XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 57
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e nelle unità amministrative
individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno
diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli
articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza
sindacale unitaria.
2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto
dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, possono essere costituite
rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali,
con modalità che verranno definite dalla contrattazione
collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali
di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene
ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale convoca le parti allo scopo di sollecitare
l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui
al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i
successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sottopone alle parti una proposta risolutiva
contenente le modalità di costituzione delle rappresentanze di
cui al presente comma.
3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in
più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni, fatta
salva la diversa disciplina prevista dai contratti nazionali
collettivi di lavoro, possono essere costituiti organismi di
coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le
rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità
produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le
competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite
mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze
sindacali unitarie interessate.
4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione
territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione
stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente
rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di
coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze
sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi
interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2
definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali
unitarie costituite ai sensi del citato comma 2, l'ammontare
dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e
le modalità di fruizione degli stessi.
Art. 2.
(Costituzione e rinnovo
delle rappresentanze sindacali unitarie).
1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo
delle rappresentanze sindacali unitarie spetta, anche
disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 9 che hanno sottoscritto o aderiscono agli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 11, comma
1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza
nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi
dell'articolo 10, da parte di un numero di lavoratori non
inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque
di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può
essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria
uscente.
2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni
sindacali di cui al comma 1, associazioni o comitati di
lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché alla
lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista
medesima, almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'unità
produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto
lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al
voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento
deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o
firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila
occupati.
Art. 3.
(Disciplina elettorale).
1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono la
disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze
sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti
princìpi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo
a tutti i lavoratori. La contrattazione collettiva regola
limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei
lavoratori a tempo determinato secondo specifiche modalità;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto
personale, eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale
puro a liste concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo
dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il
termine strettamente necessario alla partecipazione della
totalità degli aventi diritto al voto;
g) invalidità della consultazione nel caso abbia
partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in
tale caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in
carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove
elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda
consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi
diritto che abbiano partecipato al voto;
h) partecipazione alle operazioni di voto e di
scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
ciascuna lista;
i) equa rappresentanza tra gli eletti di
lavoratrici e di lavoratori;
l) decadenza delle rappresentanze sindacali
unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
dalla scadenza del mandato;
m) rinnovo anticipato della rappresentanza
sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51
per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.
2. Della indizione delle elezioni di cui al presente
articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il
quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature
idonei allo svolgimento delle stesse.
3. La commissione elettorale, che garantisce il regolare
andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle
elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per
ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata
è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
4. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie
concernenti le elezioni di cui al presente articolo. Le
associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano
alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono
ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento
delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o
violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente
articolo. La domanda relativa a tali controversie non è
procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi
ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5
dell'articolo 9 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi.
L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici
giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si
riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza
adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata
l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la
accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del
risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni
elettorali.
5. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 5
dell'articolo 9 comunicano, entro un mese dalla data delle
elezioni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro
pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di
gennaio di ciascun anno.
Art. 4.
(Composizione della
rappresentanza sindacale unitaria).
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti
la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:
a) tre componenti per la rappresentanza sindacale
unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da
sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di
trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a
3 mila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o
frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera
b).
2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono
eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti
alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative
di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, della presente legge. Nelle unità produttive o
amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il
numero dei quadri raggiunga o superi il 2 per cento del totale
degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale
unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito
almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità
produttive o amministrative con un numero di dipendenti non
superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale
può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria
faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri,
anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c).
3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di
cui al comma 2 si procede all'istituzione di un apposito
collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I contratti collettivi provvedono ad estendere le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure
professionali per le quali prevedano una distinta
disciplina.
5. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze
autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da
almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A
tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
della presente legge.
6. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo
determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore
agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in
modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei
lavoratori collocati in cassa integrazione.
7. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere
forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che
si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o
amministrativa.
Art. 5.
(Contratti collettivi aziendali).
1. I contratti collettivi nazionali definiscono gli
ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita
l'attività contrattuale a livello aziendale.
2. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale
o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle
rappresentanze sindacali unitarie e alle associazioni
sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto
il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o
contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al
presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle
rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che
nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore
al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato
elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è
dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle
associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa,
e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non
inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e
dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce
l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La
rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle
associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo,
nonché le associazioni sindacali che dissentono e hanno,
singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non
inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il
predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i
lavoratori sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità e i
criteri previsti dall'articolo 11, comma 6, della presente
legge.
3. I contratti collettivi aziendali, se sono sottoscritti
osservando le procedure di cui al presente articolo, obbligano
il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono
direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi. Ad essi
si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice
civile.
Art. 6.
