XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 59




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Trattamento minimo delle pensioni).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.
        2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.
        3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1^ gennaio 2002.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260 miliardi per il 2002, in lire 275 miliardi per il 2003 e in lire 380 miliardi a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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