XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 59




        Onorevoli Colleghi! - Negli anni scorsi sono stati emanati provvedimenti in materia di politica sociale, sanitaria e previdenziale, che hanno inciso profondamente sul grado di tutela offerto al cittadino dal nostro ordinamento e dal nostro Stato sociale.
        In particolare, il Governo Amato ha, nel corso del 1992, adottato misure per la sospensione delle pensioni di anzianità, peraltro in maniera progressiva e scaglionata, ed ha emanato decreti legislativi che contribuiscono a limitare fortemente le prestazioni previdenziali.
        Intendiamo riferirci al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dà efficacia e regolamentazione ad alcune delle disposizioni in materia pensionistica previste dall'articolo 3 della legge 30 ottobre 1992, n. 421.
        Questo decreto legislativo, fortemente osteggiato dalle forze politiche dell'opposizione, dalle organizzazioni sindacali, e anche dalle associazioni femminili all'uopo costituite, ha posto in essere interventi che riducono in maniera incisiva il livello di tutela previdenziale presente nel nostro ordinamento, pur non realizzando né una effettiva ed omogenea regolamentazione del sistema, né un forte recupero sul piano finanziario.
        Questi provvedimenti sono invece riusciti a rendere ancora più grave la rottura della solidarietà tra lavoratori e lavoratrici e ad aumentare quel disagio sociale che si pone tra gli elementi determinanti della crisi che attraversa il nostro Paese.
        Il decreto legislativo n. 503 del 1992 contiene infatti, tra l'altro, anche disposizioni lesive di diritti e limitative del grado di tutela offerto alle categorie che hanno avuto un particolare rapporto con il lavoro. Ci riferiamo alle donne lavoratrici. Durante il Governo Ciampi, il Parlamento ha rettificato - in parte, anche se in maniera non soddisfacente - i limiti imposti dal citato decreto n. 503 del 1992 elevando il limite di reddito compatibile con l'integrazione al minimo pensionistico a cinque volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo ma solo per i lavoratori pensionati nei due anni 1993 e 1994. Con il 1^ gennaio 1995 si è tornati alla norma dei tre minimi previsti appunto dal citato decreto n. 503 del 1992, successivamente elevati a quattro dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        Per questi motivi riteniamo indispensabile il recupero di alcuni istituti e di regole fondamentali che il decreto legislativo n. 503 del 1992 ha contribuito a ridurre fortemente.
        Il nostro obiettivo è quello di restituire l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo all'ambito dei diritti soggettivi.
        La considerazione del limite reddituale cumulato con il reddito del coniuge stravolge infatti la ratio, la natura stessa dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, che ha peraltro natura previdenziale, come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale.
        Il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va in ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante dall'attività svolta dal lavoratore e dalla lavoratrice e non parcellizzabile, né cumulabile con altre prestazioni.




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