XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 46
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
provinciali e comunali sono punite con la sanzione
amministrativa da lire 50 mila a lire 5 milioni.
2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite
le violazioni delle ordinanze provinciali e comunali adottate
in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve espressamente indicare se la violazione sia
stata o meno personalmente contestata all'autore
dell'illecito.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuta
all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al
pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità
previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 2.
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le province ed i comuni possono disporre
modificazioni, anche in relazione alla tipologia della
violazione connessa, al limite minimo e massimo della sanzione
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, purché
tali modificazioni siano fissate all'interno dei medesimi
limiti.