XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-ter




        Onorevoli Colleghi! - "L'artificio del mondo umano separa l'esistenza umana dall'ambiente meramente animale, ma la vita è estranea a questo mondo artificiale ... molti sforzi sono stati diretti in tempi recenti a cercare di rendere artificiale anche la vita, a recidere l'ultimo legame per cui l'uomo rientra ancora tra i figli della natura ... quest'uomo del futuro sembra posseduto da una sorta di ribellione contro l'esistenza umana come gli è stata data, un dono gratuito proveniente da non so dove che desidera scambiare con qualcosa che lui stesso abbia fatto". (H. Arendt).
        Dal 1987, inizio della prima legislatura in cui i Verdi sono stati presenti in Parlamento la fecondazione artificiale, come allora veniva definita in modo un po' brutale ma chiaro, è stata al centro dell'attenzione e dell'iniziativa politica dei Verdi. Avendo come ragione fondante la ricerca di un rapporto più rispettoso con l'ambiente e la natura da parte della specie umana, avvertimmo subito i rischi preannunciati dalle nuove frontiere di scienza e tecnica, se non opportunamente indirizzate da norme, ma soprattutto da un confronto politico serrato che ponesse al centro l'etica della responsabilità verso le generazioni future: "questa terra ci è consegnata in prestito dai nostri figli" e la coscienza del limite deve perciò modificare un modello violento e antropocentrico di intervento sulla natura.
        Le sperimentazioni di nuove tecnologie, come le manipolazioni genetiche, la clonazione e alcune biotecnologie che già si stavano sperimentando sugli animali, facevano supporre, come è poi avvenuto, che si sarebbero indirizzate anche verso la specie umana come di fatto era avvenuto appunto con la fecondazione artificiale, già allora l'unico modo di riproduzione concesso agli animali negli allevamenti. Per questo presentammo anche una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno e sugli sviluppi delle Nuove Tecnologie Genetiche e Biologiche e delle Nuove Tecnologie Riproduttive.
        Nel frattempo le applicazioni scientifiche sopravanzano sempre più l'elaborazione della normativa. Per esempio le norme europee sulla sicurezza delle biotecnologie comportanti manipolazioni genetiche, che risalgono al 1990, solo ora sono in fase di revisione, per adeguarle al "principio di precauzione". Né si è avviato in questi anni nel paese il dibattito attraverso la Conferenza nazionale su questi temi che avevamo ottenuto come impegno dall'allora ministro Donat-Cattin, per coinvolgere la società civile insieme a politici, tecnici e al comitato di bioetica nel definire gli orientamenti e per affermare un principio di responsabilizzazione allargato.
        Di fronte a questioni così difficili da affrontare non vale né una presunta obiettività scientifica e disinteressata, che si proclama volta sempre al bene dell'umanità, quando invece conosciamo lobby medico-farmaceutiche molto potenti che condizionano pesantemente la ricerca, né valgono forzature ideologiche e religiose, ma occorre un approccio laico e democratico, come affermato dalla relatrice on. Dorina Bianchi all'inizio del dibattito in Commissione, che tenga conto delle esperienze, dei desideri e dei punti di vista di ciascuno senza penetrare nella sfera affettiva e personale, che riaffermi nel concreto il diritto di tutti i cittadini di essere informati sulle nuove frontiere di scienza e tecnica, che ne articoli il potere di scelta di indirizzi con scienza e Stato: non è più sufficiente veder riconosciuto solo il diritto di esprimere un consenso informato su un atto che li riguarda. Oggi, ad esempio, le terapie geniche per correggere difetti causati da malattie ereditarie o per evitare predisposizioni a malattie gravi generalmente sono accettabili, purché limitate alle cellule somatiche (cioè del corpo), escludendo le cellule riproduttive, che comporterebbero modifiche permanenti nella specie umana, con rischio di nuove forme di eugenetica positiva, anticamera di esseri umani programmati a piacere, dibattito questo che non è stato affrontato coinvolgendo i cittadini.
        Recentemente il dibattito sulle manipolazioni biologiche e genetiche è diventato particolarmente incandescente, sempre tra addetti ai lavori, quando vi è stata la proposta di utilizzare embrioni clonati come pezzi di ricambio per curare malattie degenerative o per sostituire parti non più funzionanti. La logica dei pezzi di ricambio nasce con i trapianti e sta portando alla clonazione umana terapeutica che può diventare l'anticamera della clonazione riproduttiva, cioè la realizzazione di uomini a comando fino ad una società con individui uguali per svolgere uguali funzioni, come paventato da Huxley nell'utopia negativa "il mondo nuovo".
        A Porto Alegre è stato riaffermato, con l'iniziativa di J. Rifkin, il diritto dell'intera umanità al possesso del patrimonio genetico naturale contro la brevettazione dei geni che sancisce la proprietà della vita nelle mani delle stesse multinazionali che intervengono anche nella tecnologia riproduttiva.
