sull'amministrazione finanziaria. In particolare, si è inteso sostituire - riprendendo del resto innovazioni già contenute nel citato disegno di legge n. 1897-ter- la complessa procedura che prevedeva il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle finanze, con la previsione dell'obbligo per il soggetto che deve effettuare un concorso o un'operazione a premio, di inviare apposita comunicazione, corredata dal piano della manifestazione, dal relativo regolamento e dal valore dei premi offerti, nonché da altra documentazione espressamente prevista, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione, all'ente competente.
        La principale novità risiede nel fatto che lo svolgimento di operazioni a premio anche in più province viene ad essere subordinato all'istituto del silenzio-assenso dell'autorità competente, che si produce decorsi trenta giorni dal ricevimento della denuncia dell'operazione da effettuare.
        Lo svolgimento di operazioni a premio limitate ad una sola provincia è già ora subordinato al silenzio-assenso, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'intendente di finanza della denuncia regolarmente compilata. Tale interpretazione era stata fornita dallo stesso Ministero delle finanze che, con circolare n. 7 del 26 giugno 1992, nel richiamarsi all'ambito applicativo del regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nota come "deregulation amministrativa", ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, aveva chiarito che esso concerne, fra l'altro, anche le operazioni a premio limitate ad una sola provincia.
        Si rende pertanto necessario armonizzare la procedura, estendendo con disposizione di legge anche alle manifestazioni che interessano più province un principio già consolidato nella prassi amministrativa.
        Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze fra Ministero delle finanze e direzioni delle entrate, si è ritenuto opportuno introdurre la competenza in base al valore della manifestazione, anziché alla pluralità di province dalla stessa interessate. Tale criterio era stato del resto già fatto proprio dal disegno di legge di revisione della normativa. Da tale disegno di legge sono state anche mutuate le disposizioni relative alla prestazione di idonea cauzione: attualmente, infatti, non è previsto alcun limite di valore della cauzione, prevedendosi unicamente che questa sia intesa a garantire "la effettiva corresponsione dei premi promessi".
        La proposta si conclude con disposizioni relative alle sanzioni, che riprendono quanto già disposto dal citato disegno di legge n. 1897-ter, all'abrogazione delle norme vigenti che sono sostituite dalla presente proposta di legge e con le modalità di attuazione.




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