XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 64




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, nonché da imprese agricole, la cui attività è sospesa o ridotta a causa di eventi calamitosi, percepiscono, per tutta la durata della sospensione e della riduzione di attività, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero proporzionata alla riduzione di orario, rapportata alla retribuzione contrattuale in godimento; sono altresì corrisposti gli assegni familiari, ove spettanti.
        2. All'indennità di cui al comma 1 hanno diritto i lavoratori dipendenti dalle imprese elencate al medesimo comma 1 aventi sede nelle zone interessate dagli eventi calamitosi. L'indennità viene concessa in base ad apposita autorizzazione contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo dell'evento calamitoso.
        3. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche nei confronti dei lavoratori iscritti ad altro ente previdenziale ed è rimborsata all'INPS da parte dello Stato, a valere sulle disponibilità finanziarie appositamente stanziate dal provvedimento legislativo previsto al comma 2.
        4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che non abbiano potuto prestare attività lavorativa in quanto impegnati in interventi nelle zone colpite dagli eventi calamitosi si applicano, previa certificazione del comune in cui sono stati effettuati gli interventi, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
        5. Le provvidenze di cui alla presente legge sono erogate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile.



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