XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 46




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti provinciali e comunali sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 5 milioni.
        2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze provinciali e comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
        3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.
        4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 2.

        1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le province ed i comuni possono disporre modificazioni, anche in relazione alla tipologia della violazione connessa, al limite minimo e massimo della sanzione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, purché tali modificazioni siano fissate all'interno dei medesimi limiti.



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