XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 63
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende
private, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici
iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, debbono
assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito
per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.
2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati
assenza per malattia.
3. Ove, per i trattamenti terapeutici sia necessario
utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui
al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di
malattia.
4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella
determinazione del periodo di comporto.
Art. 2.
1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete per le ore
di permesso la normale retribuzione.
2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il
quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle
somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali.
3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di
lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita
contabilità e poste a carico dello Stato sul fondo sociale.
Art. 3.
1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono
considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli
previdenziali e assistenziali.
2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla
retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul
lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste
dalla normativa vigente rispettivamente a carico di
ciascuno.
Art. 4.
1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta
ai lavoratori, dipendenti da enti pubblici o aziende private,
che debbono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in
quanto colpiti dalle seguenti malattie:
a) uremia cronica e nefropatie;
b) talassemia ed emopatie sistemiche;
c) neoplasie.
2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni
tre anni con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Consiglio superiore di sanità.