XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-ter
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità).
1. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi
intervento finalizzato alla procreazione attraverso
inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in
vitro.
2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o
promozione delle tecniche di procreazione assistita tendente a
presentarle come metodi di cura della sterilità.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) padre genetico: persona che fornisce il
materiale genetico maschile;
b) madre genetica: persona che fornisce il
materiale genetico femminile;
c) padre giuridico: persona che assume ruolo,
responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge
nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche
di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti
il ricorso al donatore di cui alla lettera e), la figura
di padre giuridico coincide con quella di padre genetico di
cui alla lettera a);
d) madre giuridica: persona che porta a termine la
gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con tecniche
di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti
il ricorso alla donatrice di cui alla lettera f), la
figura di madre giuridica coincide con quella di madre
genetica;
e) donatore: persona che fornisce il materiale
genetico maschile necessario per interventi con tecniche di
procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare
gameti del padre giuridico;
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione.
f) donatrice: persona che fornisce il materiale
genetico femminile necessario per interventi con tecniche di
procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare
gameti della madre giuridica.
Articolo 3.
(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali,
sociali ed alimentari dei fenomeni della sterilità e della
infertilità e favorisce gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile,
per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro
della salute promuove altresì campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della
infertilità.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani
sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di
servizi di informazione, di consulenza e di assistenza
riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.
3. In attesa del conseguimento degli obiettivi di
rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di
infertilità di cui al comma 1, le tecniche di procreazione
artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale
e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi
di cui al presente comma.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
Articolo 4.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
(Articolo 3 del testo della Commissione).
Non vengono proposti testi alternativi
Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Articolo 5.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed
è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata, entrambe attestate da un centro specialistico
pubblico.
2. Le tecniche di procreazione artificiale sono applicate
in base ai seguenti princìpi:
a) correlazione della tecnica proposta rispetto
alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di
invasività;
b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito
tentativi meno invasivi;
c) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 7.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo 6.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma
1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale
uomini e donne che:
a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e
sono in età potenzialmente fertile;
b) si sono sottoposi ad adeguate cure per
sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come
attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato
sulla base di congrua documentazione.
2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha
carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di
coercizione, diretta o indiretta.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 7.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione artificiale il medico, anche avvalendosi della
figura professionale dello psicologo, informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 6 circa la
legislazione vigente in materia, sulle tecniche utilizzabili e
sul loro grado di invasività nei confronti della donna e
dell'uomo, sulle possibilità alternative, sui rischi per la
donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di
procreazione assistita, e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse, sulle probabilità di successo, sui tempi
medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso
di successo, il parto, e sui rischi dalle stesse derivanti,
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per
l'uomo e per il nascituro. Il medico deve prospettare,
congiuntamente ai servizi di cui all'articolo 4 della presente
legge, la possibilità di ricorrere a procedure di adozione
o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
artificiale. Le informazioni di cui al presente comma devono
essere fornite in modo tale da garantire la consapevole
formazione della volontà.
2. Il medico responsabile della struttura deve
prospettare con chiarezza i costi dell'intera procedura, fermo
restando che la cessione del materiale genetico è consentita
soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni
forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o
differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.
3. L'attivazione della procedura di applicazione della
tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende
sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale, al
medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni
dall'informazione. La richiesta deve di norma essere
controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di
padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo,
responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge
nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche
di procreazione assistita. Le modalità saranno definite con
decreto dei Ministri della giustizia e della salute adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. La volontà può essere revocata da ciascuno dei
soggetti indicati dal presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
4. Qualora il medico responsabile della struttura
autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione
artificiale, deve fornire alla coppia motivazione scritta di
tale decisione.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Articolo 8.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione artificiale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure di cui al comma 1.
(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).
Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Articolo 9.
(Stato giuridico del nato).
1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso
del processo di riproduzione della specie umana,
indipendentemente dal modo in cui esso avviene.
3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio
genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore
o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di
genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con
tecniche di procreazione assistita per consentire loro di
attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con
il patrimonio genetico altrui.
4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al
comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di
alcun genere comunque motivate.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 10.
(Cessioni di materiale genetico).
1. La cessione di materiale genetico maschile o femminile
utilizzabile direttamente o indirettamente a fini di
procreazione è consentita esclusivamente nelle forme e con i
limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e
dall'articolo 12.
2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni, a
titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, di materiale genetico
destinato alla riproduzione della specie umana.
3. La cessione del materiale genetico di cui al comma 1 è
consentita soltanto nella forma della donazione.
4. E' vietata ogni forma di remunerazione, diretta o
indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per
le cessioni di cui al comma 3. Sono altresì vietate ogni forma
di commercializzazione del materiale genetico di cui al comma
1 e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di
cui al comma 3.
Articolo 11.
(Donazione di materiale genetico).
