XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 64
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali,
commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, nonché da
imprese agricole, la cui attività è sospesa o ridotta a causa
di eventi calamitosi, percepiscono, per tutta la durata della
sospensione e della riduzione di attività, un'indennità pari
al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero
proporzionata alla riduzione di orario, rapportata alla
retribuzione contrattuale in godimento; sono altresì
corrisposti gli assegni familiari, ove spettanti.
2. All'indennità di cui al comma 1 hanno diritto i
lavoratori dipendenti dalle imprese elencate al medesimo comma
1 aventi sede nelle zone interessate dagli eventi calamitosi.
L'indennità viene concessa in base ad apposita autorizzazione
contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo
dell'evento calamitoso.
3. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) anche nei confronti dei lavoratori
iscritti ad altro ente previdenziale ed è rimborsata all'INPS
da parte dello Stato, a valere sulle disponibilità finanziarie
appositamente stanziate dal provvedimento legislativo previsto
al comma 2.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che non abbiano potuto
prestare attività lavorativa in quanto impegnati in interventi
nelle zone colpite dagli eventi calamitosi si applicano,
previa certificazione del comune in cui sono stati effettuati
gli interventi, le disposizioni previste per i volontari della
protezione civile dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613.
5. Le provvidenze di cui alla presente legge sono erogate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro incaricato
per il coordinamento della protezione civile.