XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 46
Onorevoli Colleghi! - Come noto, a seguito
dell'approvazione, con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, sono state abrogate tutte le norme "residue" del testo
unico della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, ivi incluse tra queste, anche
quelle relative alle contravvenzioni alle disposizioni dei
regolamenti comunali, di cui al titolo II, capo VI, articoli
da 106 a 110, e dei regolamenti provinciali, di cui al titolo
III, capo IV, articolo 155. Queste norme erano rimaste, a suo
tempo, in vigore al momento dell'approvazione della legge 8
giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie
locali".
Per meglio spiegare la situazione, ci riferiamo ad un
recente avvenimento riguardante un comune del nord Italia. Il
comune di Camposampiero (Padova), con deliberazione del
consiglio comunale, facendo ricorso all'autonomia normativa e
amministrativa, aveva individuato in lire 5 milioni il massimo
edittale delle sanzioni amministrative previste per la
violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze
sindacali. La deliberazione stabiliva, inoltre, che sarebbe
spettato al sindaco, in sede di redazione di ogni singola
ordinanza, stabilire di volta in volta l'importo specifico per
le varie tipologie di sanzioni. In ordine al pagamento in
misura ridotta della violazione, la delibera rinviava alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'atto del consiglio comunale
rappresentava, peraltro, in premessa, le problematiche
derivanti dall'abrogazione degli articoli 106 e 107 del testo
unico della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, per opera dell'articolo 274 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con il citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il Comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e
delle province del Veneto, con ordinanza protocollo
11889/A/2000, ha ritenuto detto atto consiliare illegittimo
per violazione del principio di legalità sancito dall'articolo
25 della Costituzione. I contenuti sintetici di tale ordinanza
prevedono come illegittima la determinazione in via generale
di sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze o
regolamenti comunali da parte di un comune che, facendo leva
solo sulla sua autonomia, non rispetti il principio di
legalità.
Il fatto sopra riportato è utile per capire come, oggi, ci
troviamo davanti ad un vuoto legislativo che necessita di
essere eliminato, poiché le province ed i comuni sono
impossibilitati ad applicare, di fatto, le sanzioni
amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle
ordinanze da loro stessi adottati.