XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 51




        Onorevoli Colleghi! - Le imprese turistico-alberghiere, in particolare quelle medio-piccole di carattere stagionale, si trovano di fronte a molteplici difficoltà. Tale situazione è la conseguenza di una politica che ha sottovalutato l'importanza che il settore alberghiero riveste nell'ambito dell'economia nazionale.
        E' noto che il comparto turismo incide direttamente per il 7 per cento sulla formazione del prodotto interno lordo (PIL), con importanti ricadute sul gettito fiscale e sull'occupazione. Ciò nonostante, nel nostro Paese il settore turistico alberghiero è ancora sottodimensionato rispetto alle sue potenzialità e il suo apporto, sia in termini di crescita del PIL che di creazione di nuova occupazione, potrebbe essere ben altro.
        La situazione è, altresì, aggravata dal fatto che il quadro normativo di riferimento in questi ultimi anni è divenuto particolarmente complesso. Infatti, al disorganico complesso legislativo nazionale esistente si sono aggiunte le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), di igiene alimentare (decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155) ed antincendio.
        Inoltre, il recente adeguamento dei valori catastali da parte degli uffici tecnici erariali ha avuto quale conseguenza diretta ed immediata un aggravamento dell'onere relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le singole imprese alberghiere. In particolare, nel computo dell'imposta, che parte dal valore catastale per le aziende iscritte al catasto e dal valore di bilancio per le restanti, non si tiene in considerazione il fatto che una attività alberghiera di carattere stagionale ha una ridotta potenzialità reddituale in relazione al ridotto tempo di apertura ed inoltre in tutte le attività alberghiere esiste una oggettiva improduttività di una parte della superficie sviluppata e delle pertinenze degli alberghi (quali, ad esempio, corridoi, spazi comuni e di servizio, hall, soggiorni, eccetera). Peraltro, si sottolinea che la potenzialità dei servizi di ristorazione e di bar all'interno degli alberghi è spesso ulteriormente limitata dall'obbligo di somministrazione per i soli alloggiati e che l'occupazione media degli alberghi italiani con apertura annuale si attesta tra il 50 ed il 60 per cento e si riduce per le strutture stagionali al 30-35 per cento su base annua.
        Questa situazione, insieme all'assenza di misure incentivanti per le strutture ricettive, evidenzia le ragioni che sono alla base della oggettiva stagnazione del settore nel Paese.
        Appaiono, dunque, non più tollerabili il disinteresse e la sperequazione che stanno colpendo il comparto delle imprese alberghiere, in particolare delle imprese medio-piccole, che per la maggior parte svolgono attività prevalentemente stagionale.
        Pertanto, si ritiene che una saggia politica di rilancio del settore potrebbe avere nella leva tributaria uno strumento effettivo di rivitalizzazione e di stimolo.
        La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, quanto mai sentita, di diminuire il carico fiscale gravante sulle strutture ricettive medio-piccole, tenendo conto del carattere prevalentemente stagionale del lavoro, della ridotta occupazione e della improduttività di molti spazi oggi assoggettati all'ICI.
        Per tali ragioni, con la presente proposta di legge si propone la riduzione del carico relativo all'ICI per le suddette imprese alberghiere nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali, meglio identificate dallo studio di settore SG 44 U - alberghi e motel, con ristorante, codice di attività 55.11.0, alberghi e motel, senza ristorante - codice di attività 55.12.0.
        A tale fine la proposta di legge non modifica direttamente la normativa in materia di ICI, in quanto tale imposta rappresenta una fonte di finanziamento primario dei comuni e risponde strettamente ad una logica di finanziamento locale insistendo le strutture ricettive sui territori comunali, bensì istituisce, al comma 1 dell'articolo 1, un contributo annuale a titolo di rimborso dell'ICI nella misura rispettivamente del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali del complessivo pagamento.
        Al comma 2 si stabilisce che alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede secondo modalità previste con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
        L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria della legge.
        Per tutti i suesposti motivi si sollecita una rapida approvazione della presente proposta di legge, che consentirebbe di salvaguardare il settore alberghiero e di eliminare le sperequazioni esistenti allo stato attuale, evitando il rischio di un ulteriore impoverimento del patrimonio ricettivo nazionale con gravi ricadute sul piano economico e sociale.




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