XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 57
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende intervenire sul tema della riforma e del riordino
delle norme che disciplinano le rappresentanze sindacali
unitarie nei luoghi di lavoro, la rappresentatività sindacale
e l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Il tema
delle regole per la rappresentanza sindacale costituisce
infatti un aspetto decisivo volto a rendere effettiva la
democrazia nei luoghi di lavoro.
In una fase economica come l'attuale, attraversata da
profondi mutamenti che riguardano, in primo luogo,
l'organizzazione del lavoro, il tema della riforma delle
regole della rappresentanza politica non può ignorare la
necessità di garantire regole e riferimenti certi anche per
quanto riguarda la rappresentatività e la rappresentanza
sociale, con particolare attenzione quindi ai luoghi di
lavoro. Costituisce infatti un elemento indissolubile e
sostanziale di una moderna democrazia la presenza di regole e
di strumenti idonei a garantire, attraverso la rappresentanza
del lavoro, la democrazia economica nei luoghi della
produzione.
In questi anni molte sono state le voci autorevoli che si
sono levate per affermare l'obsolescenza del sistema giuridico
e normativo attualmente in vigore in materia di rappresentanza
e di rappresentatività sindacale.
Il 29 settembre 1997 veniva nominata, presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, una commissione di
studio per la predisposizione di uno schema di disegno di
legge in materia di rappresentanza e rappresentatività
sindacale. A conclusione dei relativi lavori è stato
predisposto un documento finale, che lo stesso Ministero ha
poi presentato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati.
Tra il 1997 e il 1999 l'XI Commissione della Camera dei
deputati ha lavorato alla elaborazione e alla formulazione di
un testo unificato delle proposte di legge presentate in
questa materia sia di iniziativa dei diversi gruppi
parlamentari che di iniziativa popolare. La predisposizione di
questo testo ha tenuto conto del contributo istituzionale
fornito dal documento curato dalla citata commissione
ministeriale. In particolare, costituisce un aspetto
determinante di questa elaborazione normativa l'intento di
riprendere, anche nei settori del lavoro prestato alle
dipendenze di datori di lavoro privati ed in quanto
applicabili, lo spirito e le direttive che sono proprie della
nuova disciplina della rappresentanza e della
rappresentatività sindacale nei comparti del lavoro pubblico,
ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396.
La presente proposta di legge comprende (dall'articolo 1
all'articolo 9) le disposizioni del testo unificato, già
approvato dalla XI Commissione e successivamente
dall'Assemblea della Camera dei deputati. Le norme successive
e finali comprendono invece i testi sui quali presso la XI
Commissione si è trovato un ampio consenso, attraverso
emendamenti al testo originario predisposti dalla maggioranza
della Commissione stessa.
Si tratta del sistema normativo sul quale si è realizzata,
nel corso della XIII legislatura, la maggiore e più
significativa convergenza, considerando altresì il contributo
e gli obiettivi forniti dal documento conclusivo dei lavori
della citata commissione ministeriale.
Il tema, di rilevanza tutta politica, della riforma e
dell'aggiornamento delle regole per la democrazia economica si
pone in relazione con il tema, tutto economico, della
rappresentatività dei soggetti che agiscono sul mercato del
lavoro. I mutamenti dell'economia e della composizione sociale
del Paese richiedono infatti dei punti di riferimento certi
per quanto riguarda le regole destinate a rendere "esigibile"
la democrazia nei luoghi di lavoro.
Il testo predisposto e già approvato dalla XI Commissione
della Camera dei deputati, così come ampiamente modificato dal
lavoro dell'Aula, tiene peraltro conto di come la definizione
di regole certe e di diritti "esigibili" e l'efficace
funzionamento dei meccanismi della rappresentatività siano
oggi resi necessari dall'estesa e significativa funzione che i
princìpi del dialogo sociale, ed in particolare le scelte
della concertazione, attribuiscono alle forze sociali, e
soprattutto alle organizzazioni sindacali.
Infatti, la funzione di compartecipazione data alle forze
sociali nelle scelte e nei momenti decisionali relativi allo
sviluppo e agli interventi per la promozione dell'economia e
del lavoro comporta la predisposizione di un sistema di regole
certe in grado di garantire l'efficace e trasparente
rappresentanza dei soggetti sociali, considerando il lavoro
nelle diverse forme, modalità, espressioni e luoghi.
