XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 67
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale
del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra
il 27 giugno 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.