XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 59
Onorevoli Colleghi! - Negli anni scorsi sono stati
emanati provvedimenti in materia di politica sociale,
sanitaria e previdenziale, che hanno inciso profondamente sul
grado di tutela offerto al cittadino dal nostro ordinamento e
dal nostro Stato sociale.
In particolare, il Governo Amato ha, nel corso del 1992,
adottato misure per la sospensione delle pensioni di
anzianità, peraltro in maniera progressiva e scaglionata, ed
ha emanato decreti legislativi che contribuiscono a limitare
fortemente le prestazioni previdenziali.
Intendiamo riferirci al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, che dà efficacia e regolamentazione ad alcune
delle disposizioni in materia pensionistica previste
dall'articolo 3 della legge 30 ottobre 1992, n. 421.
Questo decreto legislativo, fortemente osteggiato dalle
forze politiche dell'opposizione, dalle organizzazioni
sindacali, e anche dalle associazioni femminili all'uopo
costituite, ha posto in essere interventi che riducono in
maniera incisiva il livello di tutela previdenziale presente
nel nostro ordinamento, pur non realizzando né una effettiva
ed omogenea regolamentazione del sistema, né un forte recupero
sul piano finanziario.
Questi provvedimenti sono invece riusciti a rendere ancora
più grave la rottura della solidarietà tra lavoratori e
lavoratrici e ad aumentare quel disagio sociale che si pone
tra gli elementi determinanti della crisi che attraversa il
nostro Paese.
Il decreto legislativo n. 503 del 1992 contiene infatti,
tra l'altro, anche disposizioni lesive di diritti e limitative
del grado di tutela offerto alle categorie che hanno avuto un
particolare rapporto con il lavoro. Ci riferiamo alle donne
lavoratrici. Durante il Governo Ciampi, il Parlamento ha
rettificato - in parte, anche se in maniera non soddisfacente
- i limiti imposti dal citato decreto n. 503 del 1992 elevando
il limite di reddito compatibile con l'integrazione al minimo
pensionistico a cinque volte l'ammontare del trattamento
minimo medesimo ma solo per i lavoratori pensionati nei due
anni 1993 e 1994. Con il 1^ gennaio 1995 si è tornati alla
norma dei tre minimi previsti appunto dal citato decreto n.
503 del 1992, successivamente elevati a quattro dall'articolo
2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per questi motivi riteniamo indispensabile il recupero di
alcuni istituti e di regole fondamentali che il decreto
legislativo n. 503 del 1992 ha contribuito a ridurre
fortemente.
Il nostro obiettivo è quello di restituire l'istituto
dell'integrazione al trattamento minimo all'ambito dei diritti
soggettivi.
La considerazione del limite reddituale cumulato con il
reddito del coniuge stravolge infatti la ratio, la
natura stessa dell'istituto dell'integrazione al trattamento
minimo, che ha peraltro natura previdenziale, come ribadito
dalla sentenza della Corte costituzionale.
Il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va
in ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante
dall'attività svolta dal lavoratore e dalla lavoratrice e non
parcellizzabile, né cumulabile con altre prestazioni.