Le recenti modifiche alla legge 29 giugno 1990, n. 146,
apportate con la legge 11 aprile 2000, n. 83, sulle modalità
di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali, acquisteranno efficacia nella sola misura in cui,
grazie alla presente proposta di legge, si potrà combattere la
frammentazione sindacale e si attribuirà titolarità negoziale
alle sole organizzazioni sindacali che raggiungeranno la
soglia minima di rappresentatività; così come il tanto
dibattuto problema degli accordi separati sarebbe
definitivamente superato dall'introduzione di regole che
fissano i criteri sulla base dei quali un accordo è
considerato valido o meno; ciò eliminerebbe il concetto stesso
di accordo separato.
La presente proposta di legge considera inoltre come
obiettivo la definizione di un assetto normativo che renda più
omogeneo il sistema della rappresentanza sindacale nel
pubblico impiego e nel settore privato. Costituiscono quindi
punti di riferimento essenziali l'Accordo interconfederale del
1^ dicembre 1993 sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) nel settore privato e il citato
decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha riscritto
integralmente il diritto sindacale nel settore pubblico,
rivedendo, tra l'altro, la nozione di organizzazioni sindacali
rappresentative. Queste coordinate di riferimento consentono
l'impostazione di un modello più coerente ed omogeneo anche
per il settore privato, in riferimento all'attuazione
dell'articolo 19 del cosiddetto "Statuto dei lavoratori"
(legge 20 maggio 1970, n. 300) per l'identificazione delle
associazioni sindacali rappresentative, per la costituzione e
l'articolazione delle RSU, nonché per la valutazione dei
poteri negoziali delle RSU medesime. Il testo, inoltre,
assumendo fino in fondo l'obiettivo posto con forza in
particolare dal professore Massimo D'Antona nell'ambito dei
lavori della citata commissione di studio del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, si pone quali obiettivi, in
coerenza con quanto già disposto per il pubblico impiego dal
citato decreto legislativo n. 396 del 1997:
l'introduzione di un criterio univoco di misurazione
della rappresentatività sindacale;
l'attribuzione, attraverso criteri efficaci e
trasparenti, dei permessi, delle aspettative e dei distacchi
sindacali;
la garanzia della efficacia legale erga omnes dei
contratti collettivi (la soluzione di questo problema
fondamentale costituisce una importante funzione di qualunque
legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività nel
settore privato);
la condizione minima sufficiente per sottoscrivere
contratti collettivi dotati di specifici effetti legali;
il riconoscimento giuridico dei sindacati, mediante
indici di riferimento e norme chiare, semplici ed
applicabili;
la determinazione di parametri e requisiti minimi
omogenei per i sindacati dei lavoratori e per le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
L'impostazione della proposta di legge in esame
costituisce quindi la naturale e logica definizione di quanto
già impostato e proposto a livello ministeriale, attraverso i
lavori della commissione di studio e in coerenza con
l'avvenuta regolamentazione della rappresentanza e della
rappresentatività nel pubblico impiego, nonché di quanto
elaborato e deciso nel corso della XIII legislatura, prima
presso la XI Commissione della Camera dei deputati e
successivamente in Aula, con la votazione e l'approvazione dei
primi nove articoli contenuti nella presente proposta di
legge.
L'obiettivo di giungere alla definizione, attraverso la
riforma e il riordino della normativa in vigore, di un nuovo
sistema di riferimento per la rappresentanza e la
rappresentatività sindacali viene così realizzato attraverso
un sistema normativo chiaro, volto a garantire la massima e
migliore "esigibilità" delle regole introdotte. Si tratta di
regole che perseguono lo scopo di garantire una maggiore e più
funzionale democrazia nei luoghi di lavoro, quale componente
decisiva per la democrazia nell'economia, nella politica e
nelle istituzioni.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
affrontano gli aspetti relativi alla costituzione delle RSU,
prevedendo che in ogni unità produttiva con più di quindici
dipendenti e nelle unità amministrative individuate dai
contratti collettivi (stipulati ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) i lavoratori hanno diritto
di costituire una RSU. Per le unità produttive nelle quali non
trova invece applicazione l'articolo 35 della citata legge n.
