XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 73




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare presso i consumatori o presso i rivenditori determinati prodotti o a favorirne la diffusione o lo smercio o aventi fini comunque promozionali, come anche le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o regali sotto qualsiasi forma, possono aver luogo soltanto alle condizioni e con le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge.
        2. I concorsi e le operazioni a premio non possono protrarsi per un periodo superiore ad un anno dalla data del loro inizio.


Art. 2.

(Concorsi ed operazioni a premio).

        1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad alcuni o ad uno soltanto dei partecipanti, è fatta dipendere dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori venga organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o altra designazione che dipenda comunque dalla sorte.
        2. Sono considerate operazioni a premio le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

                a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta o da più ditte appartenenti alle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico, indicate al comma 1 dell'articolo 3, e ne forniscono la dimostrazione raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi e simili;

                b) le offerte di un regalo all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

        3. Ai concorsi a premio sono assimilati ai fini della presente legge:

                a) le operazioni miste, ovvero quelle in cui, oltre alla consegna di un premio di uguale valore a tutti i partecipanti, ne vengono assegnati altri di uguale o diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il conferimento dalla sorte;

                b) i concorsi di abilità e concorsi pronostici, ovvero quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi è fatta dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori in cui è riservato a terze persone o a speciali commissioni di pronunziarsi.


Art. 3.

(Soggetti).

        1. I concorsi e le operazioni a premio non possono essere effettuati tramite intermediari od organizzatori. Ai fini della presente legge non si considerano tuttavia intermediari od organizzatori ma unico soggetto promotore le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico fra le imprese commerciali, costituite in consorzi, cooperative e società, che raggruppano più soggetti operanti sul territorio nazionale, anche con più insegne.
        2. E' altresì consentito a due o più soggetti di unirsi in una associazione o in un comitato per effettuare in comune una medesima manifestazione a premi; in tale caso gli adempimenti relativi alla comunicazione ed al piano tecnico, cumulativo ed unitariamente considerato, di cui all'articolo 8, devono essere effettuati da parte di un unico soggetto, che nei confronti dell'amministrazione finanziaria abbia la rappresentanza dell'associazione o del comitato costituito tra le imprese.
        3. Per quanto attiene alle obbligazioni assunte, si applicano le disposizioni del codice civile relative alla responsabilità degli amministratori di società, o di associazione non riconosciuta, o dei componenti di comitati, a seconda della natura giuridica assunta dall'associazione.


Art. 4.

(Esclusioni).

        1. Non sono soggetti alle disposizioni sui concorsi a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.
        2. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo, anche su prodotti diversi da quelli propagandati, o da quantità aggiuntive dei prodotti propagandati.
        3. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge:

                a) gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concesse, all'atto dell'acquisto, al pagamento o al raggiungimento di determinati obiettivi, nelle vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio in base a consuetudini commerciali o a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti o a singole pattuizioni contrattuali tra imprenditori o tramite organismi rappresentativi di essi;

                b) gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori in occasione di vendita promozionale, di liquidazione o di saldi e quelli con carattere puramente occasionale;

                c) le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore purché non dipendenti in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono accompagnate.


Art. 5.

(Tassa di lotteria).

        1. I concorsi a premio, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1 milione se il concorso si svolge in una sola provincia e di lire 3 milioni se si svolge in due o più province.
        2. Le operazioni a premio sono soggette ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1 milione se l'operazione si svolge in una sola provincia e di lire 3 milioni se si svolge in due o più province.
        3. Per i concorsi e le operazioni a premio promossi da due o più soggetti in associazione tra loro ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, in aggiunta alla tassa proporzionale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è dovuta, da ciascun soggetto, una tassa fissa di lotteria di lire 50 mila se la manifestazione si svolge in una sola provincia e di lire 100 mila se si svolge in due o più province.


Art. 6.

(Esenzioni).

        1. Sono esenti dalla tassa di lotteria di cui all'articolo 5 i concorsi e le operazioni a premio nei quali il premio è costituito da biglietti delle lotterie nazionali o da giocate del lotto.
        2. Qualora i premi di cui al comma 1 costituiscano solo una parte del totale dei premi offerti, l'esenzione dalla tassa di lotteria è limitata alla quota del monte premi corrispondente al valore complessivo dei premi esenti.


Art. 7.

(Base imponibile).

        1. Ai fini della liquidazione della tassa di lotteria di cui all'articolo 5 il valore complessivo dei premi è calcolato sulla base del costo documentato di acquisto, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto, o del preventivo di spesa.
        2. L'importo complessivo della tassa di lotteria deve essere arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.


Art. 8.

(Obblighi procedurali).

        1. Il soggetto che intende svolgere un concorso o un'operazione a premio nel territorio di una o più province deve darne comunicazione almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione. Tale comunicazione deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa di premi è superiore a 200 milioni di lire o, negli altri casi, alla direzione delle entrate per la provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premio.
        2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

                a) il piano del concorso o dell'operazione con l'indicazione del regolamento in base al quale sono attribuiti i premi;

                b) il valore dei premi promessi che viene posto a base della determinazione delle tasse dovute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e comprovato da fattura o preventivo di spesa.
        3. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere, altresì, allegati:

                a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

                b) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento su conto corrente postale dell'importo relativo alle tasse dovute;

                c) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento su conto corrente postale dell'importo relativo alla cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi, determinato nella misura di un sesto del valore dichiarato, ovvero l'attestazione di fidejussione ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni, per uguale importo;

                d) nell'ipotesi di operazioni a premio promosse dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, l'elenco dei soggetti che partecipano all'iniziativa.

        4. L'autorità che, ai sensi del comma 1, ha ricevuto la comunicazione può, con provvedimento da comunicare al soggetto interessato entro un mese dalla data di presentazione della comunicazione, vietarne lo svolgimento qualora:

                a) per la mancanza di reali scopi di promozione commerciale la manifestazione appaia eludere il monopolio statale dei giochi;

                b) la manifestazione non garantisca la pubblica fede.

        5. In caso di vietato svolgimento della manifestazione stabilito ai sensi del comma 4 è prevista la restituzione delle tasse versate in base alle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 11.
        6. In mancanza di diniego nel termine di cui al comma 4 la manifestazione a premio si intende autorizzata.
        7. L'autorità competente ai sensi del comma 1 può disporre la sospensione della manifestazione quando lo svolgimento della stessa avviene secondo un regolamento diverso da quello comunicato.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a premio disciplinati dalla presente legge, senza aver inviato la prescritta comunicazione ai sensi dell'articolo 8 o senza aver pagato la relativa tassa di cui all'articolo 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione 500 mila a lire 15 milioni. Qualora le manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 8 oppure continuate dopo che sia stata comunicata la sospensione di cui al comma 7 dello stesso articolo, il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.


Art. 10.

(Abrogazione di norme).

        1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo V del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel titolo V del regolamento dei servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.


Art. 11.

(Norme di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della medesima.



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