1. La donazione di materiale genetico maschile o
femminile utilizzabile a fini riproduttivi è consentita
esclusivamente in centri pubblici o convenzionati, dotati di
personale medico e tecnico specializzato e di idonee
attrezzature, nonché muniti dell'autorizzazione del Ministero
della salute, che assumono la denominazione e svolgono la
funzione di "banca dei gameti".
2. L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è
sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
3. Gli interventi con tecniche di procreazione assistita
sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o
convenzionati, dotati di personale specializzato e di idonee
attrezzature nonché muniti del l'autorizzazione del Ministero
della salute, che assumono la denominazione e svolgono la
funzione di "centri per gli interventi con tecniche di
procreazione assistita".
4. L'attività dei centri per gli interventi con tecniche
di procreazione assistita è sottoposta al controllo delle
autorità sanitarie.
5. La donazione di materiale genetico è consentita alle
persone, di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque
anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a
trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata
l'assenza di anomalie genetiche, malattie o affezioni
trasmissibili o comunque pericolose per la salute e
l'integrità della donna o dell'eventuale nato in seguito ad
interventi con tecniche di procreazione assistita. I gameti
provenienti da donatore o donatrice che abbiano già
partecipato a due interventi con tecniche di procreazione
assistita conclusi con il parto-nascita non possono essere
utilizzati per ulteriori interventi.
6. L'impiego di gameti maschili per gli interventi con
tecniche di procreazione assistita è consentito soltanto dopo
un periodo di congelamento di almeno 180 giorni e previo
ulteriore controllo della situazione sierologica del
donatore.
Articolo 12.
(Conservazione di materiale genetico).
1. La conservazione, da parte della banca dei gameti, del
materiale genetico donato deve avvenire secondo modalità tali
da consentire in ogni momento, e senza possibilità di equivoco
ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della
donatrice di ciascun gamete.
2. Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e
costantemente aggiornato un registro delle donazioni di
materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai
centri per gli interventi con tecniche di procreazione
assistita.
3. Presso ciascun centro per interventi con tecniche di
procreazione assistita è istituito e costantemente aggiornato
un registro delle acquisizioni di materiale genetico, degli
interventi effettuati e del rispettivo esito.
4. La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di
interventi mediante tecniche di procreazione assistita deve
procedere alle idonee ricerche e agli esami medici al fine di
prevenire la trasmissione di malattie ereditarie, affezioni
contagiose o altri fattori nocivi all'integrità e alla salute
della donna o dell'eventuale nato in seguito ad interventi con
tecniche di procreazione assistita.
5. I dati risultanti dai registri di cui ai commi 2 e 3
sono trasmessi con periodicità trimestrale al Ministero della
salute, anche al fine di verificare che i gameti di ciascun
donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più
di due interventi con tecniche di procreazione assistita
conclusi con il parto-nascita.
Articolo 13.
(Procedure per l'impiego di gameti donati).
1. Qualora, dopo accurate analisi per verificare la
fertilità dei richiedenti, a giudizio dei sanitari del centro
si rendesse necessario l'impiego di gameti provenienti da un
donatore o da una donatrice, la richiesta viene trasmessa alla
banca dei gameti, insieme alla documentazione sanitaria e ad
una dichiarazione di volontà di procedere, firmata dai
richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente che essi sono
stati informati chiaramente delle norme che regolano il
rapporto con il donatore o la donatrice e sulla necessità di
un rapporto con il nato improntato alla franchezza circa le
sue origini genetiche.
2. L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun
intervento di fecondazione con tecniche di procreazione
assistita è di esclusiva competenza dei responsabili della
banca dei gameti.
3. Dopo l'individuazione dei gameti, i richiedenti e il
donatore o la donatrice dei gameti devono registrare con atto
notarile la loro volontà di partecipare ad un intervento di
fecondazione mediante tecniche di procreazione assistita. In
particolare, da tale atto dovranno risultare:
a) l'identità del donatore o della donatrice;
b) l'identità dei richiedenti, destinatari della
donazione;
c) la dichiarazione, resa sotto personale
responsabilità di ciascuno dei convenuti, dell'assenza di fini
di lucro e di compensi di qualsiasi natura e genere, e
l'avvenuta informazione prevista dalla presente legge;
d) l'assunzione, da parte del padre giuridico,
dei doveri e dei diritti che derivano da tale ruolo;
e) l'impegno dei destinatari della donazione a
consentire il libero godimento dei diritti di cui all'articolo
9, nonché quanto previsto alle lettere f) ed h)
del presente comma;
f) la rinuncia del donatore o della donatrice ad
ogni diritto sul nato salvo quanto espressamente previsto
dall'articolo 9 e dall'atto stesso in relazione al diritto di
conoscere, esser conosciuti e frequentare il figlio
genetico;
g) l'impegno da parte del donatore o della
donatrice a consentire al nato il libero godimento del diritto
di cui all'articolo 9, comma 1;
h) la dichiarazione, fatta dal donatore o dalla
donatrice, di non aver partecipato in precedenza a più di una
donazione conclusasi con il parto-nascita.
