XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 71
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' data facoltà ad ogni regione ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura di
case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato
ed in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e
722 del codice penale.
2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa
da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al
comma 1; non è tuttavia consentita l'apertura di più di una
casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore ad un
milione di abitanti. Nelle province autonome di Trento e di
Bolzano è consentita l'apertura di una casa da gioco in
ciascuna di tali province.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
congiuntamente a due comuni della stessa regione, con criteri
di alternanza stagionale e con limitazione periodica
dell'esercizio delle rispettive case da gioco.
Art. 2.
1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da
parte di più comuni, la scelta della località in cui ubicare
la casa da gioco deve essere attuata dando preferenza ai
comuni:
a) nei quali in passato sia stata istituita una
casa da gioco;
b) che abbiano la disponibilità di un complesso
immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che
già sono sede di case da gioco;
d) che siano ubicati in una zona a grande
vocazione turistica;
e) che siano centro termale di primario interesse
regionale e nazionale;
f) che siano stati sede di azienda autonoma di
cura e, successivamente, di azienda di promozione turistica da
oltre venti anni;
g) che non siano capoluoghi di provincia.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma
1 non si applica per il comune di Venezia.
3. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa
da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio
comunale o provinciale ed è inoltrata dal sindaco al
presidente della giunta regionale o provinciale, corredata da
una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 3.
1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è
rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale o
provinciale, non può eccedere la durata di venti anni ed è
rinnovabile alla scadenza.
Art. 4.
1. Il presidente della giunta regionale o provinciale
emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento concernente la disciplina e
l'esercizio delle case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte
a garantire e disciplinare:
a) la tutela dell'ordine pubblico;
b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed i
divieti di frequentazione per i residenti e per particolari
categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o
collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché per i
soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del
gioco;
c) le specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
e) le misure idonee ad assicurare la correttezza
della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze
della stessa da parte degli organi competenti;
f) le modalità e la disciplina per le eventuali
concessioni a terzi della gestione della casa da gioco,
precisando:
1) le garanzie da assumere da parte del comune
concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non
devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale
sociale del concessionario stesso;
2) le qualità morali e le condizioni economiche reali
che devono possedere il concessionario ed il personale
addetto;
3) le disposizioni per il regolare versamento al
comune degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima
obbligatoria;
4) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza
obbligo alcuno di risarcimento di danno o di indennizzo,
quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del
concessionario alle condizioni previste dalla concessione;
5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
Art. 5.
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di
nuova istituzione spetta al comune nel cui territorio essa
insiste ovvero, nel caso previsto al comma 3 dell'articolo 1,
ai due comuni, secondo le modalità stabilite al medesimo
comma.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dal comune o da due comuni, ai sensi del comma 1,
attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una
società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero
attraverso una società italiana od avente sede in uno Stato
membro della Unione europea, che gestisce l'esercizio in
regime di concessione rilasciata dal comune o dai due comuni
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e del regolamento di cui
all'articolo 4.
3. La concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata
alla società in possesso dei seguenti requisiti:
a) che sia costituita in società di capitali;
b) che nessun azionista possieda una
partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale
o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza
all'interno della società;
c) che abbia un capitale sociale non inferiore a
15 miliardi di lire o a 7 milioni 500 mila euro.
Art. 6.
1. I dipendenti dei concessionari di cui all'articolo 5,
comma 2, non possono possedere azioni o quote della società.
Ogni forma di partecipazione dei dipendenti all'utile della
società concessionaria è vietata. Non è consentito che i
dipendenti partecipino al gioco ed accettino emolumenti dai
giocatori, salvo quelli che sono destinati alla generalità dei
dipendenti e che devono essere depositati in appositi
contenitori.
Art. 7.
1. La società concessionaria di cui all'articolo 5, è
tenuta a corrispondere un contributo al comune competente.
Tale contributo è calcolato in base ai ricavi complessivi
annuali derivanti dall'attività di gioco, ed è distinto in
proventi di roulette francese, baccarat e
chemin de fer, e proventi derivanti da altri giochi
d'azzardo. I ricavi complessivi annuali sono costituiti da
tutti i proventi derivanti dall'attività di gioco, ed in
particolare dalle puntate, detratte le somme corrisposte ai
vincitori nell'anno solare.
2. Il contributo di concessione di cui al comma 1
ammonta:
a) per i ricavi complessivi annuali da
roulette francese, baccarat e chemin de fer
al 60 per cento delle corrispondenti entrate;
b) per i ricavi da altri giochi d'azzardo al 50
per cento del totale delle entrate.
3. Il contributo di concessione è corrisposto al comune
competente entro il decimo giorno del secondo mese successivo
al mese di ricavo. Entro la stessa data la società
concessionaria deve presentare al comune il relativo
rendiconto.
Art. 8.
1. Il presidente della giunta regionale o provinciale, in
caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. In caso di recidiva, il presidente della giunta
regionale o provinciale può disporre la revoca
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.
3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta
la sospensione dell'esercizio di una casa da gioco, il
presidente della giunta regionale o provinciale può nominare
un commissario per la gestione straordinaria della stessa.
4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici ai
fini delle leggi di polizia.
Art. 9.
1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case
da gioco in attività aventi sedi nei comuni di Venezia, San
Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 10.
1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 11 dicembre
1984, n. 848, le parole: "oltre lo stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez", sono sostituite dalle seguenti: "fuori dalle
acque territoriali verso Paesi esteri".
2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su
navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione
fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società
armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al
Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. I croupier delle case da gioco operanti su navi
battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda
il trattamento economico, normativo e le mansioni, ad uno
specifico contratto stipulato tra i Ministeri competenti, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla
tenuta dell'albo professionale nazionale dei
croupier.
Art. 11.
1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è
istituita la direzione centrale per il controllo degli
ippodromi e delle case da gioco.
2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di
informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da
gioco e di tutti i giochi autorizzati ai sensi della
legislazione vigente.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo
clandestino, la direzione centrale di cui al comma 1, ai sensi
del regolamento di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del
nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per
fini di indagini ed accertamenti, informando in merito la
regione o la provincia autonoma competenti;
b) verifica, per conto della regione o della
provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti
i soci e degli amministratori delle società concessionarie;
c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal
punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i
soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta od indiretta,
nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa
negli ippodromi od in qualunque altra struttura ove si
eserciti il gioco d'azzardo, informando, in merito, la regione
o la provincia autonoma competenti.
4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco
comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente
articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini
fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del
controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi
consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della
società concessionaria, anche ai sensi delle disposizioni di
cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero
accesso presso tutte le case da gioco e può prendere visione
di qualsiasi dato contabile od amministrativo, ove lo ritenga
necessario.