XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 73
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie,
intesi ad accreditare presso i consumatori o presso i
rivenditori determinati prodotti o a favorirne la diffusione o
lo smercio o aventi fini comunque promozionali, come anche le
vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o
regali sotto qualsiasi forma, possono aver luogo soltanto alle
condizioni e con le modalità e i termini stabiliti dalla
presente legge.
2. I concorsi e le operazioni a premio non possono
protrarsi per un periodo superiore ad un anno dalla data del
loro inizio.
Art. 2.
(Concorsi ed operazioni a premio).
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni
pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad
alcuni o ad uno soltanto dei partecipanti, è fatta dipendere
dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori venga
organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad
altra estrazione o altra designazione che dipenda comunque
dalla sorte.
2. Sono considerate operazioni a premio le manifestazioni
pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che
acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa
ditta o da più ditte appartenenti alle organizzazioni
rappresentative dell'associazionismo economico, indicate al
comma 1 dell'articolo 3, e ne forniscono la dimostrazione
raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni,
etichette, tagliandi e simili;
b) le offerte di un regalo all'atto dell'acquisto
a tutti coloro che acquistano una determinata merce.
3. Ai concorsi a premio sono assimilati ai fini della
presente legge:
a) le operazioni miste, ovvero quelle in cui,
oltre alla consegna di un premio di uguale valore a tutti i
partecipanti, ne vengono assegnati altri di uguale o diverso
valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il
conferimento dalla sorte;
b) i concorsi di abilità e concorsi pronostici,
ovvero quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi è
fatta dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti
ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate
manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a
rispondere a quesiti o ad eseguire lavori in cui è riservato a
terze persone o a speciali commissioni di pronunziarsi.
Art. 3.
(Soggetti).
1. I concorsi e le operazioni a premio non possono essere
effettuati tramite intermediari od organizzatori. Ai fini
della presente legge non si considerano tuttavia intermediari
od organizzatori ma unico soggetto promotore le organizzazioni
rappresentative dell'associazionismo economico fra le imprese
commerciali, costituite in consorzi, cooperative e società,
che raggruppano più soggetti operanti sul territorio
nazionale, anche con più insegne.
2. E' altresì consentito a due o più soggetti di unirsi in
una associazione o in un comitato per effettuare in comune una
medesima manifestazione a premi; in tale caso gli adempimenti
relativi alla comunicazione ed al piano tecnico, cumulativo ed
unitariamente considerato, di cui all'articolo 8, devono
essere effettuati da parte di un unico soggetto, che nei
confronti dell'amministrazione finanziaria abbia la
rappresentanza dell'associazione o del comitato costituito tra
le imprese.
3. Per quanto attiene alle obbligazioni assunte, si
applicano le disposizioni del codice civile relative alla
responsabilità degli amministratori di società, o di
associazione non riconosciuta, o dei componenti di comitati, a
seconda della natura giuridica assunta dall'associazione.
Art. 4.
(Esclusioni).
1. Non sono soggetti alle disposizioni sui concorsi a
premio i concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
di incoraggiamento nell'interesse della collettività.
2. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a
premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti
di prezzo, anche su prodotti diversi da quelli propagandati, o
da quantità aggiuntive dei prodotti propagandati.
3. Non sono soggetti alla disciplina della presente
legge:
a) gli sconti di prezzo e le analoghe
facilitazioni concesse, all'atto dell'acquisto, al pagamento o
al raggiungimento di determinati obiettivi, nelle vendite
effettuate da fabbricanti a commercianti o da commercianti
all'ingrosso a commercianti al dettaglio in base a
consuetudini commerciali o a convenzioni ed accordi economici
collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei
fabbricanti e dei commercianti o a singole pattuizioni
contrattuali tra imprenditori o tramite organismi
rappresentativi di essi;
b) gli sconti di prezzo e le analoghe
facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai
commercianti al dettaglio ai consumatori in occasione di
vendita promozionale, di liquidazione o di saldi e quelli con
carattere puramente occasionale;
c) le offerte di premi costituiti da oggetti di
minimo valore purché non dipendenti in alcun modo dalla natura
o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono
accompagnate.
Art. 5.
(Tassa di lotteria).
1. I concorsi a premio, qualunque sia il sistema di
assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria
nella misura del 10 per cento sul valore complessivo dei
premi, con un minimo di lire 1 milione se il concorso si
svolge in una sola provincia e di lire 3 milioni se si svolge
in due o più province.
