XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 67
Onorevoli Colleghi! - Trecento milioni di persone, tra il
4 e il 5 per cento della popolazione mondiale, appartengono a
popoli, nazioni, tribù o comunità che vivono spesso in stretto
contatto con la natura in qualità di antichi abitatori delle
loro terre. Spesso questi popoli sono vittime di sfruttamento,
repressione, discriminazione e sottrazione delle basi della
loro esistenza da parte degli Stati sul cui territorio essi
abitano. Il 75 per cento di tutte le materie prime non
rinnovabili si trova sulle terre dei popoli indigeni e gli
Stati dell'occidente industrializzato partecipano a quasi
tutti i megaprogetti di sfruttamento relativi alle terre degli
indigeni. La Convenzione C 169, fatta a Ginevra il 27 giugno
1989 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(ILO), organizzazione di settore delle Nazioni Unite (di cui
fanno parte, accanto ai Governi, anche rappresentanti degli
imprenditori e dei lavoratori) è finora l'accordo
internazionale più completo riguardante la tutela dei popoli
indigeni. Tale Convenzione è stata sottoscritta soltanto da
quattordici dei 173 Stati membri dell'ILO. Le potenze
industriali dell'Occidente, tra cui anche l'Italia e la
Germania, hanno dichiarato che la Convenzione non li riguarda,
in quanto sul loro territorio non vivono popoli indigeni.
Attraverso progetti di cooperazione e di sviluppo con gli
Stati del sud, in realtà, gli Stati europei hanno una
grandissima influenza sul destino dei popoli indigeni. Ciò
vale soprattutto nell'epoca della "globalizzazione".
Se gli Stati dell'occidente ratificassero questa
Convenzione, sarebbero costretti a conformare alle sue norme
la propria politica estera. Per questo motivo i rappresentanti
dei popoli indigeni chiedono nuovamente che anche l'Italia, e
con essa gli altri Stati d'Europa, aderiscano al gruppo degli
Stati sottoscrittori.
La Convenzione ILO C 169 è una rielaborazione della
Convenzione ILO 107 del 1957, anch'essa dedicata alla tutela
dei popoli indigeni, ratificata da 27 Stati. La sua revisione
si deve alle critiche degli interessati. Secondo queste
critiche, lo scopo della Convenzione ILO 107, cioè
l'integrazione dei popoli indigeni nelle società
maggioritarie, dovrebbe cedere il passo ad un concetto di
ampia autodeterminazione. All'elaborazione della Convenzione
ILO C 169 hanno collaborato, seppure indirettamente, i
rappresentanti di numerosi popoli indigeni. Tuttavia uno dei
suoi limiti più gravi sta nella necessità di approvazione e
ratifica della Convenzione medesima da parte dei Parlamenti
nazionali dei singoli Stati.
La Convenzione ILO C 169 mette per iscritto i diritti
fondamentali dei popoli indigeni e tribali e impone agli Stati
sottoscrittori degli obblighi di ampia portata. In sette
articoli si occupa specificamente delle questioni della
proprietà fondiaria e dello sfruttamento delle materie prime;
di questioni, cioè, d'importanza vitale per molti popoli
indigeni. L'accordo riconosce, specificamente, agli articoli 2
e 3, la piena garanzia dei diritti umani e delle libertà
fondamentali senza discriminazioni; all'articolo 4 il diritto
all'identità culturale e il diritto alle strutture ed alle
tradizioni comunitarie; all'articolo 6 il diritto alla
partecipazione dei popoli interessati alle decisioni che li
riguardano e il diritto alla definizione del proprio futuro;
agli articoli 2, 8 e 9 l'uguaglianza di fronte
all'amministrazione ed alla giustizia; agli articoli 13 e 19
il diritto alla terra ed alle risorse; all'articolo 20 il
diritto all'occupazione ed a condizioni di lavoro adeguate;
all'articolo 21 il diritto alla formazione.
Fino ad oggi la Convenzione è stata ratificata dai
Parlamenti dei seguenti 14 Stati: Norvegia (il 19 giugno
1990); Messico (il 5 settembre 1990); Colombia (il 7 agosto
1991); Bolivia (l'11 dicembre 1991); Costa Rica (il 2 aprile
1993); Paraguay (il 2 febbraio 1994); Perù (il 2 febbraio
1994); Honduras (il 28 marzo 1995); Danimarca (il 22 febbraio
1996); Guatemala (il 5 giugno 1996); Olanda (il 2 febbraio
1998); Fiji (il 3 marzo 1998); Ecuador (il 15 maggio 1998);
Argentina (il 3 luglio 2000).