(Diritti delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie
competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e
periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
parti, in materia di:
1) andamento economico dell'impresa ed evoluzione
occupazionale aziendale;
2) sicurezza e ambiente di lavoro;
3) applicazione della normativa relativa alle pari
opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di affissione, di cui all'articolo
25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui
all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per
l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
medesima legge. Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi
previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle
rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due
terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti
ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento per
il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, e
per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle
associazioni sindacali di cui all'articolo 7.
3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di
lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie
subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella
titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. La contrattazione
collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti
richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi
retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non
può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della
citata legge n. 300 del 1970.
4. Lo stesso criterio di cui al comma 3 si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
5. Nelle unità amministrative alle quali si applica il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi
retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo
stabilito ai sensi del citato decreto legislativo.
6. I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
cui all'articolo 9 della presente legge, hanno diritto a
permessi retribuiti, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le cui
modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
rappresentative.
7. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 sono
prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza
sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può
comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del
mandato della rappresentanza uscente.
Art. 7.
(Diritti delle associazioni sindacali).
1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto
disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute
alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi
dell'articolo 9, che abbiano negoziato e stipulato il
contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità
produttiva o amministrativa, hanno diritto di:
a) usufruire di un apposito locale comune per le
riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge
20 maggio 1970, n. 300;
b) disporre di idonei spazi per le affissioni con
le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300
del 1970;
c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro,
secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;
d) indire assemblee durante l'orario di lavoro,
alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della
citata legge n. 300 del 1970.
3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al
comma 2 spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e
c) del medesimo comma, a condizione che:
a) abbiano uno statuto conforme alle disposizioni
di cui all'articolo 36 del codice civile e che sia reso
conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;
b) abbiano, nell'unità produttiva o
amministrativa, una rappresentatività non inferiore al 10 per
cento, considerando a tale fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui
all'articolo 9.
4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di
lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che
abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui
al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti
designati, entro limiti numerici determinati dalla
contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti
sono comunicati per iscritto al datore di lavoro entro un mese
dalla loro nomina e ad essi compete la tutela prevista dagli
articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute
alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le
disposizioni previste dal presente articolo si applicano
esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di
cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 8.
(Competenza della magistratura del lavoro).
1. Il giudice del lavoro è competente per ogni
controversia relativa all'applicazione della presente legge e
delle relative norme di attuazione. Si applicano in ogni caso
alle predette controversie le procedure di conciliazione di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed al decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
Art. 9.
(Rappresentatività sindacale
a livello nazionale e territoriale).
1. Le associazioni sindacali che abbiano una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito
dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo
nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla
relativa contrattazione collettiva con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 12. Ai fini
di cui al primo periodo, la rappresentatività è determinata
dalla media tra il dato associativo, espresso dalla
percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione
sindacale ai sensi dell'articolo 10 rispetto al totale delle
adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale,
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo
2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito.
Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative
della categoria dei quadri il riferimento per tali percentuali
agli appartenenti alla categoria stessa e la citata
percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento. La
rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume
dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate
purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di
contrattazione collettiva nazionale.
2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità
produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni
sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
3. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui
all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni
sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del
lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
5. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie sono istituiti, presso le
direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici
provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali
riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge,
nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali
verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a
livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico
nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e
nazionali.
6. I comitati di cui al comma 5, ciascuno per il proprio
ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato
associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore alla metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
7. I comitati di cui al comma 5 deliberano sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita
presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta.
8. I comitati paritetici provinciali ed il comitato
paritetico nazionale di cui al comma 5 sono tenuti a fornire
alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione
ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Adesione alle organizzazioni sindacali).
1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice
civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale
cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri,
nella misura corrispondente ai contributi dovuti.
2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere
revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al
datore di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal
sessantesimo giorno successivo.
3. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni
quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti
i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito
nelle forme di cui ai commi 1 e 2 una corretta
informazione.
4. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici
provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 i dati relativi
alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I
comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al
comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 5
dell'articolo 9, i dati raccolti.
5. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle
organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma
1.
6. Ai fini della determinazione dei requisiti di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono
comunque valide forme di adesione alle organizzazioni
medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché
raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi
fondi delle organizzazioni stesse.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione dei sindacati e delle
confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un
decreto recante i criteri e le modalità relativi alla
certificazione delle forme di adesione di cui al comma 5.
Art. 11.
(Efficacia dei contratti
collettivi nazionali e territoriali).
1. I contratti collettivi nazionali e territoriali
sottoscritti da associazioni sindacali dei lavoratori che nel
loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al
51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una
rappresentanza unitaria composta in misura proporzionale da
tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e che abbia,
nello stesso ambito, una rappresentatività non inferiore al 51
per cento ai sensi del citato articolo 12, producono effetti
ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione nei confronti di
tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
2. Agli effetti di cui al comma 1, ciascuna parte può
richiedere che il testo dei contratti collettivi, depositato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia
pubblicato a fini di conoscenza nella Gazzetta
Ufficiale. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale verifica che sussistano i requisiti di
rappresentatività di entrambe le parti contraenti e dispone la
pubblicazione del testo.
3. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
4. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 sono
immediatamente produttivi di effetti.
5. Resta salvo quanto diversamente disposto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle procedure di
contrattazione collettiva, sull'efficacia dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sui
conseguenti obblighi delle pubbliche amministrazioni.
6. Le associazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9 provvedono, a tale fine, oltre a quanto
stabilito in materia dall'articolo 6, a definire forme di
consultazione dei lavoratori in conformità ai seguenti
criteri:
a) facoltà di richiedere la consultazione
riconosciuta disgiuntamente alle associazioni sindacali
rappresentative o ad un significativo quorum di
rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;
b) diritto di tutti i lavoratori interessati di
partecipare alla consultazione;
c) adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e
chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori;
d) definizione del termine entro il quale deve
essere richiesta ed il tempo necessario per il suo
svolgimento.
7. Le modalità di svolgimento della consultazione sono
concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi
nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti e
sottopone loro una proposta di accordo. Qualora nei successivi
tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti e tenuto conto
delle loro osservazioni sulla proposta formulata, provvede con
proprio decreto, in conformità ai princìpi di cui al comma 6.
La regolamentazione adottata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al presente comma non
si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione
dell'accordo o contratto collettivo nazionale sulle modalità
di svolgimento della consultazione.
Art. 12.
(Rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro).
1. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che
abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento
nell'ambito dei settori ai quali si applica il contratto
collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per
partecipare alla contrattazione collettiva di cui all'articolo
11 con le associazioni sindacali dei lavoratori di cui
all'articolo 9.
2. Ai fini della determinazione della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a livello
nazionale, regionale e provinciale, si considera la media tra
il dato associativo rispetto al totale delle imprese associate
direttamente o tramite le organizzazioni confederate,
nell'ambito considerato, e la percentuale dei lavoratori in
esse occupati.
3. Per la rilevazione del dato relativo alle imprese
associate, direttamente o tramite le organizzazioni
confederate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
dovranno depositare, entro il mese di gennaio di ogni anno,
presso gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, certificazione risultante dalla
documentazione di adesione sottoscritta dagli imprenditori che
dovrà essere conservata presso le sedi delle suddette
organizzazioni. Per quanto attiene alla rilevazione del
personale dipendente delle imprese associate, essa sarà
calcolata alla medesima cadenza annuale, attraverso i dati
forniti dall'INPS. I poteri di controllo dei dati presentati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono
demandati ai medesimi uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i quali decidono altresì degli eventuali
ricorsi relativi alla rappresentatività presentati da altre
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
4. La titolarità della contrattazione collettiva
territoriale, produttiva degli effetti di cui al comma 1
dell'articolo 11 è riconosciuta, ai corrispondenti livelli,
alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che hanno
negoziato o sottoscritto il relativo contratto collettivo
nazionale e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
che abbiano, al corrispondente livello territoriale, il 10 per
cento di rappresentatività ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
Art. 13.
(Norme transitorie e finali).
1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere
effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le rappresentanze sindacali unitarie elette in
base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso
dell'anno 1998 scadranno contestualmente alle rappresentanze
sindacali unitarie che verranno elette ai sensi della presente
legge e dovranno essere considerate valide al fine della
misurazione della rappresentatività. Tutte le altre
rappresentanze elette antecedentemente all'anno 1998 dovranno
essere rinnovate nei tempi previsti dal primo periodo del
presente comma e decadono una volta insediate le
rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi
dell'articolo 1.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, da emanare nei due mesi successivi alla predetta
data, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei
quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità
per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie,
garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e
tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in
materia.
3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente
nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i
contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati,
manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione
ai princìpi di cui al comma 1.
4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali
unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al
termine ordinario di tre anni, al fine di consentire
l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera e).
5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali
vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi da 1
a 4 dell'articolo 10, mantengono la loro efficacia per un
periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge si
considerano rappresentative ai vari livelli di cui al comma 2
dell'articolo 9 le associazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non
inferiore al 4 per cento, considerando a tale fine i criteri
di cui all'articolo 9.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, il
criterio per la rappresentatività di cui al comma 6 è valido
anche per quanto riguarda la presentazione delle liste.
8. Fermi restando le finalità ed i princìpi contenuti
nella presente legge, i contratti collettivi provvedono ad
applicare le norme di cui alla medesima alle imprese di
navigazione per il personale navigante tenendo presente le
peculiarità del rapporto di lavoro nautico. Qualora, decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la contrattazione collettiva non abbia definito la materia, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana proprie
disposizioni in adempimento alle disposizioni di cui alla
presente legge.