XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 46




        Onorevoli Colleghi! - Come noto, a seguito dell'approvazione, con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono state abrogate tutte le norme "residue" del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ivi incluse tra queste, anche quelle relative alle contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, di cui al titolo II, capo VI, articoli da 106 a 110, e dei regolamenti provinciali, di cui al titolo III, capo IV, articolo 155. Queste norme erano rimaste, a suo tempo, in vigore al momento dell'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali".
        Per meglio spiegare la situazione, ci riferiamo ad un recente avvenimento riguardante un comune del nord Italia. Il comune di Camposampiero (Padova), con deliberazione del consiglio comunale, facendo ricorso all'autonomia normativa e amministrativa, aveva individuato in lire 5 milioni il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali. La deliberazione stabiliva, inoltre, che sarebbe spettato al sindaco, in sede di redazione di ogni singola ordinanza, stabilire di volta in volta l'importo specifico per le varie tipologie di sanzioni. In ordine al pagamento in misura ridotta della violazione, la delibera rinviava alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'atto del consiglio comunale rappresentava, peraltro, in premessa, le problematiche derivanti dall'abrogazione degli articoli 106 e 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per opera dell'articolo 274 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il Comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province del Veneto, con ordinanza protocollo 11889/A/2000, ha ritenuto detto atto consiliare illegittimo per violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione. I contenuti sintetici di tale ordinanza prevedono come illegittima la determinazione in via generale di sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze o regolamenti comunali da parte di un comune che, facendo leva solo sulla sua autonomia, non rispetti il principio di legalità.
        Il fatto sopra riportato è utile per capire come, oggi, ci troviamo davanti ad un vuoto legislativo che necessita di essere eliminato, poiché le province ed i comuni sono impossibilitati ad applicare, di fatto, le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze da loro stessi adottati.




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