300 del 1970 (cioè quelle che non occupano più di quindici
dipendenti), si demanda la possibilità di costituire RSU
aziendali o interaziendali attraverso modalità che verranno
definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale
o da accordi interconfederali di medesimo livello. A tale
fine, se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, non si perverrà all'intesa in sede contrattuale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà convocare
le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una
disciplina consensuale. Se entro i successivi tre mesi
l'intesa non sarà raggiunta, lo stesso Ministro provvederà
direttamente a formulare una proposta alle parti e, tenuto
conto delle loro osservazioni, decorsi ulteriori tre mesi,
stabilirà con proprio decreto le modalità di costituzione
delle RSU. Queste disposizioni si applicano fino alla
definizione di una diversa disciplina contrattuale. Per le
imprese articolate in più unità produttive e per le pubbliche
amministrazioni si prevede la possibilità di costituire
organismi di coordinamento, in modo proporzionale, tra le RSU
elette nelle unità produttive o amministrative. Nelle aree e
nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di
lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la
titolarità della contrattazione spetta alle organizzazioni
sindacali territorialmente rappresentative, che sono
eventualmente affiancate dagli organismi di coordinamento.
Spetta alla contrattazione collettiva nazionale o agli accordi
interconfederali la definizione della composizione delle RSU
territoriali, dell'ammontare dei permessi retribuiti e non
retribuiti a queste spettanti e delle modalità della loro
fruizione.
L'articolo 2 disciplina la costituzione ed il rinnovo
delle RSU: il diritto di promuoverne la costituzione ed il
rinnovo è attribuito, anche disgiuntamente, alle associazioni
sindacali rappresentative che hanno sottoscritto o aderiscono
agli accordi o contratti collettivi, nonché alle altre
associazioni sindacali che godano di una contribuzione
proveniente da parte di un numero di lavoratori non inferiore
al 5 per cento del totale degli addetti e, comunque, di almeno
otto lavoratori. Possono presentare liste anche associazioni o
comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa,
purché alla lista aderiscano almeno il 5 per cento dei
lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque,
almeno otto lavoratori. Nelle unità produttive con un numero
di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito per
poter presentare liste è stabilito in cento deleghe o firme,
alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2
per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.
L'articolo 3 riguarda la disciplina elettorale. Saranno i
contratti nazionali o gli accordi interconfederali stipulati
dai sindacati a stabilire la disciplina del procedimento
elettorale delle RSU. In ogni caso la disciplina deve
garantire:
a) il riconoscimento dell'elettorato attivo e
passivo a tutti i lavoratori, con modalità specifiche per i
lavoratori a tempo determinato;
b) l'espressione da parte dei lavoratori di un
voto personale, uguale, libero e segreto;
c) l'adozione di un sistema elettorale
proporzionale puro a liste concorrenti;
d) la periodicità triennale delle elezioni;
e) lo svolgimento delle elezioni entro un periodo
dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
f) lo svolgimento delle operazioni di voto entro
il termine strettamente necessario alla partecipazione della
totalità degli aventi diritto al voto;
g) l'invalidità della consultazione qualora
abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi
diritto; in tale caso la RSU rimane in carica fino alla
proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere
entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida
qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano
partecipato al voto;
h) la partecipazione alle operazioni di voto e di
scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
ciascuna lista;
i) l'equa rappresentanza tra gli eletti di
lavoratrici e di lavoratori;
l) la decadenza delle RSU elette in caso di
mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
m) il rinnovo anticipato della RSU qualora ne
faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi
diritto al voto.
Le successive disposizioni dell'articolo 3 intervengono
sulle procedure elettorali e sulle garanzie per il regolare
andamento delle varie fasi. La competenza sulle controversie
concernenti le elezioni è attribuita al giudice del lavoro.
Vengono poi previste le norme che riguardano l'attività
giurisdizionale riservata ai comitati paritetici provinciali,
che si pronunciano sulla istanza presentata sulle questioni
eventualmente sorte in materia elettorale.
L'articolo 4 riguarda la composizione della RSU. Fatte
salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o
contratti collettivi, il numero dei componenti la RSU è
determinato in misura pari almeno a:
a) tre componenti per la RSU costituita nelle
unità produttive che occupano da sedici a duecento
dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di
trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a
3 mila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o
frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera
b).