4. Copie dell'atto notarile di cui al comma 3 sono
trasmesse, a cura del notaio che lo ha redatto:
a) alla banca dei gameti, per consentire l'inizio
dell'intervento di fecondazione mediante tecniche di
procreazione assistita;
b) al centro per gli interventi con tecniche di
procreazione assistita;
c) al tribunale per i minorenni.
5. Entro il compimento del quattordicesimo anno di età da
parte del nato in seguito a tecniche di procreazione
assistita, il padre giuridico e la madre giuridica comunicano
al minore la sua origine genetica. Il tribunale per i
minorenni verifica che il minore sia stato correttamente
informato e, in caso negativo, provvede a creare le condizioni
perché l'informazione avvenga nel più breve tempo
possibile".
Articolo 14.
(Divieto del disconoscimento della paternità
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
artificiale di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il
cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può
esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei
casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263
dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione artificiale non può dichiarare la
volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).
Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ARTIFICIALE
Articolo 15.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione artificiale sono
realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate
dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 16.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse oltre a
quelli già previsti dalla presente legge;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli
che dovranno avere periodicità almeno semestrale, sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture.
(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).
Articolo 16.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministero della salute,
presso l'Istituto Superiore di Sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione artificiale.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto Superiore di Sanità raccoglie e diffonde,
in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
artificiale adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto Superiore di Sanità raccoglie istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
artificiale.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed
all'Istituto Superiore di Sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 22 nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).
Capo V
SANZIONI
Articolo 17.
(Sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
procreazione artificiale vietate ai sensi della presente
legge, o senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da
quelle di cui all'articolo 15, o in violazione dei divieti e
degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi
forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione
a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il
trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei
soggetti di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila
euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio
della professione.
2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito
con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da
100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui
ai commi 1 e 2 è nullo.
5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 15
alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate, viene revocata.
(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).
Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Articolo 18.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da
quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli
interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione
o di sectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere.
4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli
embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti
nell'utero della donna.
5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto
selettivo di gravidanze plurigemellari.
6. I soggetti di cui all'articolo 6 devono essere
informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre
e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi
soggetti sono informati sul numero di embriori prodotto e
conseguentemente trasferiti.
(Alternativo all'articolo 13 del testo della
Commissione).
Articolo 19.
(Interventi di modifica dell'informazione genetica
umana).
1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie
umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto
tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale,
allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate dal
Ministero della salute, con proprio decreto, sentito
l'Istituto superiore di sanità.
2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato.
Articolo 20.
(Divieto di brevettabilità di geni).
1. I geni umani, appartenendo agli individui che li
possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente
non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali
geni.
Articolo 21.
(Animali transgenici contenenti geni umani).
1. Salvo specifica autorizzazione del ministro della
salute è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.
2. L 'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata
esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà
sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono
essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano
essere usati per trapianto nell'uomo.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22.
(Relazione al Parlamento).
(Articolo 14 del testo della Commissione).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 23.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
artificiale disciplinate dalla presente legge qualora sollevi
obiezioni di coscienza, previa dichiarazione resa al medico
responsabile della struttura autorizzata ai sensi
dell'articolo 15.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e
comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle
tecniche disciplinate dalla presente legge.
(Alternativo all'articolo 15 del testo della
Commissione).
Articolo 24.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione artificiale, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al terzo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 15, comma 2.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1
eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e
strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che
rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di
inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma
decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma
1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare
territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici:
un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli
embrioni destinati a tecniche di procreazione artificiale,
formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore
della presente legge, unitamente all'indicazione normativa di
coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a
seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco
(n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili
di cui non si conoscono i genitori biologici e con
l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.
4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri
di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione
artificiale dalle quali è derivata la formazione di embrioni,
ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni
medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
6 e 7, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Per gli embrioni dell'elenco n. 2 e, trascorso il
termine di cui al periodo precedente, per quelli dell'elenco
n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al
trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio
dispone con proprio decreto motivato, caso per caso, la
possibilità di impianto a chi ne faccia richiesta, su
indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle
opportune informazioni ed assumono il consenso informato
secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo
7 della presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i
possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare
la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni
vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di
segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 50
mila euro a 100 mila euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano
anche per i nati da tecniche di procreazione artificiale prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali
soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto
motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e
imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del
medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno
in cura.
(Alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).
Articolo 25.
(Copertura finanziaria).
1. Per le attività relative agli articoli 3, comma 1, e
16, il cui onere è valutato rispettivamente 2 milioni di euro
e in 150.000 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata
la spesa di 2.150.000 euro annui a decorrere dall'esercizio
2002.
2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre
la sterilità e l'infertilità e per le finalità previste
dall'articolo 3 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e
2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta
del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 7.150.000 euro per ciascuno degli anni 2002
e 2003 e in 2.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Alternativo all'articolo 17 del testo della
Commissione).