XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 64
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si sono
succedute negli ultimi anni calamità ed intemperie che hanno
determinato la sospensione o la riduzione delle attività di
impresa individuate con provvedimenti ad hoc.
Con gli stessi provvedimenti si sono prese misure per
sostenere la temporanea assenza di reddito per i lavoratori e
le lavoratrici impegnati nelle imprese coinvolte nelle
calamità.
Ogni qual volta un evento si presenta, le popolazioni
colpite e lo stesso Governo non possono procedere con velocità
proprio perché si è in assenza di legislazione-quadro e si è
quindi obbligati ogni volta ad emanare decreti-legge. E'
questo ad oggi il solo modo per rispondere rapidamente ad
eventi di calamità nazionali.
Con questa proposta si prevede, invece, quale istituto
generale, il diritto dei lavoratori dipendenti da imprese
industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di
servizi, nonché da imprese agricole, la cui attività
produttiva sia stata sospesa o ridotta a causa di eventi di
calamità nazionali, di godere di un'indennità pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero
proporzionata alla riduzione di orario.
L'indennità è concessa per tutta la durata della
sospensione o della riduzione dell'attività. Viene inoltre
prevista la corresponsione degli assegni familiari.
L'indennità viene concessa, in base ad una autorizzazione
che è contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo
dell'evento di calamità nazionale, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro incaricato per il coordinamento
della protezione civile.
L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale anche nei confronti dei lavoratori iscritti
ad altro ente previdenziale ed è un istituto generale proprio
in quanto trae origine dalla straordinarietà dell'evento
calamitoso.
Infine con questa proposta si stabilisce l'estensione
delle disposizioni previste per i volontari della protezione
civile ai lavoratori dipendenti da imprese con attività
lavorativa sospesa o ridotta per calamità, qualora siano stati
impegnati in interventi nelle zone colpite.