Con il comma 2 dell'articolo 4 si stabilisce la disciplina
specifica per l'elezione, nell'ambito delle RSU, dei
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, che possono
eleggere propri rappresentanti mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti
alla categoria. Con il comma 4 si stabiliscono i riferimenti
per l'estensione in via contrattuale della rappresentanza alle
particolari figure professionali per le quali si preveda una
distinta disciplina. Inoltre, sono previste norme per la
rappresentanza autonoma dei dirigenti (mediante la
presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento
degli appartenenti alla categoria) e per la rappresentanza dei
lavoratori inquadrati con contratti di collaborazione
coordinata. E' importante inoltre segnalare quanto previsto
dal comma 6 dell'articolo 4 sul computo degli addetti: ai fini
del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e
lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato
di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo,
anche per fasi lavorative significative di durata inferiore,
nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo
continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori
collocati in cassa integrazione.
L'articolo 5 riguarda i contratti collettivi aziendali. I
contratti collettivi nazionali definiscono gli ambiti, le
materie e le modalità per l'esercizio dell'attività
contrattuale a livello aziendale. La norma chiarisce che la
titolarità della contrattazione collettiva a livello aziendale
o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle RSU e
alle associazioni sindacali rappresentative che hanno
negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo
nazionale. Le successive disposizioni dello stesso articolo
riguardano gli effetti degli accordi o contratti collettivi
aziendali, che devono essere sottoscritti congiuntamente dalle
RSU e dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano
una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media
tra il dato associativo ed il dato elettorale o del 60 per
cento come dato elettorale. Sono poi definite le regole che
riguardano l'eventuale dissenso sull'ipotesi di accordo e la
conseguente possibilità di promuovere la consultazione tra i
lavoratori. I contratti collettivi aziendali regolarmente
sottoscritti obbligano il datore di lavoro nei confronti di
tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti
di questi ultimi.
Con l'articolo 6 sono poi stabiliti i diritti che
competono alle RSU per quanto riguarda l'informazione, la
convocazione di assemblee, l'affissione e il diritto di
disporre di locali idonei. Sono poi regolamentati i permessi
retribuiti per i componenti della RSU ed il subentro dei
componenti delle RSU ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali o delle RSU nella titolarità dei permessi
retribuiti. La regolamentazione dei permessi è definita anche
per quanto riguarda le unità amministrative ed i componenti
degli organi direttivi provinciali e nazionali delle
organizzazioni sindacali rappresentative. I diritti e le
prerogative definiti dai contratti collettivi nazionali sono
prorogati fino all'insediamento della nuova RSU eletta.
Con l'articolo 7 si stabiliscono i diritti delle
associazioni sindacali, quali il diritto di usufruire di un
apposito locale, di disporre di idonei spazi per le
affissioni, di indire assemblee fuori o durante l'orario di
lavoro. Le associazioni sindacali non rappresentative possono
avere il diritto di usufruire di un apposito locale, di
disporre di idonei spazi e di indire assemblee fuori
dell'orario di lavoro a condizione che abbiano uno statuto in
linea con l'articolo 36 del codice civile, reso conoscibile
agli iscritti e al datore di lavoro, ed una rappresentatività
non inferiore al 10 per cento. Il diritto di convocare
assemblee fuori dell'orario compete anche ai soggetti che
abbiano presentato liste durante la fase elettorale. I diritti
delle associazioni sindacali sono esercitati attraverso i
rappresentanti designati, i cui nominativi vanno comunicati
per iscritto al datore di lavoro entro trenta giorni dalla
nomina. Queste disposizioni relative ai diritti delle
associazioni sindacali riguardano esclusivamente le unità
produttive con più di quindici dipendenti.
L'articolo 8 stabilisce per ogni controversia relativa
all'applicazione della legge la competenza del giudice del
lavoro.
La norma successiva (articolo 9) stabilisce i criteri per
la rappresentatività sindacale a livello nazionale e
territoriale: le associazioni sindacali che abbiano una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito
dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo
nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla
relativa contrattazione collettiva con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro. Per questi fini, la
rappresentatività è determinata dalla media tra il dato
associativo, espresso dalla percentuale dei lavoratori che
aderiscono alla associazione sindacale rispetto al totale
delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nello stesso
ambito. Per la categoria dei quadri la percentuale è elevata
al 7 per cento. La rappresentatività delle confederazioni
sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni
ad esse affiliate purché non inferiore al 5 per cento in
almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale. Si
stabiliscono poi le disposizioni transitorie valevoli fino
allo svolgimento delle elezioni delle nuove RSU. Inoltre viene
disciplinata l'istituzione, presso le direzioni provinciali
del lavoro, di comitati paritetici provinciali e, presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un comitato
paritetico nazionale, con compiti relativi alla rilevazione e
alla certificazione dei dati ed alla risoluzione delle
eventuali controversie. E' attribuito ai comitati paritetici
provinciali e al comitato paritetico nazionale il compito di
fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati sulle adesioni.
