XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 51
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a favore degli imprenditori del settore
alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di
incentivo, ammontante al 50 per cento per le attività
stagionali ed al 35 per cento per le attività annuali di
quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli
immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge
l'attività.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze,
sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo di
cui al comma 1 a favore delle attività alberghiere di cui allo
studio di settore SG 44 U - alberghi e motel, con
ristorante, codice di attività 55.11.0, alberghi e
motel, senza ristorante - codice di attività 55.12.0,
approvato con decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 ed a lire 400
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.