XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 51
Onorevoli Colleghi! - Le imprese turistico-alberghiere,
in particolare quelle medio-piccole di carattere stagionale,
si trovano di fronte a molteplici difficoltà. Tale situazione
è la conseguenza di una politica che ha sottovalutato
l'importanza che il settore alberghiero riveste nell'ambito
dell'economia nazionale.
E' noto che il comparto turismo incide direttamente per il
7 per cento sulla formazione del prodotto interno lordo (PIL),
con importanti ricadute sul gettito fiscale e
sull'occupazione. Ciò nonostante, nel nostro Paese il settore
turistico alberghiero è ancora sottodimensionato rispetto alle
sue potenzialità e il suo apporto, sia in termini di crescita
del PIL che di creazione di nuova occupazione, potrebbe essere
ben altro.
La situazione è, altresì, aggravata dal fatto che il
quadro normativo di riferimento in questi ultimi anni è
divenuto particolarmente complesso. Infatti, al disorganico
complesso legislativo nazionale esistente si sono aggiunte le
disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626), di igiene alimentare (decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155) ed antincendio.
Inoltre, il recente adeguamento dei valori catastali da
parte degli uffici tecnici erariali ha avuto quale conseguenza
diretta ed immediata un aggravamento dell'onere relativo
all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le singole
imprese alberghiere. In particolare, nel computo dell'imposta,
che parte dal valore catastale per le aziende iscritte al
catasto e dal valore di bilancio per le restanti, non si tiene
in considerazione il fatto che una attività alberghiera di
carattere stagionale ha una ridotta potenzialità reddituale in
relazione al ridotto tempo di apertura ed inoltre in tutte le
attività alberghiere esiste una oggettiva improduttività di
una parte della superficie sviluppata e delle pertinenze degli
alberghi (quali, ad esempio, corridoi, spazi comuni e di
servizio, hall, soggiorni, eccetera). Peraltro, si
sottolinea che la potenzialità dei servizi di ristorazione e
di bar all'interno degli alberghi è spesso ulteriormente
limitata dall'obbligo di somministrazione per i soli
alloggiati e che l'occupazione media degli alberghi italiani
con apertura annuale si attesta tra il 50 ed il 60 per cento e
si riduce per le strutture stagionali al 30-35 per cento su
base annua.
Questa situazione, insieme all'assenza di misure
incentivanti per le strutture ricettive, evidenzia le ragioni
che sono alla base della oggettiva stagnazione del settore nel
Paese.
Appaiono, dunque, non più tollerabili il disinteresse e la
sperequazione che stanno colpendo il comparto delle imprese
alberghiere, in particolare delle imprese medio-piccole, che
per la maggior parte svolgono attività prevalentemente
stagionale.
Pertanto, si ritiene che una saggia politica di rilancio
del settore potrebbe avere nella leva tributaria uno strumento
effettivo di rivitalizzazione e di stimolo.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, quanto
mai sentita, di diminuire il carico fiscale gravante sulle
strutture ricettive medio-piccole, tenendo conto del carattere
prevalentemente stagionale del lavoro, della ridotta
occupazione e della improduttività di molti spazi oggi
assoggettati all'ICI.
Per tali ragioni, con la presente proposta di legge si
propone la riduzione del carico relativo all'ICI per le
suddette imprese alberghiere nella misura del 50 per cento per
le attività stagionali e del 35 per cento per le attività
annuali, meglio identificate dallo studio di settore SG 44 U -
alberghi e motel, con ristorante, codice di attività
55.11.0, alberghi e motel, senza ristorante - codice di
attività 55.12.0.
A tale fine la proposta di legge non modifica direttamente
la normativa in materia di ICI, in quanto tale imposta
rappresenta una fonte di finanziamento primario dei comuni e
risponde strettamente ad una logica di finanziamento locale
insistendo le strutture ricettive sui territori comunali,
bensì istituisce, al comma 1 dell'articolo 1, un contributo
annuale a titolo di rimborso dell'ICI nella misura
rispettivamente del 50 per cento per le attività stagionali e
del 35 per cento per le attività annuali del complessivo
pagamento.
Al comma 2 si stabilisce che alla concessione del
contributo di cui al comma 1 si provvede secondo modalità
previste con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze.
L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria della
legge.
Per tutti i suesposti motivi si sollecita una rapida
approvazione della presente proposta di legge, che
consentirebbe di salvaguardare il settore alberghiero e di
eliminare le sperequazioni esistenti allo stato attuale,
evitando il rischio di un ulteriore impoverimento del
patrimonio ricettivo nazionale con gravi ricadute sul piano
economico e sociale.