XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 64




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si sono succedute negli ultimi anni calamità ed intemperie che hanno determinato la sospensione o la riduzione delle attività di impresa individuate con provvedimenti ad hoc.
        Con gli stessi provvedimenti si sono prese misure per sostenere la temporanea assenza di reddito per i lavoratori e le lavoratrici impegnati nelle imprese coinvolte nelle calamità.
        Ogni qual volta un evento si presenta, le popolazioni colpite e lo stesso Governo non possono procedere con velocità proprio perché si è in assenza di legislazione-quadro e si è quindi obbligati ogni volta ad emanare decreti-legge. E' questo ad oggi il solo modo per rispondere rapidamente ad eventi di calamità nazionali.
        Con questa proposta si prevede, invece, quale istituto generale, il diritto dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, nonché da imprese agricole, la cui attività produttiva sia stata sospesa o ridotta a causa di eventi di calamità nazionali, di godere di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero proporzionata alla riduzione di orario.
        L'indennità è concessa per tutta la durata della sospensione o della riduzione dell'attività. Viene inoltre prevista la corresponsione degli assegni familiari.
        L'indennità viene concessa, in base ad una autorizzazione che è contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo dell'evento di calamità nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile.
        L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale anche nei confronti dei lavoratori iscritti ad altro ente previdenziale ed è un istituto generale proprio in quanto trae origine dalla straordinarietà dell'evento calamitoso.
        Infine con questa proposta si stabilisce l'estensione delle disposizioni previste per i volontari della protezione civile ai lavoratori dipendenti da imprese con attività lavorativa sospesa o ridotta per calamità, qualora siano stati impegnati in interventi nelle zone colpite.




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