XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 63




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende private, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, debbono assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.
        2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.
        3. Ove, per i trattamenti terapeutici sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.
        4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comporto.


Art. 2.

        1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete per le ore di permesso la normale retribuzione.
        2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
        3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico dello Stato sul fondo sociale.


Art. 3.

        1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
        2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente rispettivamente a carico di ciascuno.


Art. 4.

        1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori, dipendenti da enti pubblici o aziende private, che debbono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

                a) uremia cronica e nefropatie;

                b) talassemia ed emopatie sistemiche;

                c) neoplasie.

        2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità.



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