XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 51




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, ammontante al 50 per cento per le attività stagionali ed al 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.
        2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 1 a favore delle attività alberghiere di cui allo studio di settore SG 44 U - alberghi e motel, con ristorante, codice di attività 55.11.0, alberghi e motel, senza ristorante - codice di attività 55.12.0, approvato con decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 ed a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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