XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 69
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi, nel corso di questi anni di
vigenza, ha messo in luce più di una stortura e difficoltà
interpretativa, a cui la presente proposta di legge intende
ovviare soltanto per una piccola parte, ma che riteniamo
meritoria di un'attenzione particolare.
Si intende infatti, attraverso una modifica della
normativa vigente, permettere una disciplina più trasparente e
razionale in materia di armi antiche e delle loro repliche ad
avancarica.
La legislazione attuale in materia di armi è il frutto
della stratificazione, malamente armonizzata, di una lunga
serie di norme e disposizioni di varia natura, che ha le sue
origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; a questi atti
normativi si sono aggiunti nel tempo, per citare i principali
provvedimenti: la citata legge n. 110 del 1975, la legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le
varie norme contro la criminalità organizzata (a partire dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la
mafia), oltre ad una miriade di circolari dei Ministeri
dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero, e
per ultimo ma forse più importante il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527, che recepisce la direttiva 91/477/CEE
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi.
Questa giungla normativa (a cui naturalmente bisogna
aggiungere gli articoli 699, 700, 701 e 704 del codice penale)
ha costretto in parecchi casi, a causa della scarsa chiarezza
del dettato legislativo, a un comportamento addirittura
extralegale o illegale tanti onesti cittadini il cui unico
intento era, invece, soltanto quello di attenersi al rispetto
della legge; l'esempio classico è quello dei collezionisti di
armi antiche, spesso costretti a vere e proprie "acrobazie"
per il possesso di armi la cui pericolosità sociale, come è
facilmente dimostrabile, è praticamente inesistente.
Tra l'altro, il particolare rigore del sistema
sanzionatorio, introdotto nello specifico con la legge n. 110
del 1975, poteva trovare la sua giustificazione negli anni
dell'emergenza, come furono quelli a cavallo della metà degli
anni '70, periodo, come è a tutti noto, caratterizzato da
numerosissimi atti di violenza politica di natura
terroristica. L'allarme sociale provocato da gravissimi
attentati con morti e feriti, come la preoccupazione per lo
svolgersi di manifestazioni pubbliche dove frequentemente
veniva segnalata la presenza di armi proprie e improprie,
hanno certamente, in quel contesto, giustificato una normativa
poco garantista ed eccessivamente restrittiva.
E' evidente a tutti, però, che oggi si ravvisa
l'opportunità di un intervento del legislatore per quanto
attiene ad una maggiore permissività nei confronti dei
collezionisti di armi antiche o di quanti ricorrano ad esse
per lo svolgimento di alcune delle tante manifestazioni
folcloristiche, e sarebbe francamente assurdo continuare a
mantenere vigenti norme insensate e fuori del tempo, a tutela
di un ordine pubblico che non è minimamente minacciato da armi
il più delle volte inoffensive.
Neppure la crescente minaccia proveniente dalla
criminalità organizzata, che ha finito per sostituire quella
di stampo terroristico, può giustificare ancora la severità
delle norme in materia di armi antiche.
Archibugi, alabarde e spadoni non sono mai stati e mai
saranno le armi della mafia o dei terroristi, proibire il loro
uso in occasioni di cortei in costume non ha alcun senso. Si
tratta di un anacronismo ingiustificato, come è dimostrato
dalla vicenda degli Schutzen. Gli appartenenti a questa
associazione in Austria e in Baviera possono partecipare
liberamente alle manifestazioni pubbliche autorizzate nei loro
costumi tipici, portando con sé le spade ed i loro fucili
storici, mentre agli Schutzen che risiedono nel Sud
Tirolo, a pochi chilometri di distanza, questo non è
permesso.
Si tratta insomma di fare un ulteriore passo in avanti
lungo la direzione di marcia che conduce fuori dalla
legislazione d'emergenza, come già aveva iniziato a fare il
legislatore con l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n.
36, il quale stabilisce che "La detenzione, la collezione ed
il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per
difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei
congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o
autorizzazione".
La presente proposta di legge non intende aggravare il
caos normativo che regna in questo settore. Essa si limita
semplicemente a stabilire, per alcuni casi elencati con
estrema chiarezza, una deroga all'articolo 4 della citata
legge n. 110 del 1975. Tale articolo stabilisce infatti il
divieto di portare armi "nelle riunioni pubbliche anche alle
persone munite di licenza". Ora il divieto di circolare armati
(ambulare cum telo intra urbem) ha trovato costante
conferma nel corso di secoli, mediante l'emanazione di norme
penali divenute sempre più rigorose dopo l'invenzione delle
armi da fuoco e la cui specifica finalità si è naturalmente
modificata in funzione dell'evolversi dei tempi. Sicché,
l'intento di impedire sedizioni ed altri crimini politici
violenti all'interno dello Stato, che ha costituito l'oggetto
della tutela penale proprio del diritto romano, si è
trasformato nella prevenzione dei delitti contro la vita e
l'incolumità (vedi alla voce di Vico Vincenzi, Armi, in
Enciclopedia Giuridica Treccani, 1990). Princìpi
perfettamente legittimi a cui si intende derogare unicamente
per consentire, in occasione di rievocazioni storiche e di
manifestazioni folcloristiche, il porto e l'uso con cartucce a
salve delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica.
Parimenti nei casi suddetti è consentito il porto di archi,
balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e
stiletti.