        I biologi che sostituiscono geni in modo da obbligare i microorganismi manipolati a produrre ciò che si vuole modificando il loro comportamento, quelli che in nome della produttività brevettano viventi o quelli che hanno introdotto tecniche di allevamento e di riproduzione che rendono artificiale tutto il ciclo di vita animale, con conseguenze drammatiche e costi altissimi come quelli che abbiamo conosciuto con la mucca pazza, i medici che manipolano embrioni o tessuti di feti tenuti in vita artificialmente come materiale biologico che permette sperimentazioni più precise o che tengono in vita feti di cinque mesi e di cinque etti o uteri in provetta in cui far sviluppare embrioni nella ricerca sempre più pressante della possibilità di realizzare la maternità extra-corporea, tutti questi ricercatori si rifanno a un paradigma tecnico-scientifico che la cultura ecologista mette profondamente in discussione.
        Coscienza del limite ed etica della responsabilità, la stessa sfida della complessità con cui si cimenta la scienza oggi, tendono al superamento di un ordine di pensiero che ha le sue radici nella filosofia cartesiana della conoscenza: separazione tra corpo e mente, tra razionale e irrazionale, tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura, separazione basata sul ruolo esterno e "obiettivo" dell'osservatore. Il processo della conoscenza si fa complesso e non è più facile operare la tradizionale rimozione di tutto ciò che è considerato non razionale e non scientifico. La scelta non avviene più solo in base a fatti sperimentali e in base a ragionamenti deduttivi, e la dimensione etica diventa fondamentale (confronta L'Oeuf transparent di J. Testart). Oggi più che mai, con gli esperimenti di genetica ci rendiamo conto che osservare significa già modificare e alla domanda di R. G. Edwards che ha fatto nascere la prima bimba in provetta: "già che è lì, perché non guardare cosa c'è dentro l'embrione?" forse si potrebbe rispondere che in questo caso è molto chiaro che osservare è già modificare e che usare sonde genetiche che leggono nelle cellule difetti e predisposizioni ha in sé il rischio di un'eugenetica da controllo di qualità che potrebbe portare a buttare l'embrione non rispondente al modello desiderato.
        Non tutto quel che si può fare si deve necessariamente fare.
        Il bisogno indotto di un figlio da fabbricarsi con i mezzi più artificiali, dipendente dalla tecnologia e dal mercato, sostituisce al desiderio il diritto alla maternità, al dono lo scambio, e costituisce spesso un inganno che alimenta un mercato molto remunerativo ma che porta nella maggior parte dei casi a chi si sottopone a queste tecniche delusioni ad alti costi, visto la bassa percentuale di riuscita. In questi anni i governi che si sono succeduti non sono neppure riusciti a promuovere un serio monitoraggio dei centri privati che sorgevano rapidamente, mentre quelli pubblici riducevano l'attività o chiudevano, come quello della clinica S. Anna di Torino, uno dei primi ad operare in Italia nella più grande clinica di ostetricia e ginecologia d'Europa.
        Queste considerazioni di premessa sono quelle che stanno alla base della cautela e del principio di precauzione che deve guidare il legislatore nel normare materie così delicate come quella in oggetto, che riguarda il concepimento e la procreazione, che apre la possibilità di intervenire sul patrimonio genetico umano dei gameti e degli embrioni e che tocca le convinzioni più profonde di ciascuno.
        Non dimentichiamo però che qui si tratta di colmare un vuoto legislativo ormai protrattosi da decenni con una prassi e tecniche che si sono nel frattempo consolidate anche se, quando superavano il livello accettabile dai più, creavano inevitabilmente scandalo come nei casi di nonne o sorelle madri, di fecondazione post-mortem, di uteri in affitto, di uteri artificiali, di trapianto di uteri, etc.
        Le nuove tecnologie riproduttive trasformano in artificiale il processo naturale del concepimento e della gravidanza, separando l'evento riproduttivo dal congiungimento dei genitori nell'atto sessuale. Creano le condizioni in cui funzioni procreative sono artificialmente separate in modo che più persone possano concorrervi in tempi diversi. Si ha così una deflagrazione delle figure parentali a cui non corrisponde una elaborazione culturale che trasformi profondamente la realtà sociale oggi modellata sul processo naturale di riproduzione. E i dubbi etici che sia legittimo arrivare a tanto sono più che consistenti.
        Non essendo in grado di adeguare le relazioni umane e, quindi, il diritto a questa destrutturazione dell'ordine naturale della trasmissione della vita indotta dalle tecniche di procedura assistita (TPA), ma volendo continuare a concepire sempre come progresso tutto ciò che di nuovo la tecnologia induce, ecco che si ricorre al principio dell'anonimato del donatore. Si producono così iniziative legislative che si basano sulla mistificazione del segreto della paternità o maternità genetica.
