XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 69




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche sono consentiti il porto e l'uso con cartucce a salve delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti".



Frontespizio Relazione