XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 71




        Onorevoli Colleghi! - Nonostante la grande dimensione del Paese, le case da gioco sono concentrate al nord e non esistono altri luoghi in cui sia possibile il gioco d'azzardo con tutte le garanzie ed i controlli stabiliti dalla legge.
        Contemporaneamente, nel Paese si è diffuso notevolmente il gioco d'azzardo clandestino, sia in bische nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.
        E' inutile ricordare che il gioco clandestino è fonte di notevoli proventi per la malavita, che tende ad organizzarlo e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano senza avere alcuna garanzia. Inoltre, è diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come l'Austria, la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera, la Germania e la ex Jugoslavia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.
        Con la presentazione di questa proposta di legge si vuole superare una situazione di anacronistica disparità di trattamento con alcuni comuni, attualmente sedi di case da gioco, che usufruiscono di notevoli proventi con i relativi e ben immaginabili vantaggi turistici.
        Si ritiene, inoltre, che l'apertura di nuove case da gioco pubbliche sul territorio dello Stato possa dare un notevole colpo alla malavita organizzata, che gestisce le bische clandestine e che, allo stesso tempo, possa favorire il reperimento di fondi molto utili per lo sviluppo turistico, artistico e culturale di alcune zone del Paese.
        Esiste oggi l'esigenza, sempre più pressante, di pervenire ad una legge organica che regolamenti il gioco d'azzardo, riconoscendone la legittimità a condizioni predeterminate.
        Vi è la necessità di una riforma capace di regolamentare un settore, così come è già stato fatto da tutti i nostri partner europei, superando reticenze di carattere morale, perché coerentemente allora, per le stesse ragioni, dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo, compreso il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.
        Oltretutto, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche eccezioni. Questo fatto determina un "grande esodo", una sorta di turismo da esportazione che sottrae al mercato interno flussi turistici e di danaro significativi, che vanno ad arricchire località turistiche e termali estere, potenziandone ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare forma di finanziamento integrativo.
        E' evidente che la presente proposta di legge deve tendere, soprattutto, a potenziare e sviluppare il turismo, che da anni si trova in una fase di stallo assai pericolosa, aggravata da tante situazioni contingenti che mettono a dura prova la capacità della nostra offerta turistica di confrontarsi con successo con la concorrenza dei partner europei e non, adeguandosi, al contempo, ad una domanda sempre più esigente.
        Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane bisogna ricordare che prima del 1945, in forza di apposite autorizzazioni, se ne registrava la presenza nei comuni di Merano, Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Anzio, Arco, Grado, Gardone Riviera e Taormina, i quali, giustamente, reclamano che venga loro riconosciuto il diritto di priorità alla riapertura della casa da gioco. Inoltre, la ripartizione geografica di queste autorizzazioni "storiche" rispecchiava già un criterio di equilibrio territoriale che è valido tuttora. Le zone turistiche e termali, le città italiane di tradizione e prestigio turistico, devono poter contare su servizi ed opportunità in linea con il rinnovamento generale della società, tesa ad evolversi nella richiesta di attrezzature alberghiere complete di tutto e destinate a tutti. Come per le città turistiche, si deve perseguire in maniera adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e termali. A fronte di questa situazione, è noto che in molti Paesi europei si abbina all'attività turistica vera e propria l'esercizio delle case da gioco. A titolo esemplificativo, si possono citare a caso Seefeld, Kitzbuhel, Baden Baden, Digione, Evian-Les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica, eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta pregiata.
        Da ciò si desume che la casa da gioco va considerata come essenziale attrattiva turistica e, quindi, come un valido strumento per l'incentivazione dei flussi turistici e del conseguente sviluppo economico.
        Il fenomeno del malcostume e della malavita, verificatosi in passato in concomitanza all'apertura di case da gioco, è dovuto, in particolar modo, all'assenza di precise norme regolarizzanti i giochi d'azzardo. Le case da gioco vanno poste sotto il severo controllo degli enti pubblici, con garanzie di imparzialità e con proventi finalizzati al decollo turistico di zone significative del Paese.
        Non vale neppure l'obiezione che nelle case da gioco si ricicla il danaro sporco. A questo proposito, i regolamenti regionali possono prevedere per il servizio cassa gli stessi meccanismi utilizzati dalle banche per evitare tale fenomeno.
        Tutte queste considerazioni giustificano ampiamente la presentazione di questa proposta di legge. Essa - e questo è un punto qualificante - tende ad una distribuzione regionale delle case da gioco. Si propone di affidare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle case da gioco, la cui titolarità deve necessariamente spettare all'amministrazione comunale, che potrà gestirla direttamente o tramite aziende municipalizzate, ovvero tramite società a capitale misto od anche costituite solo da capitale privato, in cui però i soli privati devono ottenere obbligatoriamente il nulla-osta delle autorità regionali o provinciali competenti, allo scopo di evitare l'inserimento di soggetti a rischio.
        Sono stati, inoltre, previsti particolari criteri di selezione per consentire alle singole regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di dotarsi di autonomi regolamenti di disciplina per l'esercizio delle case da gioco in materia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità, nonché in materia di correttezza della gestione amministrativa e di controllo.
        Pare opportuno, inoltre, prevedere una deroga per le regioni che non abbiano un numero di abitanti superiore ad un milione, in modo che ogni regione e provincia autonoma possa disporre di almeno una casa da gioco. Una distribuzione delle case da gioco così predisposta appare giusta ed equa in quanto si prefigge le seguenti e fondamentali finalità:

                a) eliminazione della sperequazione oggi esistente;

                b) agevolazione della lotta contro le bische clandestine;

                c) contributo allo sviluppo turistico e termale di località che abbiano titoli e meriti nel settore;

                d) risoluzione dei problemi assillanti vaste zone turistiche nell'ambito della programmazione regionale o provinciale.

        E' nell'auspicio del proponente che l'approvazione della presente proposta di legge, in sintonia con quanto espresso nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.




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