L'articolo 10 regola l'adesione alle organizzazioni
sindacali. Si stabilisce in primo luogo che, ai sensi degli
articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può
cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo
credito per salari e stipendi futuri, nella misura
corrispondente ai contributi dovuti. Sono poi definite le
disposizioni relative alla revoca della cessione del credito e
alla verifica da parte delle associazioni sindacali del
proprio dato associativo. A tale fine, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati
e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale,
dovrà emanare un decreto contenente i criteri e le modalità
relativi alla certificazione delle forme di adesione.
L'articolo 11 interviene sul tema relativo all'efficacia
dei contratti collettivi nazionali e territoriali, ribadendo
la funzione ed il criterio dell'efficacia erga omnes: i
contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni sindacali che nel loro complesso abbiano una
rappresentatività non inferiore al 51 per cento, come media
tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come
dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in
misura proporzionale da tutte le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro in possesso dei requisiti di
rappresentatività di cui all'articolo 12 e che abbia una
rappresentatività non inferiore al 51 per cento, producono
effetti nei confronti di tutti i lavoratori ai quali si
riferiscono. Ciascuna parte può inoltre richiedere la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo dei
contratti collettivi, previa verifica da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale della sussistenza dei
requisiti di rappresentatività. Alle condizioni anzidette i
contratti collettivi nazionali sono immediatamente produttivi
di effetti. Si stabiliscono poi le disposizioni che riguardano
la consultazione dei lavoratori da parte delle associazioni
sindacali, attraverso criteri che consentono la facoltà di
richiedere la consultazione disgiuntamente per le associazioni
sindacali rappresentative o per un significativo quorum
di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati. E'
inoltre previsto il diritto di tutti i lavoratori interessati
di partecipare alla consultazione, previa adeguata pubblicità
dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene
sottoposto ai lavoratori. Le modalità di svolgimento della
consultazione sono concordate mediante appositi accordi o
contratti collettivi nazionali.
E' con l'articolo 12 che si affronta il significativo tema
che riguarda la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro. Solo le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro che abbiano una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'ambito dei
settori ai quali si applica il contratto collettivo nazionale
o territoriale, hanno titolo per partecipare alla
contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei
lavoratori. Ai fini della determinazione della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si
considera la media tra il dato associativo rispetto al totale
delle imprese associate direttamente o tramite le
organizzazioni confederate e la percentuale dei lavoratori in
esse occupati. Per la rilevazione del dato relativo alle
imprese associate le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro dovranno depositare presso gli uffici decentrati del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale una specifica
autocertificazione. Il dato relativo al personale dipendente
delle imprese associate verrà calcolato attraverso i dati
forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La
titolarità della contrattazione collettiva territoriale è
riconosciuta, ai corrispondenti livelli, alle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro che hanno negoziato o
sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale e alle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano, al
corrispondente livello territoriale, il 10 per cento di
rappresentatività.
Infine l'articolo 13 reca le norme transitorie e finali.
Si stabilisce quindi che le elezioni per la costituzione delle
RSU siano effettuate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge. Le RSU elette in base a contratti o
accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 1998 andranno
in scadenza contestualmente alle RSU che verranno elette entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge e quindi
dovranno essere considerate valide per la misurazione della
rappresentatività. Tutte le altre rappresentanze elette prima
del 1998 dovranno essere rinnovate entro un anno e decadranno
una volta insediate le RSU. In via transitoria, le forme di
adesione alle organizzazioni sindacali attualmente vigenti e
diverse da quelle previste dalla legge manterranno la loro
efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima. Nella fase di prima
applicazione si considerano rappresentative ai vari livelli,
anche nel pubblico impiego, le associazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una
rappresentatività non inferiore al 4 per cento.