2. Le operazioni a premio sono soggette ad una tassa di
lotteria nella misura del 10 per cento sul valore complessivo
dei premi, con un minimo di lire 1 milione se l'operazione si
svolge in una sola provincia e di lire 3 milioni se si svolge
in due o più province.
3. Per i concorsi e le operazioni a premio promossi da due
o più soggetti in associazione tra loro ai sensi del comma 2
dell'articolo 3, in aggiunta alla tassa proporzionale di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, è dovuta, da ciascun
soggetto, una tassa fissa di lotteria di lire 50 mila se la
manifestazione si svolge in una sola provincia e di lire 100
mila se si svolge in due o più province.
Art. 6.
(Esenzioni).
1. Sono esenti dalla tassa di lotteria di cui all'articolo
5 i concorsi e le operazioni a premio nei quali il premio è
costituito da biglietti delle lotterie nazionali o da giocate
del lotto.
2. Qualora i premi di cui al comma 1 costituiscano solo
una parte del totale dei premi offerti, l'esenzione dalla
tassa di lotteria è limitata alla quota del monte premi
corrispondente al valore complessivo dei premi esenti.
Art. 7.
(Base imponibile).
1. Ai fini della liquidazione della tassa di lotteria di
cui all'articolo 5 il valore complessivo dei premi è calcolato
sulla base del costo documentato di acquisto, assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, o del preventivo di
spesa.
2. L'importo complessivo della tassa di lotteria deve
essere arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre
cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel
caso contrario.
Art. 8.
(Obblighi procedurali).
1. Il soggetto che intende svolgere un concorso o
un'operazione a premio nel territorio di una o più province
deve darne comunicazione almeno due mesi prima dell'inizio
della manifestazione. Tale comunicazione deve essere inviata
al Ministero delle finanze se il valore della massa di premi è
superiore a 200 milioni di lire o, negli altri casi, alla
direzione delle entrate per la provincia in cui ha sede il
soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a
premio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) il piano del concorso o dell'operazione con
l'indicazione del regolamento in base al quale sono attribuiti
i premi;
b) il valore dei premi promessi che viene posto a
base della determinazione delle tasse dovute, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e comprovato da fattura o
preventivo di spesa.
3. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere,
altresì, allegati:
a) il certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento su
conto corrente postale dell'importo relativo alle tasse
dovute;
c) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento su
conto corrente postale dell'importo relativo alla cauzione
intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi
promessi, determinato nella misura di un sesto del valore
dichiarato, ovvero l'attestazione di fidejussione ai sensi
della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive
modificazioni, per uguale importo;
d) nell'ipotesi di operazioni a premio promosse
dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo
economico tra imprese commerciali di cui all'articolo 3, comma
1, l'elenco dei soggetti che partecipano all'iniziativa.
4. L'autorità che, ai sensi del comma 1, ha ricevuto la
comunicazione può, con provvedimento da comunicare al soggetto
interessato entro un mese dalla data di presentazione della
comunicazione, vietarne lo svolgimento qualora:
a) per la mancanza di reali scopi di promozione
commerciale la manifestazione appaia eludere il monopolio
statale dei giochi;
b) la manifestazione non garantisca la pubblica
fede.
5. In caso di vietato svolgimento della manifestazione
stabilito ai sensi del comma 4 è prevista la restituzione
delle tasse versate in base alle modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 11.
6. In mancanza di diniego nel termine di cui al comma 4 la
manifestazione a premio si intende autorizzata.
7. L'autorità competente ai sensi del comma 1 può disporre
la sospensione della manifestazione quando lo svolgimento
della stessa avviene secondo un regolamento diverso da quello
comunicato.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a
premio disciplinati dalla presente legge, senza aver inviato
la prescritta comunicazione ai sensi dell'articolo 8 o senza
aver pagato la relativa tassa di cui all'articolo 5, è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1
milione 500 mila a lire 15 milioni. Qualora le manifestazioni
siano intraprese nonostante il divieto di cui al comma 4
dell'articolo 8 oppure continuate dopo che sia stata
comunicata la sospensione di cui al comma 7 dello stesso
articolo, il trasgressore è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100
milioni.
Art. 10.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo V
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni. Sono altresì abrogate le
disposizioni contenute nel titolo V del regolamento dei
servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato
con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.
Art. 11.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le norme di attuazione della
medesima.