        Anziché indurre con spensieratezza queste tecniche che non curano la sterilità, né risalgono alle sue cause, che producono in modo extracorporeo embrioni, sovente in soprannumero, e che congelati, possono essere reimpiantati dopo anni, potrebbero essere utilizzati per la ricerca o donati in segreto, o introdurre al contrario pesanti limitazioni sapendo che non saranno rispettate, sarebbe più conveniente che l'intervento legislativo indirizzasse la ricerca verso la scoperta della causa della crescente sterilità maschile e femminile e le cure atte a superarla. Partendo da queste considerazioni si intende in primo luogo affermare che occorre limitare il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ai casi di sterilità provata ed irreversibile, favorendo la ricerca finalizzata alla rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità, e considerando le TPA come surrogato, ammesso in via transitoria, dell'atto naturale in attesa del conseguimento degli obiettivi relativi alla rimozione delle cause di cui sopra. Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e patologico ma, molto spesso, di tipo psicologico, ambientale e sociale; è, pertanto, evidente che almeno una parte consistente della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di infecondità o di infertilità può essere eliminata mettendo in atto anche interventi di natura non medica necessari per rimuoverle e, in determinati casi, addirittura per prevenirne l'insorgenza. Le TPA non sono tecniche di cura della sterilità ma un surrogato che non tiene conto delle cause e non fa nulla per curarla. Inoltre, le TPA insistono sul corpo della donna anche quando la sterilità è maschile, e comportano in molti casi pesanti manipolazioni su un corpo continuamente indagato, monitorato e aggredito dalla medicina nelle sue funzioni riproduttive, dalla contraccezione al parto. All'opposto, sterilità e infertilità maschile sono indagate molto poco. Riteniamo importante affermare, anche sul piano legislativo, due diritti di cui ciascun individuo deve poter godere: il diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini e il diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana.
        Non è pertanto consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, di un soggetto donatore per consentire a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.
        La discussione iniziata in Commissione, senza che il Comitato ristretto potesse lavorare sul testo unificato ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, ha finito per ripresentare poli contrapposti non in grado di dialogare tra loro, che ripercorrono in qualche modo gli schieramenti divorzio/aborto: il polo laico-progressista, che intende aprire il massimo di possibilità anche alla ricerca e alla sperimentazione, concorda con la praticabilità della fecondazione eterologa regolamentata, vuole garantire assistenza almeno parzialmente gratuita, intendendo queste tecniche di supporto alla salute riproduttiva; quello cattolico, che tende ad una legislazione restrittiva e repressiva che ammette solo la fecondazione omologa di coppia, accettando di fatto la fecondazione clandestina (che già si regolamenta nel testo), vuole affermare, anche se in modo non esplicito, un qualche statuto dell'embrione, arrivando a sostenere il diritto a nascere del concepito, che introduce una scissione e un possibile conflitto nella relazione tra madre e concepito, rovescia il diritto prioritario vigente alla vita della madre in situazione di rischio e impone di fatto l'obbligo per un medico di impiantare embrioni malformati con le conseguenze ontologiche e di contenzioso che si possono immaginare.
        La riproduzione è un processo complesso di interrelazioni tra l'embrione che cresce e la madre che filtra materia, energia ed informazione nel processo di comunicazione tra il sistema nuovo che si organizza e il mondo: rendere artificiale una parte del processo rischia una scissione ma sancirla giuridicamente la rende certa con conseguenze che non si valutano con la dovuta responsabilità.
        Entrambi i punti di vista sopra schematizzati accettano la mistificazione che sta alla base dell'anonimato, non riconoscono il diritto a risalire alle proprie origini genetiche, che si impone anche per gravi casi riscontrati di trasmissione di malattie e per il rischio di incroci di parentela dovuti al non controllo e alla non limitazione delle donazioni.
        La nostra proposta invece è una possibile mediazione che supera questi due punti di vista inconciliabili perché è rigorosa ma anche realistica. Comporta il senso del limite e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.
        La donazione di materiale genetico e gli interventi di TPA sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o convenzionati autorizzati dal Ministero della salute e controllati dalle autorità sanitarie. La donazione di gameti deve rispettare precise garanzie di non trasmissione di anomalie genetiche, malattie o affezioni (articolo 10 e seguenti).
        La procedura si attiva su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento, controfirmata da chi intende assumere il ruolo di padre genetico. In caso di donazione di gameti, richiedente e donatore o donatrice devono registrare con atto notarile, che preveda impegni precisi per entrambi, la loro volontà di partecipazione a un intervento di fecondazione mediante TPA (articolo 7).
        La proposta di legge stabilisce anche precisi divieti, fra cui rivestono particolare importanza quelli finalizzati ad impedire manipolazioni del patrimonio genetico dei gameti, donazioni, ibridazioni, mescolanze di sperma di più persone, manipolazioni degli embrioni e, ovviamente, qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a fini eugenetici (articolo 8 e seguenti). Vieta inoltre la brevettabilità di geni, l'inserimento di geni umani al fine di produrre animali transgenici.
        Per i trasgressori sono previste sanzioni penali fino a venti anni di reclusione nei casi più gravi (articolo 17 e articolo 24).

Laura CIMA, Relatore di minoranza.




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