XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 59
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trattamento minimo delle pensioni).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai titolari di
pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo,
indipendentemente dal reddito del coniuge.
2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni, sono abrogati.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal
1^ gennaio 2002.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 260 miliardi per il 2002, in lire 275
miliardi per il 2003 e in lire 380 miliardi a decorrere dal
2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.