XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 69
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di
rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche sono
consentiti il porto e l'uso con cartucce a salve delle armi
antiche e delle loro repliche ad avancarica. Parimenti in tali
casi è consentito il porto di archi, balestre, spade,
sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti".