XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 63
Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si
intende affrontare le questioni che si pongono riguardo al
rapporto di lavoro dei cittadini affetti da malattie che
abbisognano di terapie sistematiche e prolungate nel tempo.
Il loro numero è molto elevato; ad esempio, i lavoratori
sottoposti a trattamento iterativo nel nostro Paese si calcola
che siano intorno ai 4.500-5.000. Si tratta di dipendenti di
aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto
diversi sia in termini economici che normativi.
Attualmente le disposizioni concernenti l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) considerano le
assenze dal lavoro per terapie (ad esempio, per dialisi) come
assenze per malattie, ma prevedono l'erogazione delle relative
indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera
giornata, mentre il trattamento si esaurisce nell'arco di
quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del
giorno.
E' quindi facilmente intuibile che tale situazione è
negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello
Stato, sia per il lavoratore e che tutti avrebbero un
vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di
assenza, senza praticamente obbligare, come oggi avviene, i
lavoratori a fruire di circa 150 giorni di malattia l'anno.
Infatti, se il lavoratore dializzato potesse usufruire di
permessi retribuiti, così come previsto dall'articolo 1 della
presente proposta di legge, con una retribuzione analoga a
quella concessa per i giorni di malattia, così come previsto
dagli articoli 2 e 3, senza però dover fruire del normale
trattamento di malattia e senza che queste assenze incidano
sul comparto, si avrebbe, da una parte, un notevole risparmio
sulla spesa sostenuta dall'INPS e, dall'altra, si
consentirebbe ai lavoratori che ricorrono a trattamento
terapeutico il mantenimento del posto di lavoro.
Lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto, oltre che
per gli emodializzati, per quei malati che devono assentarsi
dal lavoro per trattamenti terapeutici necessari al loro
mantenimento in vita, così come previsto dall'elenco di cui
all'articolo 4.