Negli Stati sottoscrittori si possono constatare alcuni
sviluppi positivi: lo Stato boliviano, per esempio, con una
modifica costituzionale ha affermato la propria natura
multietnica e multiculturale, ed ha riconosciuto il diritto
dei popoli indigeni alla partecipazione alle decisioni che li
riguardano. Il Messico ha disposto che nei processi penali
siano prese in considerazione le consuetudini dei popoli
indigeni. Peraltro, l'ILO ha preso atto di gravi abusi nei
confronti dei lavoratori indigeni del Messico, ed ha fatto
pressioni per un miglioramento della situazione. Risultati
assolutamente positivi si registrano invece in Norvegia, ove è
stato istituito il Parlamento del popolo indigeno dei Saami,
che partecipa a tutte le decisioni riguardanti tale popolo. Al
Parlamento dei Saami è trasmesso anche, per un giudizio, il
rapporto norvegese sullo stato dell'applicazione della
Convenzione.
I Paesi Bassi hanno ratificato la Convenzione nel 1998.
Questo Stato ha già dichiarato che si atterrà ai criteri
stabiliti dalla Convenzione per quanto riguarda i voli
militari a bassa quota sul Labrador in Canada ed il commercio
del legname tropicale. Nel Parlamento austriaco, invece, i
tentativi di adesione sono regolarmente falliti. Sebbene solo
pochi stati abbiano finora ratificato la Convenzione ILO C
169, l'influsso di questo strumento si estende su di una più
vasta cerchia di Stati. Ad esempio, la Duma russa ha chiesto
all'ILO una consulenza per una possibile nuova legislazione
riguardante i popoli indigeni di quel Paese.
Da parte indigena, la Convenzione è stata generalmente
accolta con favore. Sebbene le siano imputate anche parziali
tendenze assimilatorie, la Convenzione è vista con favore,
notandovisi in generale evidenti progressi rispetto alla
versione precedente. Questo trattato chiarisce che in nessun
caso un trattamento particolare dei popoli indigeni in ambiti
specifici deve condurre ad una sorta di apartheid. Gli
appartenenti ai popoli indigeni hanno sì il diritto alla
propria cultura, ma non possono in nessun caso essere
costretti alla tradizionale vita tribale. L'articolo 8
garantisce loro la possibilità di scegliere il proprio modo di
vita.
Sotto molti aspetti la Convenzione ILO C 169 è troppo
generica e lascia molti spazi all'interpretazione. Ciò dipende
anche dal fatto che il trattato deve valere per tutti i popoli
indigeni, le cui condizioni effettive sono anche molto
diverse. Agli Stati che non vogliano applicare con serietà la
Convenzione si presentano pertanto molte scappatoie per
eluderne le disposizioni.
Un altro punto critico è il fatto che ai popoli indigeni è
sì riconosciuto il diritto ad essere consultati nei processi
decisionali che li riguardano, ma non quello ad una competenza
di codecisione attiva o ad un diritto di veto. Le istanze
statali non indigene hanno sempre l'ultima parola; gli
indigeni, cioè, dipendono ancora dalla buona volontà dei
governi. Anche se il trattato sottolinea che le decisioni
vanno prese "di comune accordo", si configura qui una
posizione giuridica piuttosto debole.
Nel 1993 anche la Germania ha rifiutato la ratifica della
Convenzione ILO C 169, affermando che sul territorio tedesco
non vivono popoli indigeni e sostenendo che l'oggetto del
trattato non la riguarda. Identica posizione ha assunto
l'Italia nel Consiglio europeo del giugno 2000. In Germania,
in risposta a successive interrogazioni, tale brusco rifiuto è
stato un po' mitigato: secondo tale posizione, per il diritto
internazionale non si potrebbe escludere un'adesione della
Germania alla Convenzione, ma ciò "non avrebbe senso". In
realtà l'adesione di numerosi Stati, soprattutto se
economicamente potenti, sarebbe invece importante.
Ciò risulta chiaramente considerando la duplice intenzione
del trattato, destinato in primo luogo a regolare i rapporti
tra Stati e popoli indigeni; ma anche a contribuire alla
creazione di un elenco di norme di validità universale. Un
altro argomento a favore dell'adesione di Stati senza popoli
indigeni è la possibilità di un controllo reciproco tra Stati.
Secondo l'articolo 22 dello Statuto ILO, infatti, gli Stati
aderenti alle Convenzioni possono elevare reclami all'ILO.
Sebbene non sia usuale, questo tipo di sanzione permette
comunque di avvalersene per presentare petizioni ed esercitare
pressioni di natura politica. Inoltre le organizzazioni non
governative avrebbero la possibilità di pubblicare con
regolarità rapporti sullo stato di applicazione della
Convenzione.
Inoltre, poiché l'approvazione della Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni è rinviata a
tempi lontani, la Convenzione ILO C 169 è tuttora il più ampio
e completo trattato internazionale a garanzia del diritti dei
popoli indigeni. Si tratta di un importante strumento per
assicurare la sopravvivenza dei popoli indigeni di questa
terra. Resta da sperare che anche altri Stati europei la
ratifichino, seguendo l'esempio norvegese, danese ed
olandese.