XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 71
Onorevoli Colleghi! - Nonostante la grande dimensione
del Paese, le case da gioco sono concentrate al nord e non
esistono altri luoghi in cui sia possibile il gioco d'azzardo
con tutte le garanzie ed i controlli stabiliti dalla legge.
Contemporaneamente, nel Paese si è diffuso notevolmente il
gioco d'azzardo clandestino, sia in bische nelle grandi città,
sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.
E' inutile ricordare che il gioco clandestino è fonte di
notevoli proventi per la malavita, che tende ad organizzarlo e
comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano senza
avere alcuna garanzia. Inoltre, è diffusissimo da parte degli
italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini,
come l'Austria, la Francia, il Principato di Monaco, la
Svizzera, la Germania e la ex Jugoslavia, con conseguente
notevole esportazione di valuta italiana.
Con la presentazione di questa proposta di legge si vuole
superare una situazione di anacronistica disparità di
trattamento con alcuni comuni, attualmente sedi di case da
gioco, che usufruiscono di notevoli proventi con i relativi e
ben immaginabili vantaggi turistici.
Si ritiene, inoltre, che l'apertura di nuove case da gioco
pubbliche sul territorio dello Stato possa dare un notevole
colpo alla malavita organizzata, che gestisce le bische
clandestine e che, allo stesso tempo, possa favorire il
reperimento di fondi molto utili per lo sviluppo turistico,
artistico e culturale di alcune zone del Paese.
Esiste oggi l'esigenza, sempre più pressante, di pervenire
ad una legge organica che regolamenti il gioco d'azzardo,
riconoscendone la legittimità a condizioni predeterminate.
Vi è la necessità di una riforma capace di regolamentare
un settore, così come è già stato fatto da tutti i nostri
partner europei, superando reticenze di carattere
morale, perché coerentemente allora, per le stesse ragioni,
dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo,
compreso il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.
Oltretutto, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da
anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente
l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche
eccezioni. Questo fatto determina un "grande esodo", una sorta
di turismo da esportazione che sottrae al mercato interno
flussi turistici e di danaro significativi, che vanno ad
arricchire località turistiche e termali estere, potenziandone
ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di
quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare
forma di finanziamento integrativo.
E' evidente che la presente proposta di legge deve
tendere, soprattutto, a potenziare e sviluppare il turismo,
che da anni si trova in una fase di stallo assai pericolosa,
aggravata da tante situazioni contingenti che mettono a dura
prova la capacità della nostra offerta turistica di
confrontarsi con successo con la concorrenza dei partner
europei e non, adeguandosi, al contempo, ad una domanda sempre
più esigente.
Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane
bisogna ricordare che prima del 1945, in forza di apposite
autorizzazioni, se ne registrava la presenza nei comuni di
Merano, Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme,
Anzio, Arco, Grado, Gardone Riviera e Taormina, i quali,
giustamente, reclamano che venga loro riconosciuto il diritto
di priorità alla riapertura della casa da gioco. Inoltre, la
ripartizione geografica di queste autorizzazioni "storiche"
rispecchiava già un criterio di equilibrio territoriale che è
valido tuttora. Le zone turistiche e termali, le città
italiane di tradizione e prestigio turistico, devono poter
contare su servizi ed opportunità in linea con il rinnovamento
generale della società, tesa ad evolversi nella richiesta di
attrezzature alberghiere complete di tutto e destinate a
tutti. Come per le città turistiche, si deve perseguire in
maniera adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e
termali. A fronte di questa situazione, è noto che in molti
Paesi europei si abbina all'attività turistica vera e propria
l'esercizio delle case da gioco. A titolo esemplificativo, si
possono citare a caso Seefeld, Kitzbuhel, Baden Baden,
Digione, Evian-Les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica,
eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta
pregiata.
Da ciò si desume che la casa da gioco va considerata come
essenziale attrattiva turistica e, quindi, come un valido
strumento per l'incentivazione dei flussi turistici e del
conseguente sviluppo economico.
Il fenomeno del malcostume e della malavita, verificatosi
in passato in concomitanza all'apertura di case da gioco, è
dovuto, in particolar modo, all'assenza di precise norme
regolarizzanti i giochi d'azzardo. Le case da gioco vanno
poste sotto il severo controllo degli enti pubblici, con
garanzie di imparzialità e con proventi finalizzati al decollo
turistico di zone significative del Paese.
Non vale neppure l'obiezione che nelle case da gioco si
ricicla il danaro sporco. A questo proposito, i regolamenti
regionali possono prevedere per il servizio cassa gli stessi
meccanismi utilizzati dalle banche per evitare tale
fenomeno.
Tutte queste considerazioni giustificano ampiamente la
presentazione di questa proposta di legge. Essa - e questo è
un punto qualificante - tende ad una distribuzione regionale
delle case da gioco. Si propone di affidare alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano, il rilascio
delle autorizzazioni per l'esercizio delle case da gioco, la
cui titolarità deve necessariamente spettare
all'amministrazione comunale, che potrà gestirla direttamente
o tramite aziende municipalizzate, ovvero tramite società a
capitale misto od anche costituite solo da capitale privato,
in cui però i soli privati devono ottenere obbligatoriamente
il nulla-osta delle autorità regionali o provinciali
competenti, allo scopo di evitare l'inserimento di soggetti a
rischio.
Sono stati, inoltre, previsti particolari criteri di
selezione per consentire alle singole regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano di dotarsi di autonomi
regolamenti di disciplina per l'esercizio delle case da gioco
in materia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità,
nonché in materia di correttezza della gestione amministrativa
e di controllo.
Pare opportuno, inoltre, prevedere una deroga per le
regioni che non abbiano un numero di abitanti superiore ad un
milione, in modo che ogni regione e provincia autonoma possa
disporre di almeno una casa da gioco. Una distribuzione delle
case da gioco così predisposta appare giusta ed equa in quanto
si prefigge le seguenti e fondamentali finalità:
a) eliminazione della sperequazione oggi
esistente;
b) agevolazione della lotta contro le bische
clandestine;
c) contributo allo sviluppo turistico e termale di
località che abbiano titoli e meriti nel settore;
d) risoluzione dei problemi assillanti vaste zone
turistiche nell'ambito della programmazione regionale o
provinciale.
E' nell'auspicio del proponente che l'approvazione della
presente proposta di legge, in sintonia con quanto espresso
nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia
rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione
in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.